Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1288 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società cooperativa a responsabilità limitata Fontana di Papa – Vini d’Italia Cantina Sociale Colli Albani proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri del 19.9.2003 che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed a favore di G.A., quale cessionario dei crediti di due soci della società opponente.

La Corte d’Appello, con sentenza del 30.4.2009, in accoglimento dell’impugnazione proposta, rigettava la domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il G..

Resiste con controricorso la Fontana di Papa – Vini d’Italia Cantina Sociale Colli Albani coop. a r.l. che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo; al quale resiste il G..

Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata. Il ricorso principale per cassazione è improcedibile. La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata notificata il 24.9.2009, così come afferma il ricorrente principale nello stesso ricorso.

Ma il ricorrente principale non risulta avere rispettato il disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – che prevede che sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di improcedibilità del ricorso proposto depositare, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta. La previsione è, infatti, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).

Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare il principio di diritto esposto, hanno affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente – come nella specie – od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata (con la relata) entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c..

In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro dell’improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.

Ed è questa ipotesi quella che si è verificata con riferimento al caso in esame.

Il ricorrente principale ha dichiarato che la sentenza gli era stata notificata il 24.9.2009, ma non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

Nè l’eventuale adempimento ad opera della parte che non vi era onerata, sarebbe stato rilevante al fine di superare la sanzione di improcedibilità del ricorso principale, posto che non risulta in atti che quest’ultimo abbia, nei termini prescritti, depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ma soltanto una copia autentica della stessa senza relata.

Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato improcedibile.

Con unico motivo la resistente e ricorrente incidentale denuncia (eventuale) violazione (rectius: eventuale non completa applicazione) delle norme di diritto procedurale.

Il ricorso incidentale è stato proposto "unicamente in via subordinata……".

E’, quindi, da ritenersi in sostanza condizionato; con il suo conseguente assorbimento a seguito della pronuncia di improcedibilità del ricorso principale.

Il ricorso incidentale è, pertanto, dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Pronunciando sui ricorsi – principale ed incidentale (condizionato) – dichiara improcedibile il principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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