Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 654 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Tanto espone in punto di fatto il ricorrente:

– nell’anno 1993, la ditta di cui al proprio dante causa presentava al Comune di Messina istanza per l’approvazione di un Piano di Lottizzazione convenzionato relativamente ad un terreno sito in località c.da (…), avente, nel vigente PRG, destinazione urbanistica "C1b";

– con deliberazione consiliare n. 33/C del 4.4.1995, tale P. di L. veniva approvato ed in data 5.5.1995 veniva stipulata, tra il Comune e la ditta lottizzante, la relativa convenzione;

– venivano, quindi, rilasciate l’autorizzazione a lottizzare n. 3 del 6.5.1995 e la successiva autorizzazione integrativa n. 7 del 20.12.1995, nonché la concessione edilizia n. 12972 del 29.6.1995 e successiva integrazione n. 13193/12972/bis del 27.12.1995, concernenti le opere di urbanizzazione, e la concessione edilizia n. 13179 del 20.12.1995 relativa al 1° stralcio dei fabbricati;

– in data 17.11.2000 veniva eseguita, su incarico del Comune, visita per il collaudo delle opere di urbanizzazione, nel corso della quale il tecnico incaricato dell’accertamento rilevava una differenza di quote di un’area destinata a verde pubblico secondario e la mancanza di un modesto tratto di viabilità, tra le palazzine 5 e 6, non realizzato in quanto ricadente su area posta su quote diverse rispetto alle palazzine ed al verde pubblico primario;

– al riguardo, la ditta faceva presente che tale differenza di quote si era resa necessaria in fase di realizzazione, a causa della conformazione naturale del terreno, e, pertanto, il tecnico accertatore riteneva sufficiente per il completamento delle opere sia il rinnovo della concessione edilizia n. 12972, di cui frattanto erano scaduti i termini di validità, sia la presentazione di una variante alla stessa per la risistemazione plano-altimetrica rispetto ai luoghi;

– la ditta ottemperava a tali indicazioni, presentando in data 30.11.2000 la richiesta di rinnovo della concessione edilizia n. 12972 del 29.6.1995, e, successivamente, in data 27.5.2002, previa autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile (resasi necessaria a causa della necessità di realizzare due muri di sostegno per i dislivelli riscontrati), anche istanza di concessione edilizia in variante e sanatoria, con allegato progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, per l’adeguamento alle previsioni della convenzione ed al fine della regolarizzazione della situazione della lottizzazione (giuste le indicazioni in tal senso fornite del Comune), istanza che veniva acquisita al protocollo del Dipartimento Politica del Territorio il 28.5.2002;

– in tale contesto, il Comune in data 23.7.2002, dando atto, a sentire sempre il ricorrente, della piena ottemperanza da parte della ditta a quanto richiestole, rilasciava la concessione edilizia n. 215/2002 relativa al IV stralcio dei fabbricati previsti dal P. di L. in questione, ove si faceva cenno al fatto che la ditta So. Santi aveva presentato progetto di variante, in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/85, per le difformità riscontrate nel superiore verbale, e considerando anche che, ai fini della definizione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione, la ditta So.Sa. con istanza del 30/11/00 aveva chiesto il rinnovo della C.E. 12972 del 29/06/1995 relativa alla costruzione delle medesime opere;

– nonostante ciò, il Dipartimento Pianificazione Urbanistica, senza che fosse stato definito il suddetto procedimento di variante e sanatoria, con nota prot. n. 4/0571 del 7.3.2006, ritornava a lamentare lo stato di inadempienza in ordine alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alla lottizzazione, e, quindi, con nota prot. n. 4/3057 del 16.11.2006 (primo atto impugnato), sulla base della relazione di servizio redatta dal Corpo dei Vigili Urbani ed assunta al prot. il 27.10.2006, adducendo tale incompletezza realizzativa (sia rispetto alla concessione edilizia n. 12972 e successive integrazioni, sia rispetto all’autorizzazione a lottizzare n. 3 del 6.5.1995 e n. 7 del 20.12.1995, e sia rispetto alla convenzione del 5.5.1995), invitava la ditta a sospendere qualsiasi attività edilizia all’interno della lottizzazione ed a presentare una variante al P. di L.;

– la ditta faceva pervenire al Comune in data 28.12.2006 (prot. n. 1/5716) progetto di variante. Le difformità rispetto alle opere di urbanizzazione previste in convenzione, per le quali si era pretesa la presentazione di tale progetto di variante, consistevano, invero, in una minore superficie del verde pubblico secondario (di 140 mq), in una minore superficie delle attrezzature collettive (di 156,40 mq), nonché nello spostamento dell’ingresso al verde pubblico primario a suo tempo (17.11.2000) rilevata dal tecnico incaricato dal Comune e che già avevano formato oggetto della prima richiesta di variante e sanatoria del 28.5.2002;

– con nota prot. n. 4/0296 dell’1.2.2007, spedita il 9.2.2007 (secondo atto impugnato), il Dipartimento Pianificazione Urbanistica Servizio Piani di Lottizzazione del Comune di Messina, adducendo di avere effettuato "un sommario esame preliminare" dal quale "risultavano modificati sia i perimetri di alcuni lotti, sia la conformazione planimetrica delle opere di urbanizzazione", comunicava che al riguardo riteneva necessario che venisse stipulata una convenzione integrativa e conseguentemente rilasciata una autorizzazione a lottizzare integrativa, fermo restando l’iter ordinario per l’approvazione della variante al P. di L. (Commissione Urbanistica, Consiglio Comunale…) e che, quindi, "… ferme restando le concessioni edilizie già rilasciate per i fabbricati e per le opere di urbanizzazione, è necessario, quanto meno, procedere al rilascio di ulteriori concessioni edilizie con riferimento alle opere di urbanizzazione variate ed ai lotti fondiari. Allo stato, pertanto, nelle more della definitiva riconfigurazione delle opere di urbanizzazione e dei lotti edificabili nell’ambito del P. di L., stante la probabile incidenza degli stessi sulla definizione dei fabbricati, si ritiene opportuno che codesto Dipartimento sospenda temporaneamente eventuali procedure finalizzate al rilascio di attestati di conformità, agibilità e di abitabilità, nonché eventuali atti integrativi inerenti varianti ai corpi di fabbrica".

2. Il ricorrente, dopo aver rilevato che tutti i corpi di fabbrica previsti dal Piano di lottizzazione sono stati già realizzati, ad esclusione del centro commerciale, e che sono state già eseguite altresì il 98% delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste, valutato che, con tale provvedimento, il Comune di Messina avrebbe inteso arrestare, a tempo indeterminato, qualsiasi procedimento inerente la lottizzazione in questione, ivi compresi il rilascio degli attestati di conformità, agibilità ed abitabilità dei fabbricati, ne ha chiesto al TAR di Catania l’annullamento, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ed insistendo, in particolare, sulla minimalità delle difformità riscontrate con le opere realizzate da essa società e sul fatto che, a fronte della richiesta del Comune di presentazione di un progetto di variante e sanatoria in ordine alle opere di urbanizzazione ed alla ottemperanza a detta richiesta da parte di essa ditta, si sarebbe venuta a formare una fattispecie a formazione successiva di accordo valevole ex art. 1321 c.c. ed art. 11 della L. n. 241/1990.

3. Il TAR adito, dopo aver rigettato la domanda di sospensione degli atti impugnati, con la sentenza gravata ha respinto il ricorso.

4. L’avente causa dell’originario ricorrente ha, dunque, interposto l’appello in trattazione, riproponendo le censure disattese dal tribunale, e comunque contestando le argomentazioni rese dai Giudici di primo grado.

5. Il Comune resiste al gravame, limitandosi, invero, a produrre documentazione ed a richiamare integralmente le difese svolte nel giudizio di prime cure.

6. L’appello, introitato per la decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2011, non merita accoglimento.

In via generale, risulta appurato che da ultimo erano emerse non insignificanti difformità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione in argomento, di modo che il Comune, oltre ad intimare la sospensione dei lavori, aveva invitato la ditta lottizzante a presentare sollecitamente un progetto di variante al p.d.l., cosa che puntualmente avveniva in data 28 dicembre 2006.

A questo punto, il Dipartimento comunale di pianificazione urbanistica, con nota del 1 febbraio 2007, diretta al Dipartimento per le attività edilizie e solo per conoscenza alla ditta So., nel prendere atto della domanda di variante presentata dalla ditta lottizzante e stanti le modifiche alla perimetrazione di alcuni lotti come alla conformazione planimetrica delle opere di urbanizzazione che tale variante avrebbe comportato, si limitava in realtà a precisare, quasi a ribadire ciò che era già di suo ovvio, che l’approvazione della proposta di variante avrebbe dovuto seguire l’ordinario iter procedimentale, con conseguente stipula di una convenzione integrativa e rilascio delle relative concessioni integrative, segnalando da ultimo all’altro Dipartimento l’opportunità di sospendere temporaneamente, nelle more, eventuali procedure finalizzate al rilascio di attestati di conformità, agibilità e abitabilità, nonché eventuali atti integrativi inerenti varianti ai corpi di fabbrica.

7. Orbene, in disparte il profilo dell’effettiva (ed eventualmente parziale) potenzialità lesiva della suddetta nota dipartimentale del febbraio 2007 (con cui peraltro espressamente si avverte che il "Dipartimento sta (ancora) provvedendo alla relativa istruttoria" e che le prime risultanze derivano "da un sommario esame preliminare"), nonché la circostanza che la nota del novembre 2006 non è stata immediatamente impugnata dalla ditta So., che anzi si è adeguata all’invito a presentare con sollecitudine una proposta di variante al p.d.l., occorre rimarcare che l’azione amministrativa del Comune, che comunque ha portato l’originario ricorrente a subire il pregiudizio della sospensione delle attività connesse con l’attuazione del p.d.l., risulta essere stata approntata in un quadro procedimentale di complessiva legittimità e che comunque riesce ad uscire agevolmente immune dalle censure dedotte dalla parte ricorrente.

8. Muovendo, infatti, dal primo motivo di censura, incentrato sul contrasto con la precedente manifestazione di volontà del medesimo Comune, e quindi sulla violazione del principio di leale collaborazione, è sufficiente notare che, in disparte il procedimento di sanatoria e variante precedentemente avviato, è in seguito ad ulteriori sopralluoghi che si sono evidenziati nei più esatti termini gli elementi di difformità che consigliavano, in definitiva, di stendere un ulteriore ed adeguato progetto di variante. Né poteva di certo ritenersi formato, solo sulla base della precedente procedura avviata, un valido accordo tra le parti o comunque sussistente, in capo alla ditta ricorrente, una situazione di affidamento giuridicamente rilevante.

9. Venendo al secondo motivo, la circostanza che il provvedimento impugnato (in seconda battuta), indirizzato ad altra struttura dipartimentale, tragga spunto da un "sommario esame preliminare", se può confermare i problemi di ammissibilità, in parte qua, del gravame per carenza di lesività, ad ogni modo non può essere di per sé solo sintomo di illegittimità per istruttoria superficiale.

10. Quanto, poi, alla presunta lievità delle difformità delle opere di urbanizzazione in questione, di cui al terzo ed ultimo motivo, tale generica affermazione non trova adeguato riscontro probatorio negli elementi difensivi portati a supporto dal ricorrente.

11. Il ricorso in appello, in definitiva, deve essere rigettato, con addebito delle spese di lite all’appellante nella misura indicata in dispositivo.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune, delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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