Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1287 Contratti agrari: recesso e risoluzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.P. (nato il (OMISSIS)) ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della sezione agraria della corte d’appello di Cagliari che ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado (sez. spec. agr. trib. Sassari, 27.6.2007) che, dichiarate improcedibili le proposte domande di risoluzione per inadempimento, in accoglimento della domanda subordinata, aveva dichiarato la cessazione del contratto alla data dell’11.11.2008 (e determinato il canone di affitto in Euro 700 annui) condannandolo al rilascio del terreno dopo quella scadenza a C.F.P. e a C.A., eredi di C.P. (nato il (OMISSIS)).

2.- Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Il primo motivo, col quale è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46 e col quale si domanda alla Corte di dire se "la diversità fra la domanda formulata in sede di tentativo di conciliazione e quella formulata in fase di giudizio comporta la violazione" della norma citata, come sostenuto dal ricorrente, è inammissibile in quanto presuppone un fatto (che fosse stato in sede conciliativa richiesto il rilascio solo della metà del fondo) diverso da quello affermato in sentenza (a pag. 5, righe da 12 a 14), dove si chiarisce che il tribunale aveva accertato che si era non già domandato il rilascio della metà del fondo ma che si era solo affermato che la proprietà della parte istante era di un mezzo.

Di tale affermazione il ricorrente non si fa carico, omettendo inoltre sia di riportare il preciso contenuto della comunicazione di cui all’art. 46 citato sia di indicare specificamente dove l’atto fosse prodotto, in violazione e del principio di autosufficienza e del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

3.- Col secondo motivo è denunciato ogni possibile tipo di vizio della motivazione in ordine ai criteri di determinazione del canone alla luce della intervenuta declaratoria di incostituzionalità della L. n. 203 del 1982, artt. 9 e 62, dolendosi il ricorrente che la corte d’appello tanto abbia fatto "senza indicare analiticamente i motivi ed i criteri per cui al giudicante potesse essere legittimamente riconosciuto il potere residuale di determinazione dei canoni".

Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di coerenza tra il vizio formalmente denunciato (vizio di motivazione, che può concernere solo una quaestio facti) e critica mossa alla sentenza (che attiene alla violazione di legge in senso lato, o addirittura ad un difetto assoluto di giurisdizione, in quanto si presuppone un difetto di potere del giudice al riguardo).

4.- Col terzo motivo la sentenza è ancora censurata per ogni possibile tipo di vizio della motivazione circa il dies a quo del rapporto agrario, per aver dato credito a quanto riferito dal fratello della moglie dell’attore circa il fatto che il convenuto stesso lo aveva informato di detenere il fondo sin dal 1941.

Il motivo è manifestamente infondato, stante l’assoluta adeguatezza della motivazione della sentenza, segnatamente nella non censurata parte in cui afferma che si verteva sostanzialmente in ipotesi di confessione fatta ad un terzo, che non esistevano elementi di segno diverso e che la circostanza era verosimile alla luce delle riferite circostanze del caso concreto (pagine 5 e 6 della sentenza).

5.- Il ricorso è respinto.

Difettano i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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