Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34516 Appello Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8/3/2007 il Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da M.P. avverso sentenza del Giudice di Pace in data 28.6.2006,che condannava l’imputato alla pena della multa di Euro 300,00.

Nel provvedimento si evidenziava che ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, la sentenza doveva ritenersi inappellabile, atteso che l’imputato – condannato alla pena pecuniaria – non aveva impugnato anche le statuizioni civili, alle quali si era fatto riferimento nell’appello,senza articolare un autonomo motivo di gravame.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il M., deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a).

A riguardo evidenziava che la suddetta ordinanza era stata formulata andando oltre il dettato normativo dell’art. 37 citato,che prevede la possibilità di impugnare la sentenza di condanna a pena pecuniaria,sempre che venga appellato anche il capo inerente alle statuizioni civili, cosa che si era verificata nel caso di specie,secondo la formulazione dell’atto di appello.

Ritenendo in tal senso violata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG in Sede,con requisitoria in atti,ha formulato richiesta di annullamento dell’ordinanza.

La Corte rileva il fondamento delle censure formulate dal ricorrente.

Inverarono da condividere e richiamare al riguardo i rilievi articolati puntualmente dal PG. Osservando che; "secondo quanto ribadito in motivazione dalle ordinanze Corte Costituzionale 258/2010 e 32/10 – ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000 l’imputato è ammesso ad appellare anche le sentenze di condanna a pena pecuniaria solo allorquando – come nella specie,in cui ciò emerge fin dall’epigrafe dell’interposto appello – venga congiuntamente impugnato il capo di condannacene generica, al risarcimento del danno";

che il legislatore delegante, ex L. n. 468 del 1999, art. 17, comma 1, ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell’appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace configurando come eccezioni – dunque di stretta interpretazione – le ipotesi della loro inappellabilità, sicchè sono inappellabili(sottratte alla regola della proponibilità dell’appello) le sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria,e non anche quelle in cui a tale condanna si accompagni quella al risarcimento del danno (sent.Corte Cost. 426/08);" ritenuto che alla stregua di tali rilievi va richiamata sentenza di questa Corte, Sez. 5 -in data 3-3-2009,n.9725-RV242978-(e in senso conforme sent.Sez. 5 5128 del 9-2-2006 RV 233405-) secondo le quali:

"E’ ammissibile l’appello dell’imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunziata dal Giudice di Pace,qualora con la stessa sentenza egli sia stato altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili e non abbia specificamente impugnato il relativo capo della sentenza".

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per il giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla il provvedimento impugnato, senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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