Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 653 Agricoltura e foreste

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con apposito accordo di programma, stipulato in data 16 ottobre 2005, l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, le Università degli studi di Messina, di Catania e di Palermo e l’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina ed Ascoli – Dipartimento oncologico – di Palermo, si impegnavano a costituire "un nuovo soggetto giuridico", la cui attività sarebbe stata finalizzata "a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del settore agricolo e agroindustriale siciliano, secondo una concezione integrata di filiera, svolgendo attività di ricerca scientifica, formazione e servizio nel quadro degli indirizzi determinati dall’Assessore Regionale all’Agricoltura ed alle Foreste".

La partecipazione al "nuovo soggetto" veniva riservata a tutti i soggetti firmatari, con esclusione dell’Assessorato.

L’onere finanziario veniva quantificato in Euro 1.400.000,00 per ogni anno di durata dell’accordo, fissata in dieci anni, e la copertura finanziaria veniva garantita per i primi tre anni, mentre per la prosecuzione per gli anni successivi la provvista era subordinata all’assegnazione delle risorse di cui alla legge n. 499/1999 e/o di altre risorse regionali.

Con atto pubblico notarile del 24 dicembre 2005, veniva costituito, in forma consortile, il "nuovo soggetto giuridico" previsto dall’accordo, ovvero l’odierno reclamante, con sede presso l’Università degli studi di Messina, il quale avanzava istanza all’Assessorato regionale affinché versasse il primo importo annuo di Euro 1.400.000,00.

2. Rimasta inevasa la pur reiterata richiesta di erogazione dei fondi regionali, il Consorzio adiva il TAR di Catania, chiedendo in particolare la condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle quote maturate, relative agli anni 2006 e 2007, con gli interessi legali fino al soddisfo, oltre all’accertamento del diritto a conseguire le annualità successive.

3. Il TAR adito, con sentenza del 17 febbraio 2009, n. 349, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo dell’Assessorato regionale di corrispondere il finanziamento annuale necessario al funzionamento del Consorzio per il triennio ottobre 2005/ottobre 2008, condannando il predetto Assessorato al pagamento delle somme relative, con gli interessi legali dalle date di scadenza delle singole quote annuali (16 ottobre 2006; 16 ottobre 2007; 16 ottobre 2008) all’effettivo soddisfo, nonché dichiarando in ogni caso l’obbligo dell’Assessorato medesimo di corrispondere i finanziamenti per i sette anni residui alle condizioni di cui all’Accordo del 16 ottobre 2005.

4. In esito all’appello interposto dall’Assessorato avverso la predetta decisione, questo Consiglio di Giustizia, con la decisione di cui si chiede l’esecuzione, in parziale riforma della sentenza gravata, e quindi lasciando fermo il dictum di primo grado nella parte in cui dichiarava l’obbligo dell’Assessorato regionale di corrispondere il finanziamento annuale necessario al funzionamento del Consorzio per il triennio 16 ottobre 2005/15 ottobre 2008 e condannava il predetto Assessorato al pagamento delle somme relative, con gli interessi legali dalle date di scadenza delle singole quote annuali all’effettivo soddisfo, ha escluso l’obbligo dell’Assessorato di corrispondere i finanziamenti per i sette anni residui alle condizioni di cui all’Accordo del 16 ottobre 2005, respingendo dunque, negli stessi limiti, il ricorso di primo grado.

5. Poiché la decisione è stata notificata nel luglio 2010 ma l’Assessorato non ha, finora, adempiuto all’obbligo di pagamento delle tre annualità di finanziamento, coi relativi interessi legali, nonostante apposita diffida ad adempiere notificata in data 9 febbraio 2011 (con assegnazione di trenta giorni per provvedere), il Consorzio ha proposto l’odierno ricorso per ottemperanza.

Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono, fatta salva la domanda di risarcimento dei danni legati all’inerzia dell’Amministrazione, da liquidarsi in via equitativa, la quale, pur ammissibile ex art. 112, comma 3, c.p.a., non può in ogni caso accogliersi in quanto genericamente formulata nei suoi presupposti e nella quantificazione, ancor più se rapportata alla domanda di corresponsione degli accessori del credito secondo legge, fino all’effettivo soddisfo, che invece può accogliersi, sussistendone i presupposti.

Va, pertanto, ordinato all’Amministrazione regionale di dare esecuzione alla pronunzia di questo Consiglio di Giustizia n. 647/10, tenendo conto dei contorni delimitativi delle pretese ivi indicati, e quindi con riguardo all’obbligo di pagamento delle tre annualità di finanziamento, unitamente agli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

6. L’Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione, o previa notificazione, della presente decisione.

Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, il Collegio nomina sin da ora un Commissario ad acta nella persona dell’Assessore regionale al bilancio, o un funzionario dallo stesso delegato.

Le spettanze al Commissario verranno liquidate con separato decreto.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza con le modalità e i termini di cui in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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