Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- R.M. agì giudizialmente innanzi al tribunale di Lucca nei confronti degli acquirenti (il 30.5.1992) di un fondo agricolo confinante con quello di cui si dichiarò proprietaria e coltivatrice diretta. Ne chiese il riscatto sostenendo che era mancata la denuntiatio e che ella non era stata dunque posta in condizione di esercitare il diritto di prelazione.

I convenuti M.D., L.A., P.L. e D.L.M.L. resistettero.

All’udienza del 9.6.1998 si costituirono in causa per la prosecuzione del processo gli eredi dell’attrice: M.L., Va., F. e R.V..

Con sentenza n. 1604 del 6.10.2004 il tribunale accolse la domanda.

2.- Con sentenza n. 1463 del 2008 la corte d’appello di Firenze, ritenuto ammissibile l’appello dei soccombenti, ha accolto il gravame e rigettato la domanda di riscatto (con condanna di parte attrice alle spese del doppio grado) sul rilievo che non era stata provata la condizione della mancata vendita da parte dell’attrice di fondi rustici nel biennio precedente, essendo irrilevante che i convenuti ne avessero prospettato il difetto solo nella comparsa conclusionale di primo grado e dovendosi considerare priva di attitudine probatoria la dichiarazione negativa, sostitutiva di atto di notorietà, depositata dagli eredi della R..

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i R., affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso illustrato da memoria gli intimati, che propongono anche ricorso incidentale condizionato, articolando sette motivi.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi sono riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Quello incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse in quanto – come dimostrano di essere perfettamente consapevoli i ricorrenti incidentali – è relativo a questioni sulle quali il giudice d’appello non s’è pronunciato, ritenendole assorbite.

1.1.- Col primo motivo di ricorso principale è dedotta la nullità della sentenza d’appello per essersi la corte pronunciata nel merito benchè l’appello fosse inammissibile, essendo stato proposto il 13.5.2005, oltre la scadenza del temine breve, decorrente dalla data della notificazione della sentenza, intervenuta il 21.2.2005. 1.2.- E’ accaduto che, benchè gli eredi dell’attrice M. R. si fossero costituiti ex art. 302 c.p.c. per proseguire il processo, (a) la sentenza di primo grado indicasse nell’intestazione l’originaria attrice defunta; (b) che la notificazione della sentenza di primo grado sia stata richiesta a nome dell’originaria attrice e che (c) nei confronti della stessa i convenuti soccombenti abbiano originariamente indirizzato l’appello, prima di appellare la sentenza nei confronti degli eredi con citazione notificata il 13.5.2005.

Il problema che si pone è dunque se la richiesta di notificazione della sentenza in cui parte istante della notifica risulti una persona deceduta sin da epoca antecedente alla costituzione in giudizio degli eredi in prosecuzione (ed alla quale la sentenza risulti formalmente intestata) giustifichi o no che l’appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, anzichè degli eredi.

La risposta non può che essere negativa volta che:

una persona deceduta non può evidentemente richiedere una notifica, sicchè quell’erronea indicazione nella richiesta di notificazione (correlata all’altrettanto erronea intestazione della sentenza) non può valere a giustificare che l’appello sia proposto nei confronti della defunta;

– la circostanza che fosse deceduta circa sei anni prima era perfettamente nota agli appellanti, poichè gli eredi della defunta si erano costituiti per proseguire il processo all’udienza del 9.6.1998 (la sentenza di primo grado è dell’ottobre del 2004);

– essi erano dunque parti e nei loro confronti l’appello si sarebbe dovuto proporre;

– è del tutto erroneo il riferimento della sentenza impugnata all’apprezzamento della ritualità dell’impugnazione in presenza di un evento interruttivo accaduto nella fase attiva del processo e non dichiarato, poichè la stessa costituzione degli eredi in prosecuzione (ex art. 302 c.p.c.) preclude la dichiarazione ad effetto interruttivo da parte del procuratore della parte costituita e deceduta ( art. 300 c.p.c.);

è del pari erroneo il riferimento della sentenza impugnata ai principi espressi da Cass., sez. un., n. 15783/2005, che sono se mai opposti e che comunque attengono a fattispecie del tutto diversa dalla presente, concernendo l’evento interruttivo verificatosi dopo la sentenza (che le sezioni unite affermano parificato a quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato, non già a quello risoltosi con la costituzione degli eredi in prosecuzione).

1.3.- A tanto consegue che l’appello formulato nei confronti della parte defunta è nullo e che quello proposto nei confronti degli eredi tardivo.

Effetto ne è l’inammissibilità dell’appello, che va dichiarato ex art. 384 c.p.c., con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e con la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, stante la peculiarità delle circostanze che hanno dato luogo all’appello nei confronti della defunta.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado e compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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