Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34514 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 28-6-2010 il Giudice di Pace di Roma disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di D.F.E., relativamente al reato di cui all’art. 595 c.p., comma 2.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, G.L., deducendo che la richiesta di archiviazione era stata notificata alla persona offesa in data 14.5.2010, e che in data 21 maggio 2010 era stata formulata opposizione, ed il Giudice aveva disposto l’archiviazione senza dare conto della intervenuta opposizione.

Pertanto il ricorrente censurava il decreto per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. C) e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17 ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), rilevando la lesione del principio del contraddittorio, evidenziando che il Giudice non aveva reso alcuna motivazione in riferimento alla opposizione ed alla sua ammissibilità.

Il PG SEDE rileva che il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero nel decreto di cui si tratta il Giudice non ha fatto richiamo alla proposta opposizione, neppure citandola con formule di stilemi da far concludere che,verosimilmente, non l’abbia esaminata.

Pertanto si rileva la lesione del principio del contraddittorio, secondo l’indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte, per cui va citata in materia di procedimenti del Giudice di Pace: Sez. 4, sent. 32130 del 23/7/2004RV 228934, Sez. 5 – sent.40276 in data 8/11/2005-RV232796 ed altre sub D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17 ove si stabilisce che nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell’archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del PM, la fissazione dell’udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell’opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell’opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio".

Ne deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,e gli atti devono essere rimessi al Giudice di Pace di Roma,per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla il decreto impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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