Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 650 Procedura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel mese di febbraio del 2002 la Alkantara s.r.l. in amministrazione straordinaria ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’alienazione del villaggio turistico "Alkantara" sito in contrada (…) del comune di Caltabiano.

All’esito della gara la migliore offerta risultò presentata dalla s.r.l. Baia di Naxos nei confronti della quale il Ministero vigilante autorizzò la vendita del compendio. Con nota del luglio 2002 i commissari straordinari della Alkantara informarono però il Ministero dell’impossibilità di procedere alla stipula dell’atto di compravendita a causa della mancata comparizione dell’aggiudicataria.

Contestualmente i commissari comunicarono al Ministero che la C.I.T. S.p.A. (già qualificatasi seconda offerente nella precedente procedura) si era dichiarata disponibile ad acquistare l’immobile al medesimo prezzo offerto da Baia di Naxos.

Avendo il Ministero autorizzato la cessione del bene alla C.I.T., nonché la rateizzazione del prezzo, con atto pubblico del 17 settembre 2002 la Alkantara ha provveduto a trasferire la proprietà del bene in capo alla odierna appellante.

Il contratto di compravendita, le autorizzazioni ministeriali e gli atti presupposti sono stati impugnati avanti al T.A.R. Catania dalla Iniziative Immobiliari s.r.l., società che aveva infruttuosamente partecipato alla procedura e che risultava titolare di un progetto per la realizzazione di un complesso turistico in località foce dell’Alkantara, ammesso dal comune di Randazzo al PRUSST (Piano di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio) Valdemone.

A sostegno dell’impugnativa la ricorrente ha dedotto tre censure, la prima delle quali volta a stigmatizzare la mancata previa acquisizione, da parte del Ministero, del parere del Comitato di sorveglianza in ordine alla cessione dell’immobile a C.I.T.

Con la sentenza in forma semplificata n. 1188/2003 l’adito Tribunale ha accolto il ricorso annullando gli atti amministrativi impugnati, mentre ha declinato la giurisdizione in ordine alla sorte del contratto di compravendita.

A sostegno del decisum il Tribunale ha osservato che la cessione del bene alla C.I.T., conseguendo ad una trattativa privata instaurata dopo la chiusura della infruttuosa procedura di evidenza pubblica, avrebbe dovuto essere sottoposta a nuovo parere del comitato di sorveglianza, come prescritto dall’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 270 del 1999.

La sentenza è stata impugnata col ricorso n. 1202 del 2003 dalla C.I.T. S.p.A. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma nel merito, previa sospensione dell’esecutività, tornando peraltro a versare eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso introduttivo già espressamente disattese dal T.A.R.

Si è costituita con controricorso la appellata Alkantara s.r.l., riproponendo le due censure non esaminate dal Giudice di primo grado.

Si è costituito il Ministero delle Attività Produttive, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

In esecuzione della sentenza n. 1188/2003 in data 27.9.2003 i commissari della Alkantara richiedevano al comitato di sorveglianza di esprimersi sulla cessione del bene alla C.I.T. alle condizioni in precedenza indicate, ricevendone l’assenso motivato: per l’effetto il Ministero vigilante ha autorizzato, ora per allora, la vendita del complesso.

L’autorizzazione e gli atti ad essa presupposti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti avanti al T.A.R. Catania dalla Iniziative Immobiliari s.r.l., la quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo quattro censure.

In particolare la ricorrente ha dedotto la violazione della circolare ministeriale in data 25.7.2003 nella quale si prescrive che la vendita a trattativa privata dei beni delle imprese in a.s. può essere disposta solo dopo l’esito infruttuoso di due consecutive procedure di evidenza pubblica.

Con la sentenza n. 286 del 2006 l’adito Tribunale ha respinto il gravame, rilevando in particolare che l’art. 6 bis del D.L. n. 26 del 1979 convertito dalla L. n. 95 del 1979 (applicabile alle procedure, come quella in controversia, in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 270 del 1999 che invece ha regolato diversamente le modalità di cessione dei beni delle imprese in a.s. e alla cui disciplina si riferisce la citata circolare) consentiva il ricorso alla trattativa privata.

La sentenza è stata impugnata col ricorso n. 885 del 2006 dalla Iniziative Immobiliari s.r.l. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando a dedurre tutte le doglianze disattese dal T.A.R.

Si è costituita in resistenza la C.I.T. Compagnia Italiana Turismo S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Si è costituito il Ministero delle Attività Produttive, insistendo per il rigetto dell’appello.

Si è costituita con controricorso la Alkantara s.r.l. in amministrazione straordinaria.

Le parti hanno presentato memorie insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 9 giugno 2011 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Gli appelli vanno riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Il ricorso n. 1202 del 2003 proposto dalla C.I.T. S.p.A. ora in amministrazione straordinaria, è fondato nel merito il che consente al Collegio di non approfondire le eccezioni di rito con le quali la stessa appellante torna a dedurre la tardività e l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto in primo grado dalla Iniziative Immobiliari s.r.l.

Fondato è infatti il motivo d’appello mediante il quale l’appellante C.I.T. S.p.A. deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere necessario, nel caso all’esame, un nuovo parere del comitato di sorveglianza della Alkantara s.r.l. in a.s.

Al fine di perimetrare il quadro normativo sotteso all’odierna controversia basta ricordare che la sentenza impugnata fa espressa applicazione – con statuizione non gravata in via incidentale – non dell’art. 6 bis della legge n. 95 del 1979 c.d. "Prodi" ma dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs. n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: c.d. " Prodi bis") ai sensi del quale "Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell’industria, sentito il comitato di sorveglianza:

a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;

b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a Lire quattrocento milioni".

Sotto il profilo fattuale è poi pacifico che con parere del 14 gennaio 2002 il comitato di sorveglianza della Alkantara aveva autorizzato i commissari straordinari ad alienare il villaggio turistico per cui è processo mediante una pubblica procedura di selezione.

E’ altresì comprovato dagli atti per un verso che il soggetto che aveva formulato la migliore offerta in quella procedura (la s.r.l. Baia di Naxos) si è poi sottratto all’obbligo di stipula rifiutando di comparire avanti al notaio incaricato del rogito; per l’altro che la seconda graduata C.I.T. si è successivamente dichiarata disponibile a subentrare in luogo dell’aggiudicataria, al prezzo da questa offerto.

In tale contesto ritiene il Collegio che la vendita del cespite – proprio perché originata dalla anomala conclusione del procedimento di evidenza pubblica – non necessitava di nuovo parere del comitato di sorveglianza, in quanto disposta nei confronti di soggetto che a quella selezione aveva partecipato e soprattutto conclusa allo stesso prezzo offerto in precedenza dall’aggiudicataria poi renitente alla stipula.

Come è noto, infatti, le particolari garanzie procedurali che la normativa introduce nel caso di cessione di beni o rami aziendali da parte del commissario dell’impresa in a.s. si collegano al fatto che la procedura di amministrazione straordinaria – accanto alle funzioni satisfattive nei confronti dei creditori – persegue soprattutto una ulteriore finalità, costituita (art. 1 D.Lgs. n. 290/1999) dalla conservazione del patrimonio produttivo dell’impresa insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell’attività imprenditoriali.

In tale ottica si tratta appunto di valutare se la cessione del bene immobile o del ramo aziendale possa coniugarsi, nel contesto di un adeguato piano di risanamento e ripristino dell’equilibrio economico e finanziario dell’impresa, con la conservazione del patrimonio produttivo della stessa.

Alla luce delle considerazioni ora svolte in ordine alla funzione che la legge assegna al parere del comitato di sorveglianza sembra evidente al Collegio che tale organo, nel caso in esame, non aveva l’obbligo di esprimersi nuovamente, avendo già valutato la congruità con i fini della procedura della cessione del villaggio turistico al miglior prezzo che sarebbe stato offerto nel pubblico incanto.

Da quanto rilevato consegue, in sostanza, che un nuovo parere sarebbe stato necessario solo in caso di fissazione, in base ad una trattativa privata, di un prezzo inferiore rispetto a quello "spuntato" dalla società proprietaria a seguito del procedimento selettivo originariamente autorizzato.

Tanto chiarito sul punto nodale, la necessità di un nuovo parere del comitato non può nemmeno farsi derivare – come pretenderebbe l’appellata – dal fatto che l’Autorità vigilante ha autorizzato una parziale rateizzazione del pagamento da parte dell’acquirente (peraltro dietro versamento di interessi), non rientrando tale questione applicativa nell’ambito delle competenze del comitato stesso.

L’accoglimento dell’appello impone di procedere all’esame delle ulteriori censure di cui al ricorso introduttivo, assorbite in prime cure e qui riproposte nel controricorso di Iniziative Immobiliari s.r.l.

Infondata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, è la censura mediante la quale Iniziative Immobiliari – deducendo il vizio di disparità del trattamento – lamenta il rifiuto opposto dai commissari liquidatori alla offerta di acquisto a trattativa privata da essa formulata nel 2001.

Infatti l’offerta cui fa riferimento la ricorrente (la quale in quanto ammessa al PRUSST Valdemone si era del resto dichiarata disposta ad acquisire il compendio al prezzo di esproprio) fu presentata in epoca ben anteriore all’esperimento della procedura di evidenza pubblica, ai cui esiti si ricollega invece, come si è visto, l’offerta di acquisto formulata dalla C.I.T. ad un prezzo decisamente superiore.

Inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata nel merito è la censura mediante la quale Iniziative Immobiliari deduce che la cessione del bene alla C.I.T. è avvenuta in violazione del bando o avviso di vendita del 10.2.2002.

Per quanto riguarda l’infondatezza, basta osservare che la C.I.T. non è subentrata alla vincitrice Baia di Naxos in virtù di una sorta di scorrimento di graduatoria e dunque all’inferiore prezzo originariamente da essa C.I.T. offerto, ma perché si è dichiarata disponibile a corrispondere proprio il miglior prezzo (circa 4 miliardi) determinato a seguito della procedura.

Per quanto riguarda l’interesse, la ricorrente con nota del 4.4.2002 indirizzata al Ministero e ai commissari liquidatori aveva chiesto l’annullamento della procedura già conclusa e sostenuto che, in una valutazione globale, il prezzo da essa offerto (circa 1,5 miliardi) era l’unico congruo: di talché essa non può ora dolersi di non essere stata interpellata ai fini di una eventuale offerta migliorativa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello della C.I.T. va quindi conclusivamente accolto, con riforma della sentenza n. 1188/2003 e rigetto del ricorso 1447/2003 proposto da Iniziative Immobiliari s.r.l.

L’appello n. 885 del 2006 proposto dalla stessa società avverso la sentenza n. 286 del 2006 diviene quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: infatti una volta respinto il ricorso proposto da Iniziative Immobiliari contro la prima autorizzazione non c’è motivo di approfondire i profili di legittimità della seconda autorizzazione rilasciata ora per allora a seguito della parziale rinnovazione del procedimento amministrativo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, così decide:

a) riunisce gli appelli in epigrafe;

b) accoglie l’appello n. 1202 del 2003 proposto dalla C.I.T. S.p.A. riforma la sentenza n. 1188 del 2003 in epigrafe e respinge il ricorso introduttivo di Iniziative Immobiliari s.r.l.;

c) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello n. 885 del 2006 proposto da Iniziative Immobiliari s.r.l.;

d) condanna Iniziative Immobiliari s.r.l. al pagamento di Euro 3.000,00 oltre accessori per spese e onorari del giudizio in favore di ciascuna delle controparti costituite (Ministero dello Sviluppo Economico già delle Attività Produttive, C.I.T. S.p.A. in a.s. e Alkantara s.r.l. in a.s.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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