Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8/6/2010 il GUP presso il Tribunale di Modena dichiarava B.D.S.L. colpevole del delitto di cui all’art. 582 c.p., comma 2 – art. 583 c.p., comma 1, n. 1 e 2, e art. 585 c.p., comma 1 e 2, in riferimento all’art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e art. 61 c.p., n. 1 per avere per futili motivi cagionato a C.A., colpendolo con un coltello in regione paraombelicare destra, lesioni personali giudicate guaribili in un periodo superiore ai 40 giorni, ed indebolimento permanente dell’organo digestivo e della parete addominale. Fatto accertato in data (OMISSIS).

Con tale sentenza l’imputata, a seguito di rito abbreviatola stata condannata,previa concessione delle generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni due e mesi due di reclusione e nella motivazione il Giudice aveva ritenuto applicabili i doppi benefici di legge (dei quali non si riscontra indicazione nel dispositivo).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Bologna,deducendo:

1 – la carenza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Con riferimento alla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p..

A riguardo evidenziava che la vicenda di cui alla contestazione era stata giustamente considerata grave, avendo la imputata colpito, mentre era in stato di ebbrezza, il convivente con un coltello,mostrando di non avere autocontrollo.

Il Requirente, dopo aver rilevato che nel dispositivo non risultavano indicati i benefici, evidenziava che, nella specie, trattandosi di sentenza pronunziata a seguito di rito abbreviato, la motivazione deve ritenersi prevalente sul dispositivo,citando giurisprudenza al riguardo (Sez.1, sentenza n.8071 in data 11-02-2010-RV246570-).

Peraltro evidenziava che la concessione dei benefici era in contrasto con i limiti di pena indicati dal legislatore negli artt. 163 e 175 c.p.p., essendo stata inflitta la pena superiore ai due anni di reclusione,all’imputata,che all’epoca aveva trentaquattro anni.

Inoltre il PG rilevava l’assenza dei presupposti per applicare i benefici, secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p..

2-Con ulteriore motivo il Requirente deduceva la mancata applicazione della misura di sicurezza indicata dall’art. 235 c.p., ossia della espulsione dello straniero introdotta dalla L. n. 92 del 2008, rilevando al riguardo la carenza e contraddittorietà della motivazione.

La Corte ritiene infondato il primo motivo di ricorso.

Invero premesso che la sentenza risulta emessa a seguito di rito abbreviato, questa Corte – pur consapevole della giurisprudenza richiamata dal Requirente, (Sez. 1 11-02-2010,RV246570-)rilevato che,nella specie,trattasi di sentenza per la quale il dispositivo risulta essere stato letto in udienza,ritiene che nella specie si renda applicabile il principio generale vigente per i procedimenti definiti con rito ordinario,nei quali il dispositivo si intende prevalente sulla motivazione.

Nella specie, pertanto, non risultando indicati in dispositivo i benefici di leggera sentenza deve ritenersi sul punto esente dal vizio richiamato dal PG ricorrente.

Diversamente risulta dotato di fondamento il secondo motivo di impugnazione, inerente alla mancata applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 235 c.p., per lo straniero che abbia riportato condanna alla pena della reclusione superiore ai due anni.

Pertanto la sentenza deve essere sul punto annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata espulsione con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per il relativo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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