Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34496 Falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-10-2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Belluno pronunziava nei confronti di S.J.M. – imputato del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (per avere alterato codificando la data di scadenza del documento,la propria patente di guida internazionale,fatto accertato in data (OMISSIS)) – l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Venezia,deducendo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 49 e 477 c.p..

A riguardo censurava la valutazione resa dal Giudice di merito che aveva ritenuto sussistente l’ipotesi di un falso grossolano, tale da evidenziare l’inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 c.p..

A riguardo citava giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, sentenza del 7-10/27-10-1992) rilevando che la falsità documentale nelle ipotesi di abrasioni e scritturazioni sovrapposte non implica di per sè l’esclusione della fattispecie di falso, per impossibilità dell’azione a cagionare la lesione del bene giuridico protetto.

Inoltre evidenziava che il giudice di merito avrebbe dovuto stabilire se le peculiarità della alterazione del documento facessero ritenere l’esistenza di una innocua correzione, mentre la motivazione sul punto si rivelava carente.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero secondo i principi giurisprudenziali di questa Corte l’ipotesi del falso innocuo si ravvisa allorchè il falso "si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio". V a riguardo Sez. 5, del 23-1-2008, n. 3564,De Mori -RV 238875-. Nella specie il giudice ha dato atto che il documento della patente di guida oggetto di contestazione presentava una alterazione della data di scadenza dal 2006 al 2008, realizzata mediante abrasione e scrittura a penna.

Tale documento, tuttavia, risulta essere stato con altri inviato dalla Polizia di Stato che aveva eseguito il sequestro, ad Paese di origine del soggetto sottoposto al controllo. La valutazione di grossolanità del falso non è stata giustificata in sentenza con adeguati rilievi, avendo il Giudice semplicemente ritenuto che si trattasse di falsificazione evidente del documento, senza specificare da quali elementi potesse desumersi la inidoneità assoluta del falso a produrre i suoi effettuato che si riferiva anche all’avvenuto inoltro dei documenti in sequestro alle Autorità del Paese di origine del soggetto sottoposto al controllo.

Dunque deve ritenersi fondata la censura formulata dal PG ricorrente circa la violazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 49 e 477 c.p..

La sentenza impugnata va annullata pertanto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per il relativo giudizio ( art. 569 c.p.p., comma 3).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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