Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 647 Invalidità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il consorzio A.S.I. di Ragusa, all’esito di apposito sorteggio, ha nel mese di luglio del 2009 proclamato primo aggiudicatario di un appalto di lavori relativi alla sede sociale il Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro soc. coop. (d’ora in poi: Consorzio) e seconda aggiudicataria la Impresa di costruzioni Lotos s.r.l. (d’ora in poi: Lotos).

La Lotos ha proposto ricorso al T.A.R. Catania, e successivi motivi aggiunti, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (tra l’altro): a) perchè l’offerta del Consorzio era stata sottoscritta da una procuratrice illegittimamente investita del potere di rappresentanza; b) perchè la cooperativa designata per l’esecuzione dei lavori aveva prodotto un modello GAP incompleto, e cioè non recante alcuna indicazione circa il "tipo impresa".

Il Consorzio ha proposto ricorso incidentale, deducendo sotto vari profili che la ricorrente era stata a sua volta illegittimamente ammessa alla procedura. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso, assorbendo l’esame delle censure incidentali.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente Lotos la quale ne ha chiesto la riforma insistendo per l’accoglimento delle censure sopra richiamate.

Si è costituito il Consorzio, riproponendo le doglianze incidentali già assorbite in prime cure.

Si è costituito l’UREGA, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il consorzio ASI intimato non ha svolto attività difensiva.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza dell’8 giugno 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

In via preliminare va dato atto che nella presente controversia risultano applicabili i principi fissati da questo Consiglio con le recenti decisioni nn. 806 del 2010 e 8 del 2011, nelle quali si evidenzia che l’UREGA – laddove si sia limitato a formulare una proposta di aggiudicazione di evidente natura endoprocedimentale – non è legittimato passivo rispetto all’impugnazione del provvedimento formale di aggiudicazione definitiva adottato da altro Ente.

Come postulato dall’Avvocatura erariale l’UREGA va quindi estromesso dal presente giudizio.

Ciò premesso, con il primo motivo l’appellante torna a sostenere che la mancata compilazione del campo relativo al "tipo impresa" nel modello GAP presentato dalla cooperativa Edilap designata per l’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto comportare – ai sensi del bando – l’esclusione del Consorzio dalla procedura.

Il mezzo non è fondato, per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, come esattamente evidenziato dal T.A.R., nel modello GAP presentato dalla suddetta cooperativa consorziata il dato relativo al "tipo di impresa" è riportato per ben due volte ed in modo inequivoco all’interno dello stesso modello.

Risulta quindi non pertinente alla fattispecie l’indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio che esclude – visto che la presentazione del modello è imposta per finalità di immediato screening antimafia da parte di soggetto istituzionale diverso dalla stazione appaltante – la possibilità di integrare lacune del modello GAP mediante rinvio ad altra documentazione di gara.

In secondo luogo va anche considerato che la formulazione del modello predisposto dall’Amministrazione risultava ambigua ove rapportata alla situazione della cooperativa designata, la quale (pur dovendo sicuramente presentare il GAP) non è in senso proprio un concorrente.

Con il secondo motivo l’appellante torna a sostenere l’invalidità dell’offerta presentata dal Consorzio, in quanto sottoscritta da un procuratore carente di poteri rappresentativi perchè nominato in violazione dell’art. 36 dello Statuto consortile.

Il mezzo non è fondato.

Come infatti sinteticamente chiarito dal T.A.R. il citato articolo dello Statuto consortile si limita a prevedere ("anche") la possibilità dell’attribuzione da parte del Consiglio d’Amministrazione di poteri rappresentativi (e cioè della capacità di impegnare il Consorzio in via organica) ad alcuni soggetti individuati nell’organigramma dell’Ente, quali consiglieri o dirigenti.

La norma, quindi, non vieta in alcun modo il conferimento – ovviamente nei limiti delle generali previsioni codicistiche – di funzioni rappresentative in capo a soggetti legalmente preposti o investiti in virtù di procura.

Nel caso in esame l’offerta è stata presentata da soggetto appunto munito di procura notarile, rilasciata dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio a sua volta espressamente autorizzato dal Consiglio stesso, procura che – diversamente da come sostiene l’appellante in memoria non notificata – non necessitava di alcuna ratifica: l’offerta del Consorzio era dunque pienamente valida.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale semplificato proposto dal Consorzio.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate nei confronti dell’UREGA, mentre sono per il resto poste a carico dell’appellante nella misura forfetaria indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, previa estromissione dell’UREGA dal giudizio.

Compensa nei confronti dell’UREGA spese e onorari di questo grado del giudizio.

Condanna l’appellante al pagamento di Euro 2000,00 (duemila/00) nei confronti del Consorzio A.S.I. di Ragusa e Euro 2000,00 (duemila/00) nei confronti del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop. per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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