Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34494 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 30 aprile 2010 la Corte d’Appello di Catania, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano (invece riformata in ordine ad altro reato), ha riconosciuto T.A. responsabile di lesione volontaria e minaccia aggravata ai danni di N.C..

Ha ritenuto quel collegio che il fatto fosse provato dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili in relazione al contesto, costituito da una lite violenta tra fidanzati.

Ha proposto ricorso per cassazione il T., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in due censure.

Con esso lamenta, per un verso, che il giudice di appello abbia negato la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che sarebbe stata invece necessaria per sottoporre ad esame la persona offesa e far luce così sulla sua attendibilità. Per altro verso si duole che non abbiano avuto risposta, nella scarna motivazione della sentenza di secondo grado, le molteplici contestazioni mosse con l’atto di appello e basate sulle contraddittorietà nella deposizione della N. e sul contrasto con le dichiarazioni rilasciate da altri testi assunti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto il T. responsabile dei delitti di rapina, lesione volontaria e minaccia aggravata in danno di N.C.. La Corte d’Appello, esclusa la configurabilità della rapina per mancanza del fine di profitto, ha motivato la conferma della condanna a titolo di lesione e minaccia con la sola frase "non avendosi motivo di dubitare delle dichiarazioni della parte offesa, atteso il contesto (violenta lite tra fidanzati)".

Il discorso giustificativo addotto nei termini suesposti è soltanto apparente, non essendo specificato attraverso quale percorso logico il giudice di secondo grado sia pervenuto a ritenere che il contesto litigioso accreditasse il giudizio di attendibilità della persona offesa: il che era tanto più necessario in quanto i motivi di appello si erano per l’appunto indirizzati a contestare l’attendibilità della N., attraverso un’analisi – totalmente trascurata nella sentenza – delle dichiarazioni da lei rese e delle incongruenze coltevi dalla difesa, anche in rapporto alle restanti emergenze probatorie.

La rilevata carenza motivazionale vizia il deliberato e ne impone l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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