Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1279 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Ragusa, G.R., docente presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Ragusa, chiedeva dichiararsi, nei confronti del C.S.A. di Ragusa e del suddetto Liceo, la nullità e comunque l’illegittimità, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni, irrogatale dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Ragusa; chiedeva altresì l’eliminazione degli effetti economici e giuridici conseguenti alla sanzione ed il risarcimento dei danni materiali e morali patiti e patiendi, da valutare in via equitativa.

Allegava quattro motivi di illegittimità della sanzione: 1) la improcedibilità del decreto di irrogazione della sanzione e di quello relativo all’applicazione della medesima per mancanza di autorizzazione a procedere da parte del sindacato nazionale; 2) improcedibilità, del decreto di irrogazione della sanzione e di quello relativo all’applicazione della medesima per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 66, comma 6; 3) improcedibilità del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare che, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 2004, art. 503, andava adottato dal Dirigente Centrale e non da quello provinciale, rientrando la ricorrente tra il personale appartenente ai ruoli nazionali; 4) estinzione del procedimento per mancata osservazione dei termini procedurali, dovendo il procedimento disciplinare concludersi entro il termine di 120 giorni dalla contestazione degli addebiti, abbondantemente superato; inoltre sarebbe stato superato anche il termine di giorni 90 tra un atto del procedimento disciplinare e il successivo (inizio del procedimento disciplinare del 9.10.2002, contestazione di fatti nuovi del 9.01.2003).

Si costituiva il C.S.A. ex art. 417 bis c.p.c., contestando tutti i profili di illegittimità denunciati e chiedendo il rigetto della domanda; non si costituiva il Liceo Scientifico "E Fermi".

Con sentenza dell’8 marzo 2005 il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese del grado.

Avverso detta sentenza proponeva appello la G..

Il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Scolastica Regionale e Provinciale (ex C.S.A. di Ragusa), ed il Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa, si costituivano in giudizio resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 15 ottobre 2008, respingeva quest’ultimo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G., affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la G. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 10, lamentando che la corte territoriale lo ritenne tout court inapplicabile al personale docente scolastico, mentre tale inapplicabilità doveva ritenersi limitata alle sanzioni di cui ai richiamati dal D.Lgs. n. 297 del 2004, artt. da 502 a 507. 11 motivo è inammissibile per difettare del tutto del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. ed omessa o insufficiente motivazione circa l’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento per inosservanza dei termini di durata del procedimento disciplinare che doveva concludersi entro il termine di 120 giorni dalla contestazione degli addebiti, nonchè del termine di 90 giorni tra un atto del procedimento ed il successivo.

Anche tale motivo risulta inammissibile, difettando del quesito cd. di fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e cioè della chiara indicazione dei fatti controversi in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n, 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

Quanto alla violazione del c.c.n.l., che pur non necessita, ove trattisi di contratto collettivo di diritto pubblico, di deposito in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. sez. un. 4 novembre 2009 n. 23329), deve rilevarsi che la ricorrente non specifica di quale contratto collettivo si tratti, nè indica le norme di esso che sarebbero state violate, nè il loro contenuto, nè l’errore interpretativo eventualmente commesso dal giudice di merito, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione "in ordine alla richiesta probatoria di cui al 4^ motivo di appello" consistente nella richiesta, successiva al tardivo deposito della documentazione prodotta dalla Amministrazione, dell’acquisizione dell’intera documentazione relativa al procedimento disciplinare.

Anche tale motivo risulta inammissibile, oltre che per la sua genericità, per il principio affermato da questa Corte secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

La ricorrente, inoltre, non esplica affatto le ragioni della rilevanza della documentazione in questione.

4. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 30,00, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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