T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 532 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, intestataria nel Comune di Pescara della concessione demaniale marittima denominata "M.", sulla quale insiste un fabbricato destinato all’attività di ristorazione, riferisce di aver ampliato il complesso turistico in questione, previo rilascio da parte del Comune di Pescara della concessione edilizia 679/92. Avendo riscontrato una apparente non conformità dell’atto concessorio demaniale con il profilo urbanisticoedilizio, riferisce di aver richiesto l’11 gennaio 2007 al Comune di Pescara il rilascio di permesso in sanatoria relativamente alle opere realizzate.

Con il ricorso n. 513/08 ha impugnato il provvedimento del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Pescara del 18 luglio 2008, con il quale era stato negato tale permesso in sanatoria richiesto; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui l’ordinanza di sgombero 26 ottobre 2006, n. 22, ed il Piano demaniale marittimo (P.D.M.) ed il Piano Demaniale comunale (P.D.C.) del Comune di Pescara, nella parte in cui non consentono di realizzare strutture di completamento in legno degli stabilimenti balneari esistenti e di posizionare sull’arenile lastre per camminamenti.

Con il ricorso n. 28/09 ha poi impugnato il provvedimento 10 novembre 2008, n. 68/08, del Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Pescara, con il quale è stata diffidata ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.P.R. 380/01, al ripristino dello stato dei luoghi.

Nelle more di tali giudizi con istanza del 12 novembre 2009, dopo aver premesso di aver demolito alcune delle opere in questione, ha richiesto nuovo permesso di costruire in sanatoria previo accertamento della compatibilità ambientale.

Con memorie depositate il 21 ed il 29 luglio 2011 ha chiesto al Tribunale che i ricorsi vengano dichiarati improcedibili in quanto gli atti impugnati erano stati superati dalla successiva domanda di permesso di costruire in sanatoria; inoltre, ha evidenziato che con l’art. 3 della L.R. Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, era stato, tra l’altro, previsto l’aggiornamento del Piano demaniale marittimo.

Il Comune di Pescara si è costituito in entrambi i giudizi e con due memorie depositate il 19 luglio 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si sono inoltre costituiti la Regione Abruzzo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti, depositando in giudizio oltre a tutti gli atti del procedimento anche una analitica relazione in ordine alle censure dedotte.

Il Comune di Pescara con memoria depositata il 14 settembre 2011 ha, infine, evidenziato che la domanda di sanatoria presentata il 13 novembre 2009 era stata respinta con l’allegato provvedimento dirigenziale 31 maggio 2010, n. 69088, non impugnato.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 il difensore della società ricorrente ha chiesto al Collegio di non considerare il predetto provvedimento dirigenziale perché non depositato nel rispetto del termine di cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo (quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione). La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

I due ricorsi indicati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione debbono pregiudizialmente essere riuniti al fine di essere decisi con un’unica sentenza.

Con tali ricorsi – come sopra esposto – sono stati impugnati, unitamente agli atti presupposti e connessi, il provvedimento del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Pescara 18 luglio 2008, n. 105389 – 118/SUAP/07, di diniego del permesso in sanatoria richiesto l’11 gennaio 2007 dalla società ricorrente (ricorso n. 513/08) ed il provvedimento 10 novembre 2008, n. 68/08, del Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Pescara, con il quale la società ricorrente è stata diffidata ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.P.R. 380/01, al ripristino dello stato dei luoghi (ricorso n. 28/09).

Tali ricorsi, così come rilevato dalla stessa parte ricorrente, sono divenuti entrambi improcedibili a seguito della presentazione in data il 13 novembre 2009 di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Va, invero, al riguardo ricordato che – come già costantemente precisato anche da questo Tribunale (da ultimo, con sentenza 7 aprile 2011, n. 224) – la presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria per le opere edilizie oggetto di un provvedimento sanzionatorio comporta il riesame dell’abusività dell’opera mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale a superare il precedente provvedimento sanzionatorio (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 18 gennaio 2011, n. 430, e T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 16); inoltre, il riesame dell’abusività dell’opera edilizia provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il precedente provvedimento sanzionatorio (Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2844).

Ciò posto, ritiene il Collegio che gli atti impugnati sono stati oggi superati dalla presentazione della predetta richiesta da parte della società ricorrente per cui l’Amministrazione comunale, una volta concluso il relativo procedimento (come dichiarato dal Comune nella sua memoria difensiva), dovrà necessariamente assumere un nuovo provvedimento sanzionatorio.

Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi in esame debbono, conseguentemente, essere entrambi dichiarati improcedibili.

In relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone ed alla necessità di effettuare un’ulteriore attività istruttoria per accertare la soccombenza virtuale, sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando – previa riunione – sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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