T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 527 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente è proprietario di terreni agricoli nel Comune di Tocco da Casauria in località Madonna degli Angeli, dove esercita da oltre venti anni attività agricola ed agrituristica; tali terreni nello strumento urbanistico vigente erano inclusi in "zona agricola di interesse archeologico".

Avendo il Commissario ad acta del Comune di Tocco da Casauria adottato con deliberazione 3 aprile 2006, n. 1, il nuovo P.R.G., nel quale tali terreni erano stati nuovamente inclusi in "zona agricola di interesse archeologico", normata dall’art. 25.4.1 delle N.T.A., l’interessato ha proposto proprie osservazioni, rilevando:

a) il contrasto tra la parte grafica e la parte normativa in relazione alla zona Madonna degli Angeli, graficamente tutta campita come "zona D2 artigianale ed industriale", ma disciplinata anche con riferimento alla trasformazione dei suoli agricoli;

b) la necessità di inserire nella normativa di zona (artt. 15 e 25.4.1) anche il riferimento all’art. 73 in tale zona, che consente l’esercizio di attività agrituristica in zone agricole;

c) la contraddittorietà con la filosofia ispiratrice di pura conservazione del piano in quanto nella località Madonna degli Angeli era stata ampliata la zona industriale ed artigianale;

d) il divieto troppo generico di realizzazione di insediamenti produttivi nocivi;

e) la mancata individuazione nelle cartografie di piano degli edifici esistenti nell’azienda agricola/agrituristica del ricorrente.

Con deliberazione 29 agosto 2006, n. 2, il Commissario ad acta ha respinto tale osservazione, facendo esclusivo riferimento al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali 24 luglio 2006, n. 5463, di imposizione per l’intera zona (con esclusione delle aree perimetrate industriali ed artigianali) del ripristino della destinazione quale area "agricola di salvaguardia archeologica".

Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione 8 maggio 2008, n. 3, di approvazione definitiva del nuovo piano regolatore. Dopo aver premesso che la predetta normativa di piano consentiva i soli interventi di cui agli artt. 70 e 71 della legge urbanistica regionale (residenze agricole e manufatti connessi alla conduzione del fondo), con esclusione degli interventi di cui agli artt. 72 e 73 della stessa legge (impianti produttivi in zone agricole e turismo rurale), ha dedotto le seguenti censure:

1) che, in base all’art. 3 della L. 20 febbraio 2006, n. 96 (legge quadro in materia di agriturismo) ed all’art. 4 della L.R. Abruzzo sull’agriturismo 31 maggio 1994, n. 32, i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali e l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati, per cui non avrebbero potuto escludersi gli interventi di cui all’art. 73 della legge urbanistica regionale;

2) che tale esclusione si poneva, inoltre, in contrasto con i principi ispiratori del piano che erano volti, tra l’altro, ad eliminare relativamente alle attività a carattere agrituristico "le prescrizioni restrittive contenute nella normativa precedente";

3) che uguali considerazioni potevano formularsi relativamente alla mancata applicabilità nella zona dell’art. 72 della legge urbanistica regionale (impianti produttivi nei suoli agricoli);

4) che erroneamente, per escludere l’inapplicabilità dell’art. 73, era stato richiamato il predetto al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali 24 luglio 2006, n. 5463, che non si esprime nel senso indicato dall’Amministrazione, dal momento che era volto esclusivamente ad impedire l’ampliamento della zona artigianale ed industriale;

5) che nella stessa zona "di interesse archeologico" era stato consentito l’ampliamento dei manufatti industriali ed artigianali.

Il Comune di Tocco da Casauria si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 20 luglio 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame, come sopra esposto, la parte ricorrente – proprietaria di terreni agricoli nel Comune di Tocco da Casauria in località Madonna degli Angeli, dove esercita da oltre venti anni attività agricola ed agrituristica – ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, il nuovo P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 8 maggio 2008, n. 3.

Tale impugnativa è nella sostanza limitata alla sola normativa contenuta nell’art. 25.4.1 delle N.T.A., che – nel disciplinare la zona agricola dell’area archeologica Madonna degli Angeli – consente di realizzare le sole opere previste dagli artt. 70 e 71 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (residenze agricole e manufatti connessi alla conduzione del fondo) e non anche quelle previste dai successivi artt. 72 (impianti produttivi nei suoli agricoli) e 73 (agriturismo) della legge urbanistica regionale.

Tale ricorso, va subito precisato, è parzialmente fondato.

2. – Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che lo strumento urbanistico previgente nel Comune, nel disciplinare l’area della parte ricorrente, conteneva all’art. 24.4.1 una normativa analoga quella del nuovo piano.

La ricorrente, va ulteriormente ricordato, aveva chiesto nel 2002 il rilascio di una concessione edilizia per eseguire opere di ristrutturazione e di ampliamento del complesso agricolo – agrituristico, ma tale richiesta era stata respinta dal Comune in quanto nella zona avrebbero potuto realizzarsi in base al predetto art. 70 della legge urbanistica regionale esclusivamente residenze agricole e non anche manufatti destinati all’attività agrituristica.

Questo Tribunale, dinanzi al quale l’interessata era insorta, con sentenza 4 gennaio 2002, n. 35, ha però respinto il ricorso proposto avverso il predetto diniego evidenziando che era ostativa al rilascio del richiesto titolo edilizio la tassativa prescrizione contenuta nelle predetto norme tecniche di attuazione, che richiamava i soli artt. 70 e 71 della legge urbanistica regionale e non anche il successivo art. 73.

Dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, il Comune ha deciso di adottare un nuovo strumento urbanistico e, nella relazione redatta dal progettista contenente l’elencazione dei principi ispiratori del nuovo piano, era testualmente previsto che "per le attività esistenti a carattere agrituristico il Piano aggiorna la normativa tecnica ai contenuti della legislazione nazionale e regionale di settore, eliminando le prescrizioni restrittive contenute nella normativa precedente in quanto inutilmente vincolanti lo sviluppo dell’attività, del tutto compatibile con le esigenze di salvaguardia dei caratteri del territorio e funzionale alla caratterizzazione del Comune quale porta del Parco nazionale".

In sede di adozione prima e di approvazione poi, la normativa del nuovo piano (contenuta nell’art. 25.4.1 delle N.T.A.) non ha però modificato la normativa previgente, in quanto – dopo aver confermato l’inserimento dell’area in questione in "zona agricola di salvaguardia archeologica" – ha consentito la realizzazione delle sole opere di cui agli artt. 70 e 71 e non anche quelle di cui all’art. 73.

Nel respingere l’osservazione proposta al riguardo dall’interessata il Comune si è nella sostanza limitato a fare riferimento al parere 24 luglio 2006, n. 5463, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali sul nuovo piano, che, nell’impedire l’ampliamento della zona artigianale ed industriale (sempre ricompresa nell’area archeologica di Madonna degli Angeli), aveva testualmente imposto la seguente prescrizione: "ripristino della vigente perimetrazione delle aree produttive nella località madonna degli Angeli" e "ripristino della vigente destinazione della parte restante dell’area quale agricola di salvaguardia archeologica".

3. – Fatte tali precisazioni in punto di fatto, deve in via pregiudiziale ulteriormente rilevarsi che – come è noto – le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).

Ciò posto, ritiene il Collegio che siano fondate le censure sopra indicate ai nn. 1, 2 e 4 – che possono esaminarsi congiuntamente – con le quali la parte ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto non avrebbero potuto escludersi nella zona agricola in questione gli interventi di cui all’art. 73 della legge urbanistica regionale.

Va, invero, evidenziato che, in base all’art. 3 della L. 20 febbraio 2006, n. 96 (legge quadro in materia di agriturismo) ed all’art. 4 della L.R. Abruzzo sull’agriturismo 31 maggio 1994, n. 32, i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, per cui l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati; di conseguenza, appare illogica la previsione contenuta nella norma di piano impugnato che esclude gli interventi di cui all’art. 73 della legge urbanistica regionale.

Tale articolo, invero, dispone testualmente che "nel territorio agricolo è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia". E tali limiti, va in aggiunta precisato, sono contenuti nel predetto art. 4 della legge regionale sull’agriturismo il quale, nel disciplinare gli immobili destinati all’agriturismo, dispone testualmente che "possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola", che "l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati" e che "la sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro"; con l’ulteriore precisazione che "gli interventi non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche".

In estrema sintesi, ritiene la Sezione che, una volta consentita nella zona la realizzazione di edifici agricoli, non avrebbe potuto vietarsi l’utilizzazione agrituristica di tali edifici, anche "attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro", in quanto "l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati". Fermo restando, però – come già detto – che tali interventi di ristrutturazione non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici e debbono avvenire nel rispetto delle normative non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche.

In aggiunta, sembra ugualmente evidente per un verso che tale previsione contenuta nelle nuove N.T.A. si pone in contrasto con i principi ispiratori del piano stesso, che erano volti, tra l’altro, ad eliminare, relativamente alle attività a carattere agrituristico, "le prescrizioni restrittive contenute nella normativa precedente"; e per altro verso che il predetto parere della Soprintendenza per i Beni Culturali non si esprimeva nel senso indicato dall’Amministrazione, dal momento che era volto esclusivamente ad impedire l’ampliamento della zona artigianale ed industriale.

Tale parere è stato, infatti, formulato a seguito dell’esame del piano adottato, che – come già detto – prevedeva l’ampliamento dell’area D2, mentre conteneva relativamente all’area agricola in questione una normativa identica a quella contenuta nel piano approvato; per cui sembra evidente che tale parere non si riferiva di certo alla possibilità o meno di svolgere attività agrituristica nella zona agricola in questione e di eseguire interventi di ristrutturazione degli edifici agricoli, ma era volto esclusivamente ad impedire l’ampliamento della zona artigianale ed industriale.

Peraltro, va al riguardo anche evidenziato che lo stesso art. 25.4.1 delle N.T.A. protegge e tutela adeguatamente gli interessi pubblici di conservazione del patrimonio archeologico, in quanto prevede testualmente che tutti i progetti di trasformazione edilizia e/o urbanistica ricadenti nell’area in questione "dovranno essere sottoposti all’approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo di Chieti", che potrà al riguardo richiedere saggi preliminari o dettare prescrizioni o imporre modifiche ai progetti.

Mentre il predetto ultimo comma dell’art. 4 della L.R. Abruzzo sull’agriturismo tutela adeguatamente gli aspetti paesaggistici.

In definitiva, deve ritenersi illegittimo l’art. 25.4.1 delle N.T.A. nella parte in cui non consente di eseguire gli interventi di cui all’art. 73 della legge urbanistica regionale.

4. – Ad avviso del Collegio appare, al contrario, infondata la censura sopra indicata al n. 3 e con la quale la parte ricorrente si è lamentata dell’impossibilità di realizzare nella zona anche gli interventi di cui all’art. 72 della legge urbanistica regionale (impianti produttivi nei suoli agricoli).

Il divieto di realizzare le opere previste da tale articolo ("impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica") non sembra, invero, illogico ed incompatibile con le esigenze di protezione e di tutela dell’area in questione, specie ove si consideri l’astratta idoneità dei manufatti, come quelli sopra indicati, ad introdurre modificazioni allo stato dei luoghi incompatibili con la predetta destinazione di piano e con l’inclusione dell’area in "zona agricola di interesse archeologico".

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato l’art. 25.4.1 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria, approvato con deliberazione 8 maggio 2008, n. 3, del Commissario ad acta, nella parte in cui non ha consentito di eseguire nell’area di proprietà della parte ricorrente gli interventi di cui all’art. 73 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla soccombenza parziale ed alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nel senso e nei limiti indicati in motivazione, l’impugnato art. 25.4.1 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 8 maggio 2008, n. 3.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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