Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1275 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14.4.2009, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla Rete Ferroviaria s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale, con la quale, accertato il diritto di N.P. ad essere inquadrato nel profilo di capotecnico-capotecnico superiore, area 4^ tecnici qualificati, di 7 livello del c.c.n.l. di categoria con decorrenza dal 15.9.1993, la società era stata condannata alla ricostruzione della carriera ed al pagamento, in favore, del predetto, delle differenze retributive conseguenti all’inquadramento riconosciuto. La Corte territoriale osservava che il raffronto tra la categoria di appartenenza e quella rivendicata sulla base delle declaratorie di cui al menzionato accordo del 26 luglio 1991 consentiva di evidenziare, quale elemento saliente del profilo di capo tecnico/capo tecnico superiore dell’area 4^, l’apprezzamento discrezionale di natura tecnica che caratterizza l’autonoma attività svolta, laddove al profilo di primo tecnico di area 3 l’autonomia operativa riconosciuta è comunque vincolata al rispetto delle istruzioni e delle procedure prefissate; che era incontroverso che le mansioni svolte dal N. quale capo turno erano tali da consentirgli in autonomia di valutare se togliere o meno la tensione alle linee elettriche, con discrezionalità e senza essere vincolato a protocolli predeterminati cui lo stesso dovesse attenersi nel momento opzionale, e quindi senza rispetto di procedure e di norme regolamentari, onde non poteva il contenuto delle mansioni svolte ritenersi coerente con le previsioni di cui alla declaratoria del profilo di appartenenza.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Rete Ferroviaria Italia s.p.a., con due motivi, con il primo dei quali censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Assume il ricorrente che gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, ove correttamente valutati alla luce della disciplina collettiva, confermavano che le mansioni svolte erano identiche a quelle proprie del profilo professionale rivestito, in quanto le mansioni del turnista, consistenti nel visionare i terminali, non consentono allo stesso di intervenire nelle aperture e chiusure degli interruttori, se non a seguito di disposizioni scritte del coordinatore della Direzione Centrale, ovvero richiesta scritta da parte del personale di manutenzione abilitato ad operare lungo la linea, e quindi il turnista del deposito Roma Predestina in entrambi i casi è un mero esecutore e l’unica responsabilità che gli compete è quella di eseguire correttamente l’operazioni disposta o richiesta da altri.

Solo in casi del tutto eccezionali, lo stesso interviene di propria iniziativa per evitare danni maggiori in caso di sinistri, ma tale eccezionalità non vale a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori e, peraltro, sebbene possa intervenire in autonomia, è tenuto ad informarne la Dirigenza Centrale. Nel motivo si riporta il contenuto di varie testimonianze a conforto dell’assunto secondo cui il N., nello svolgimento delle proprie mansioni, non godeva di autonomia di iniziativa esorbitante dalla qualifica posseduta e non coordinava gruppi di lavoro.

Con il secondo, motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa collettiva relativa alle declaratorie delle Aree 3^ e 4^ in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando i caratteri distintivi delle due declaratorie, consistenti nella diversa importanza della funzione di coordinamento, per l’area 4^ definite di coordinamento operativo e per la 3^ di coordinamento nel rispetto delle istruzioni e norme regolamentari, i particolari requisiti di cultura e professionalità propri dell’Area 4^, a fronte di specifica preparazione professionale dell’area 3^, evidenziando come l’autonomia di quest’ultima area non doveva essere intesa in senso meramente esecutivo. Assume che il lavoratore non ha svolto funzioni caratterizzate da autonomia operativa e responsabilità che è propria dell’Area 4^ e non possiede alcuna specifica abilitazione, nè ha mai coordinato o controllato operativamente l’attività di altri dipendenti.

Si è costituito il N. con controricorso, rilevando l’importanza della sede DOTE di (OMISSIS), posto pilota di apparecchiature tecniche idonee a consentire la visione degli impianti ferroviari con costante controllo operativo e di coordinamento del personale addetto alla manutenzione e riparazione delle linee ferroviarie ed osservando che l’istruttoria espletata aveva evidenziato un’attività organizzato ria non rinvenibile nella competenza del personale riconducibile all’area 3^.

La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso deve essere respinto, atteso che il primo motivo tende inammissibilmente in sede di legittimità ad una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di differente vantazione delle prove, senza censurare la decisione in base all’individuazione di uno specifico vizio della stessa, come è dato rilevare dalla stessa formulazione del quesito avanzato, laddove con il secondo si contesta la interpretazione di normativa contrattuale collettiva, senza che sia depositato il testo integrale del CCNL richiamato. Ed infatti, nella sede processuale ove risulta indicata la produzione del testo contrattuale, si rinvengono solo stralci dello stesso, relativi alle declaratorie in esame, il che contrasta con il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass, s. u. 23 settembre 2010 n. 20075; conf. v. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

Nè rileva che con la memoria illustrativa sia stato prodotto l’integrale testo contrattuale, atteso che ciò non incide sulla improcedibilità del ricorso, già verificatasi in conseguenza del mancato deposito del c.c.n.l. e che alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c. va attribuita funzione meramente illustrativa dei motivi di ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *