T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 11-10-2011, n. 4651 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente G.R. ha premesso di rivestire la qualifica di professore ordinario di 1^ fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli e di Direttore dell’Unità Operativa II – Medicina Interna ed Epatologia, afferente per l’attività assistenziale all’Azienda Ospedaliera Universitaria della stessa S.U.N.

Con precedente ricorso RG n. 3635/08 proposto dinanzi a questo Tribunale, egli ha impugnato i seguenti atti della summenzionata Azienda Ospedaliera:

– delibera del Direttore generale n.327 del 17.4.2008, con cui è stata disposta la chiusura delle strutture sanitarie ubicate nel complesso monumentale "Gesù e Maria";

– delibera dello stesso organo n.340 del 2.5.2008, con cui è stato disposto il trasferimento in altre strutture di varie unità operative, ivi compresa l’U.O.C. della II Medicina Interna ed Epatologia, di cui il ricorrente è Direttore, con contestuale accorpamento della suddetta U.O.C. con l’U.O.C. III Medicina Interna e Malattie dell’Invecchiamento;

– atto prot. n.20/Y del 9.5.2008, a firma congiunta del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario della stessa Azienda, con cui sono state dettate le misure esecutive delle predette delibere.

Con l’odierno ricorso insorge avverso la delibera del 18 giugno 2009 che ha disposto la chiusura definitiva del Polo ospedaliero in oggetto, procedendo al trasferimento dei degenti presso altre strutture.

Premette che con le delibere gravate nel precedente ricorso è stata disposta- stante la carenza dei requisiti minimi strutturali e di sicurezza- la chiusura dell’ospedale dal 152008 e per il dipartimento di epatologia il trasferimento presso la struttura di Piazza Miraglia, occupata dalla Unità operativa di III medicina interna; si è stabilito altresì che il prof. R. divenisse direttore di entrambe le strutture.

Tuttavia le suddette disposizioni non sarebbero state eseguite concretamente se non con la impugnata determinazione n. 1888/09, adottata a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco del 11.5.2009, i quali- verificati diversi dissesti statici- avevano inibito l’uso di una parte del plesso. A tanto faceva seguito anche diffida del Comune di Napoli a far praticare una serie di aree, sia quelle dissestate, sia quelle sottostanti e sovrastanti.

Con il presente gravame il ricorrente deduce che i dissesti statici riscontrati non sarebbero stati di gravità tale da rendere inutilizzabile l’intera struttura, che gli stessi non avrebbero riguardato la parte interessata dalle degenze di epatologia, ma i soli locali occupati dalla ASL NA1, ove peraltro non era mai stata interrotta la attività.

A sostegno della domanda giudiziale di caducazione delle suddette determinazioni, il ricorrente ha formulato le seguenti censure: violazione artt.3, 32 e 97 Cost. – eccesso di potere – motivazione illogica – manifesta ingiustizia – carenza di interesse pubblico – lamentando, sotto diversi profili, la presunta irrazionalità delle misure organizzative adottate.

Lamenta che sia stata disposta la chiusura di una struttura con alto indice di produttività, ledendo il diritto alla salute dei cittadini, e chiede conclusivamente il risarcimento dei danni per lesione alla propria dignità professionale e personale, stante la dedotta carenza di presupposti per far luogo alla chiusura di una struttura tra le più importanti a livello nazionale, danni da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c..

Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni, le quali, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili, hanno comunque difeso le criticate determinazioni, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza dei motivi dedotti.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso il prof. R. ha richiesto l’annullamento della determinazione di definitiva chiusura del Polo ospedaliero Gesù e Maria, adottata con delibera del Direttore generale n. 1888 in data 18.6.2009, e delle preordinate delibere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli n.327 del 17.4.2008 e n.340 del 2.5.2008, ed ha contestualmente proposto azione per la condanna sia dell’Ateneo che dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni asseritamene subiti per effetto dell’illegittima azione amministrativa in contestazione.

Va premesso che con il provvedimento n. 327/08 il Direttore generale della suindicata Azienda Ospedaliera, essendo state accertate gravi carenze strutturali ed igienicosanitarie del complesso monumentale Gesù e Maria, ha disposto in via d’urgenza, con decorrenza dal 1 maggio 2008, la temporanea chiusura di alcuni reparti operanti al suo interno ed ha contestualmente dato mandato alla Direzione sanitaria ed alla Direzione amministrativa di procedere, d’intesa con l’Università, alla riallocazione ed utilizzazione del personale afferente alle predette strutture sanitarie ed a porre in essere tutte le iniziative necessarie per dare esecuzione al provvedimento.

Con la deliberazione n. 340/08, lo stesso organo ha disposto il trasferimento in altre strutture di varie unità operative, ivi compresa l’U.O.C. della II Medicina Interna ed Epatologia, di cui il ricorrente è Direttore, ed il contestuale accorpamento di quest’ultima con l’U.O.C. III Medicina Interna e Malattie dell’Invecchiamento (ubicata presso il polo di piazza Miraglia ed a quel momento priva di responsabile apicale), affidando la direzione della nuova struttura unificata allo stesso prof. G.R..

Osserva il Collegio che i provvedimenti di cui sopra – impugnati nel presente giudizio in via presupposta- nonché la connessa domanda risarcitoria per il periodo di vigenza delle citate delibere sono oggetto di separato ricorso già pendente presso questo Tribunale distinto al numero di RG 3635/08 e chiamato per la decisione alla odierna udienza di discussione dinanzi allo stesso Collegio giudicante. Pertanto, in relazione alla impugnativa delle citate deliberazioni, va disposta la riunione ai sensi dell’art. 273 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in parte qua, concentrandosi la relativa domanda in quella proposta nel ricorso RG 3635/08 (che peraltro risulta nelle more deciso con sentenza n.4372/2011 di reiezione delle domande).

Residua nel presente giudizio la impugnativa del provvedimento n. 1888 del 18 giugno 2009 – con cui si è disposta la definitiva chiusura del Polo ospedaliero- nonché la connessa domanda risarcitoria avanzata dal prof. R..

Quanto al petitum di annullamento, osserva il Collegio che la determinazione amministrativa del 18 giugno 2009 n. 1888 risulta impugnata ad opera della SUN con ricorso RG n. 4233/09 deciso con sentenza di questo TAR n. 2208/2010 (che ha accolto in parte qua la domanda con annullamento della gravata determinazione e avverso la quale allo stato non risulta proposto appello), sì che la presente azione impugnatoria va dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo un oggetto coincidente con quello del citato giudizio. Invero anche l’odierno ricorrente contesta la chiusura della struttura, in via definitiva, con le connesse ricadute pregiudizievoli per la propria sfera personale e professionale.

L’azione risarcitoria connessa rientra nella giurisdizione di questo TAR, atteso che è principio consolidato in giurisprudenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in caso di responsabilità extracontrattuale ossia qualora il dipendente faccia valere il comportamento vessatorio di colleghi o superiori quale titolo giustificativo della pretesa, mentre va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui la lesione sia fatta derivare da una violazione del rapporto contrattuale, fondandosi l’azione proposta su condotte attive o passive di inadempimento da parte dell’amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II,14 febbraio 2011 n.921). Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza, anche nel caso di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la giurisdizione spetta comunque al giudice amministrativo (cfr. Cass.civ., SS.UU., 27 febbraio 2002 n.2882; 29 gennaio 2002 n.1147; T.A.R. Lazio, Sezione III bis, 25 giugno 2004 n.6254; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 23 marzo 2007 n.339). Il cumulo è possibile quando, come nel caso di specie, oltre alla lamentata lesione dell’integrità psicofisica ed al danno biologico – che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza 14.7.1986 n.184) trova la sua disciplina nell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 32 C.p.a., sicché la richiesta risarcitoria di tale tipo di danno qualifica la domanda come extracontrattuale – si sostenga contestualmente che la dequalificazione professionale discenda dalla violazione di doveri legali che regolano il rapporto, deducendosi la responsabilità contrattuale delle intimate amministrazioni, per l’inadempimento dei principi di buona fede e correttezza nonché dei doveri di imparzialità e buona amministrazione.

Alla luce di quanto osservato, va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia.

Tuttavia la domanda è infondata nel merito e non può trovare accoglimento, nonostante l’intervenuto annullamento dell’atto amministrativo presupposto ad opera della citata sentenza di questo TAR n. 2208/2010.

Invero la delibera del 18 giugno 2009 n. 1888 che dispone la immediata attuazione delle presupposte delibere 327/08 e 340 /08 di chiusura dei locali- ancorché ritenuta illegittima da questo TAR nella veste di soluzione definitiva- nell’immediato si è posta come atto necessitato in conseguenza del sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco in data 11.5.2009 nel corso del quale sono stati rilevati i dissesti statici che hanno condotto al trasferimento dei degenti.

Peraltro le gravi carenze e le plurime violazioni della normativa sull’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sui requisiti minimi strutturali e tecnologici del Presidio ospedaliero Gesù e Maria hanno trovato conferma nella verifica compiuta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Napoli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che ha condotto al sequestro preventivo del complesso (in data 3 dicembre 2009), tuttora in atto (come riferito oralmente dal difensore del ricorrente all’odierna udienza pubblica).

Si palesa infondato anche il residuo profilo di censura con cui si lamenta il danno derivante dalla disposta delocalizzazione dell’U.O. diretta dal ricorrente, poiché, alla stregua di quanto fin qui osservato, la misura organizzativa in contestazione non è stata adottata in relazione ai risultati conseguiti – non essendo in discussione i riconoscimenti ottenuti per l’attività svolta – ma necessitata dalle gravi carenze strutturali, impiantistiche e tecnologiche, di cui si è detto sopra.

Le considerazioni che precedono consentono di respingere la domanda risarcitoria.

Va aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del danno da dequalificazione professionale (cfr., sull’onere della prova in materia, Consiglio di Stato, Sezione V, 27 maggio 2008 n.2515; T.A.R. Campania, Sezione II, 14 febbraio 2011 n.921), essendosi limitato a prospettare con l’atto introduttivo del giudizio, in termini astratti e generici, che dalle misure organizzative contestate sarebbe derivato un pregiudizio alla propria dignità professionale per il periodo di "forzata inattività e senza assegnazione di compiti". Al contrario, va rilevato che dalla documentazione depositata in giudizio non emerge l’elemento oggettivo dell’illecito, mancando sia una pluralità di condotte vessatorie e arbitrarie del datore di lavoro sia un effettivo demansionamento del lavoratore. Infatti risultano disposte sin dall’inizio misure organizzative dirette ad assicurare la continuità assistenziale ai pazienti – come si evince dall’atto datato 9 maggio 2008, ove è precisato che nessuna delle attività cliniche, in quel momento espletate presso il polo Gesù e Maria e destinate ad essere allocate in altra sede, "deve essere interrotta sino a quando sia stata concretamente traslocata ed attivata una nuova sede" – dall’altro, è stata affidata al ricorrente anche la responsabilità di un’ulteriore U.O.C., con conseguente incremento e non diminuzione delle proprie funzioni. A fronte di tali elementi di fatto, il ricorrente non ha prodotto in giudizio idonea allegazione probatoria diretta a dimostrare in concreto le conseguenze eventualmente pregiudizievoli sull’attività clinica svolta, attraverso oggettivi dati di riscontro o indici rivelatori (ad esempio, l’andamento del numero e della durata dei ricoveri e degli interventi) di un effettivo depauperamento delle mansioni e di un conseguente svilimento della personalità.

In definitiva, nella fattispecie non può ravvisarsi un uso distorto o improprio delle misure organizzative da parte del datore di lavoro o di una condotta vessatoria e persecutoria dell’amministrazione né vi è prova di un’effettiva dequalificazione professionale del ricorrente.

In conclusione, alla luce di tutto quanto fin qui considerato, il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura delle posizioni soggettive azionate e della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte(quanto alla domanda risarcitoria) lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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