T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 11-10-2011, n. 4647 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, D.T.D.C.G., dicente di scuola materna con incarichi di supplenza temporanea, richiedeva il risarcimento del danno cagionatole dall’asserito ritardo colposo dell’INPS nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola, dovutale per l’anno 2009.

2. A supporto dell’azione proposta, rassegnava le seguenti doglianze: violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990.

3. Costituitosi l’ente previdenziale intimato, eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 13 luglio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. In rito, il Collegio rileva la sussistenza dell’eccepito difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale.

In materia di indennità di disoccupazione, è, infatti, configurabile, in capo agli interessati, un diritto soggettivo all’attribuzione previdenziale, la cui cognizione – anche tenuto conto dell’attinenza ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 – è devoluta al giudice ordinario, residuando, invece, posizioni di interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, unicamente in riferimento agli atti regolamentari o generali presupposti (espressione di un potere discrezionale e autoritativo), che esulano del tutto dal thema decidendum definito col ricorso in epigrafe (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 3102).

Ed è appena il caso di soggiungere che una controversia deve intendersi devoluta al giudice ordinario, anche allorquando essa investa un procedimento connesso alla gestione del rapporto previdenziale (nella specie, il procedimento di erogazione dell’indennità di disoccupazione) (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 4675; sez. II, 1° febbraio 2010, n. 536; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 novembre 2009, n. 2583; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 maggio 2010, n. 598; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313). Ciò, in quanto trattasi di procedimento avulso da quei poteri autoritativi che, alla luce dell’insegnamento di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191, devono, in ogni caso, connotare (anche) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a, n. 1, cod. proc. amm. in materia di "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo".

6. In conclusione, posto che, nel caso in esame, la D.T.D.C. si duole della ritardata erogazione dell’indennità di disoccupazione spettantele, in relazione alla quale è esperibile il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 1223 cod. civ. in ipotesi di mora debendi, è palese che deve dichiararsi, con riferimento alla controversia dedotta col ricorso in epigrafe, il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale e, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., va individuata nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto.

7. Quanto alle spese relative alla presente fase processuale, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.000,00 in favore dell’INPS.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta.

Condanna D.T.D.C.G. al pagamento delle spese relative alla presente fase processuale, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 in favore dell’INPS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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