Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-09-2011, n. 34420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 4 febbraio 2010 il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando de plano su richiesta del Pm, revocava nei confronti di C.C. la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 9 aprile 1998 del Tribunale di Sanremo.

2.- Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore del C. deducendo quale unico motivo l’inosservanza delle norme processuali, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per avere il giudice dell’esecuzione proceduto senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 666 c.p.p., cioè senza dare avviso dell’udienza in camera di consiglio alle parti ed al difensore, con ciò ha integrando una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p..

Lo stesso difensore proponeva il 30 marzo 2010 al giudice dell’esecuzione istanza di sospensione dell’esecuzione della ordinanza 4 febbraio 2010 e, in esito a tale richiesta, il Tribunale di Sanremo pronunciava il 3 giugno 2010 ordinanza con la quale disponeva, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 168 c.p., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 9 aprile 1998, già oggetto del precedente provvedimento per il quale era stato proposto ricorso per Cassazione.

3.- Avverso l’ordinanza 3 giugno 2010 ha proposto altro ricorso il difensore di C.C. assumendo a ragione la nullità assoluta del provvedimento per avere il giudice, con l’ordinanza gravata, deciso su argomento diverso da quello sottoposto al suo vaglio con l’incidente di esecuzione: infatti a seguito dell’istanza del C. il Tribunale di Sanremo, quale giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto solo deliberare sull’accoglimento o sul rigetto della domandata sospensione dell’esecuzione relativamente alla precedente ordinanza 4 febbraio 2010. 4.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Francesco Mauro Iacoviello, con atto depositato il 22 settembre 2010, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi con annullamento senza rinvio dell’ordinanza 3 giugno 2010 e annullamento con rinvio dell’ordinanza 4 febbraio 2010.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi sono fondati.

1.2.- Quanto alla prima ordinanza del 4 febbraio 2010 è palese la sua nullità essendo stata emessa de plano e non a seguito di procedura camerale secondo le modalità stabilite dall’art. 666 c.p.p.; è infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis da ultimo: Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 2010, n. 39683, Rv. 248679; Cass. Sez. 1, sent. 19 febbraio 2009 n. 12878, Rv.

243739) che, nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso della data dell’udienza in camera di consiglio all’interessato ed al difensore, imposto dall’art. 666 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), di carattere assoluto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. L’ordinanza deve, in conseguenza essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

1.3.- Riguardo alla secondo provvedimento si rileva che il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza 3 giugno 2010 non aveva il potere di decidere una seconda volta sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, infatti con la prima decisione del 4 febbraio 2010, ancora non definitiva stante la pendenza del ricorso per cassazione, si era esaurito il suo potere funzionale e l’eventuale rimozione della prima ordinanza poteva conseguire solo in esito alla sua impugnazione. Inoltre con essa ha operato un mutamento del thema decidendum con evidente violazione del diritto di difesa.

Ne consegue che l’ordinanza 3 giugno 2010 deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza emessa il 3 giugno 2010.

Annulla l’ordinanza emessa il 4 febbraio 2010 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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