Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1271 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso, depositato il 10.12.1994, D.M. proponeva opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 127/2004, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.280,50 a titolo di sanzioni amministrative per violazione di alcune disposizioni in materia di collocamento e disciplina sul lavoro con riferimenti a tre lavoratrici.

All’esito il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 769 del 2005 ha rigettato l’opposizione, osservando che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e riportate nel verbale di accertamento, si evinceva la natura subordinata del rapporto intercorso con le stesse lavoratrici D., F. ed O..

Il D. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la DPL di Campobasso con controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla mancata ammissione della prova, non avendo assolto la DPL all’onere su di essa incombente di dimostrare il requisito della subordinazione ed essendo inidonei i verbali ispettivi ad assolvere a tale onere.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di prime cure ha errato nell’affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione senza una puntuale verifica degli indici rivelatori del rapporto subordinato, limitandosi a richiamare quanto verbalizzato in sede ispettiva e non tenendo conto di quanto dichiarato dalle stesse lavorataci in sede giudiziale.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Al riguardo si rileva che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non vi è stata alcuna violazione dei principi dell’onere della prova, in quanto il giudice di merito con un iter argomentativo congruo, privo di salti logici e corretto sul versante giuridico (cfr giurisprudenza conforme sul valore probatorio dei verbali ispettivi) ha ritenuto raggiunta la prova sulla subordinazione e ritenuto irrilevante la richiesta probatoria avanzata dalla controparte.

Nè per andare in contrario avviso vale addurre che la Corte di Appello di Campobasso in una controversia, riguardante opposizione al ruolo e alla cartella esattoriale per il pagamento delle differenze contributive nei confronti dell’INPS in relazione allo stesso verbale ispettivo, aveva ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato delle lavoratrici in questione. Tale non rilevanza deriva dalla circostanza che non risulta agli atti che la sentenza sia passata in giudicato e che comunque tale decisione, anche per le diverse parti in causa non è vincolante in questa sede, basandosi su considerazioni relative alle risultanze istruttorie non valide logicamente perchè conseguente in un dovuto contesto.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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