Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-09-2011, n. 34418 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza 16.12.2009, depositata il 7.1.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in riforma dell’ordinanza 21.9.2009 del magistrato di sorveglianza di Avellino che aveva respinto la relativa istanza, concedeva a S.C., ristretto in espiazione di pena nella Casa Circ. di Avellino, liberazione anticipata per giorni 45 in relazione al semestre di pena espiato dal 22.1.2009 al 22.7.2009.

La decisione è fondata sulla circostanza che il Magistrato di sorveglianza si fosse limitato a valutare un singolo episodio disciplinare, l’ammonizione inflitta al condannato il 19.2.2009, senza prendere in esame, ai fini della verifica della effettiva partecipazione all’opera di rieducazione da parte del richiedente nel periodo esaminato, la condotta tenuta complessivamente nell’intero semestre. Rileva poi il Tribunale come la condotta posta in essere dal S. fosse stata certamente non rispettosa delle regole ma sicuramente non così grave da negargli la concessione del beneficio, specie perchè non può ritenersi che il processo di rieducazione, cui è finalizzata l’esecuzione della pena, non si sia realizzato.

2- Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli rilevando la omessa motivazione del provvedimento. Osserva che il tribunale si è limitato ad affermare che nel corso del semestre in valutazione il condannato, nonostante la sanzione disciplinare aveva comunque partecipato all’opera di rieducazione. Ciò: 1) senza in alcun modo tratteggiare le circostanze e le modalità dell’episodio disciplinare; 2) senza indicare in base a quali considerazioni ed a quali principi l’episodio sia stato ritenuto "minus valente" rispetto ad altri indicatori sulla base dei quali, per quel che si desume, si è ritenuto positivo il comportamento dell’interessato ai fini dell’accoglimento del reclamo; 3) senza esplicitare, o in alcun modo indicare, le positive circostanze dalle quali desumere l’effettività della asserita partecipazione all’opera di rieducazione.

3.- Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 8.3.2010 chiede che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza venga annullata con rinvio.

4.- Il ricorso è fondato.

Invero per la concessione del beneficio della liberazione anticipata non è sufficiente la regolare condotta del detenuto all’interno dell’istituto penitenziario, ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione all’opera di rieducazione, desumibile – sulla base dei criteri di cui all’art. 103, comma 2, del regolamento penitenziario D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – dall’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali, dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori penitenziari, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna.

In presenza di tali presupposti, che possono consistere nell’attività lavorativa prestata con impegno, nella partecipazione proficua a corsi scolastici o di formazione professionale, nella disponibilità a concorrere ad eventi culturali, nel mantenere relazioni con i familiari o, comunque, in fatti positivi rivelatori dell’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente condivisibili, la cui portata e consistenza deve essere vagliata dalla magistratura di sorveglianza, il beneficio può essere concesso (Cass. Sez. 1 sent. 21.6.2001, n. 29352, Rv. 219478).

Orbene nel caso in esame il Tribunale nel concedere la liberazione anticipata si è limitato a ritenere che la condotta del condannato, il quale nel corso del semestre in valutazione aveva riportato la sanzione dell’ammonizione, pur non rispettosa delle regole, non era di gravità tale da negare la concessione del beneficio, senza peraltro indicare quali fossero stati i comportamenti che avevano determinato l’applicazione della sanzione disciplinare. Riguardo alla adesione all’opera di rieducazione manca del tutto l’analisi degli elementi dai quali è stata desunta e, di conseguenza, non sono esplicitate le ragioni sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto che l’episodio disciplinare non abbia inficiato il corretto processo di rieducazione. Conclusivamente l’ordinanza impugnata, del tutto carente di motivazione, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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