Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1270 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 24.4.08 la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da B.A. e da ENEL S.p.A. contro la pronuncia con cui il Tribunale di Messina aveva condannato tale società a pagare alla B. Euro 467,77 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di differenze retributive per il periodo 7.3.91 – 31.7.97 in forza di precedente sentenza resa inter partes il 3.6.97, con cui l’allora Pretore di Milazzo aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’assegnazione del posto di assistente di segreteria di zona e alle conseguenti differenze retributive.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B. affidandosi a nove motivi.

Resiste con controricorso l’ENEL, che a sua volta spiega ricorso incidentale tardivo articolato in due motivi, cui resiste con controricorso la B..

Motivi della decisione

1.1. – Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi, essendo stati entrambi avanzati contro la stessa sentenza.

2.1. – Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta omessa pronuncia sull’eccepita tardività della costituzione in appello dell’ENEL e, per l’effetto, del relativo appello incidentale, notificato il 13.11.06 a fronte di un’udienza fissata per il 23.11.06, intercorrendo solo nove giorni liberi.

2.2. – La stessa doglianza viene fatta valere sotto forma di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 436 c.p.c. e di vizio di motivazione rispettivamente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.

2.3. – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro laddove i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto che, essendo stata attribuita alla B. la categoria superiore con decorrenza da epoca posteriore (7.3.91) a quella del CCNL 21.2.89 e scaturendo la nuova posizione dalla creazione di nuove strutture con nuove posizioni lavorative, che queste dovevano essere assegnate in base a concorso interno, contrariamente alla statuizione della precedente sentenza resa inter partes il 3.6.97 con cui l’allora Pretore di Milazzo aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto a ricoprire quella nuova posizione di lavoro in sede di prima applicazione del CCNL 21.2.89. 2.4. – Con il quinto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale, a giustificazione del rigetto dell’appello incidentale, ha riconosciuto che l’assegnazione del posto alla B. è stata disposta nella fase di introduzione di nuove categorie in sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale e non di semplice passaggio nella categoria superiore e che non vale per la B. medesima quanto dedotto dall’ENEL circa la quantificazione delle differenze stipendiali e cioè che i nuovi livelli salariali restino assorbiti fino a concorrenza e che l’eventuale eccedenza rimanga conservata ad personam; in tal modo – prosegue la ricorrente – l’impugnata sentenza ha implicitamente riconosciuto il diritto alla percezione delle differenze retributive come indicate dal c.t.u. nella tabella C, ovvero ha considerato non assorbibili i livelli salariali maturati e, conseguentemente, dovute le ulteriori differenze sino al 31.7.2001 e quelle sul TFR. 2.5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce falsa applicazione di norme di diritto e contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro laddove la Corte territoriale ha rigettato la domanda di corresponsione delle differenze retributive conseguenti all’applicazione del CCNL 21.2.89 in considerazione del fatto che la decorrenza era stata disposta con riferimento a data posteriore alla stipula di tale contratto.

2.6. – La stessa doglianza viene fatta valere sotto forma di vizio di motivazione con il settimo motivo di ricorso.

2.7 – Con l’ottavo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla richiesta di condanna dell’ENEL al pagamento di somme per l’intero periodo previsto con la sentenza azionata dalla lavoratrice in via di esecuzione in forma specifica, richiesta rinnovata in sede di opposizione all’esecuzione stessa.

2.8. – La stessa doglianza viene fatta valere sotto forma di vizio di motivazione con il nono ed ultimo motivo di ricorso.

3.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale l’ENEL S.p.A. si duole di vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha negato l’avvenuta introduzione di nuove categorie, salvo – poi – contraddittoriamente affermare tale circostanza per motivare il rigetto dell’appello incidentale della società. 3.2. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, infine, violazione dell’art. 17, comma 31, contratto collettivo di lavoro del 1986 e dell’art. 17, comma 35 contratto collettivo del 1989 (di identico contenuto), ai sensi dell’art. 1362 c.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ignorato la manifestazione di volontà espressa dalle parti collettive nel prevedere che i livelli salariali di categoria sono elementi costitutivi dello stipendio e sono assorbiti fino a concorrenza in caso di passaggio di categoria.

4.1. – I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili perchè non autosufficienti, difettando la trascrizione – integrale o nei punti salienti – del motivo di gravame che si assume essere stato ignorato dalla Corte territoriale.

4.2. – Invero, secondo costante giurisprudenza, per dedurre in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente nei loro termini esatti, per consentire a questa S.C. di verificarne ritualità, tempestività e decisività; trattandosi, infatti, di vizio non rilevabile d’ufficio, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato all’adempimento – da parte del ricorrente – dell’onere di indicarli compiutamente (cfr., ex aliis, Cass. 14.10.2010 n. 21226; Cass. 19.3.07 n. 6361).

4.3. – I restanti motivi proposti nel ricorso principale – tutti comunque connessi a una data interpretazione del cit. CCNL – sono improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: infatti, il ricorrente che lamenti violazione o falsa applicazione di clausole di contratti od accordi collettivi nazionali ha l’onere di depositare non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate in ricorso, ma il testo integrale della fonte collettiva (o di indicarne la precisa sede processuale), rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica di questa S.C. nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass. 23.9.2010 n. 20075).

4.4. – Nel caso in esame, la ricorrente principale non ha nè allegato al proprio atto di impugnazione copia integrale del cit.

CCNL, nè ha indicato in quale sede processuale esso risulta essere stato acquisito.

5.1 – In conclusione, si dichiara il ricorso principale inammissibile quanto ai primi tre motivi e improcedibile in relazione alle restanti censure, il che importa l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (cfr. Cass. S.U. 14.4.08 n. 9741) e consiglia di compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara il ricorso principale inammissibile quanto ai primi tre motivi e improcedibile in relazione ai residui motivi. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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