Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-09-2011, n. 34412

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1.- Con Sentenza pronunciata il 15 ottobre 2009 la Corte di Assise di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia 9 gennaio 2008 della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, assolveva S. L. e S.P. dall’accusa di concorso nell’omicidio aggravato dai futili motivi commesso in danno di M.P. e dalle imputazioni di concorso in detenzione e porto illegale dell’arma adoperata per commettere l’omicidio, di ricettazione dell’arma medesima, di spari in luogo pubblico e di porto e detenzione di arma da sparo con matricola abrasa.

In primo grado i due imputati erano stati condannati ciascuno alla pena di anni 13 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 116 c.p. valutate come prevalenti sulla contesta aggravante.

I fatti oggetto del processo si erano verificati in (OMISSIS) e, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, avevano tratto origine dalla lite avvenuta, intorno alle 6,20 del mattino del (OMISSIS), tra S.G. e R. A. davanti al (OMISSIS) nel corso della quale la vittima M.P. era intervenuta in veste di paciere. Il figlio del gestore del (OMISSIS), accortosi della lite entrò nel bar e chiamò il 113 ma, uscito di nuovo fuori dal locale, notò che i litiganti e gli altri presenti si erano allontanati. Successivamente l’autovettura condotta dal M., sulla quale si trovavano D. M.L. e P.A., fu avvicinata poco lontano dal (OMISSIS) dall’auto sulla quale si trovavano i due imputati e mentre questi erano intenti a parlare col M., dopo che tutti e tre erano scesi dalle macchine, giungeva a bordo di una moto S. G. il quale esplodeva colpi d’arma da fuoco attingendo il M. e cagionandone la morte. La Corte territoriale rilevava che presupposto indefettibile per la dichiarazione di responsabilità dei due imputati titolo di concorso nell’omicidio commesso da S. G., è l’esistenza di un precedente accordo tra gli imputati stessi ed il fratello G. per compiere l’omicidio, ciò in quanto L. e S.P. non posero in atto alcuna azione lesiva nei confronti della vittima.

La sentenza di primo grado aveva escluso l’esistenza di un simile accordo ipotizzando, invece, la sussistenza di un concorso anomalo affermando, di fatto, che gli imputati intenzionalmente avevano fermato l’autovettura con a bordo M.P. lo avevano invitato a scendere dalla stessa e parlando con lui, avevano dato il tempo al fratello G. di sopraggiungere e quindi di dare una dura lezione a M.P., ma S.G., deviando dall’azione principale, aveva poi deciso di dar corso a un vera e propria azione omicidiaria in esito alla quale cagionò la morte della vittima, in ragione di ciò avevano assolto gli imputati in relazione ai reati concernenti la detenzione il porto e l’uso della pistola adoperata da G..

Riteneva la Corte territoriale che il previo accordo teso a dare a M.P. una dura lezione difettava di prova diretta, e che la verifica degli indizi circa la sussistenza del suddetto accordo non consentiva di considerare gli stessi dotati dei requisiti di gravità e precisione indispensabili. In conclusione i giudici d’appello ritenevano che in mancanza di prova attinente alla sussistenza del concorso, inteso quale il previo accordo ipotizzato dall’accusa, i due imputati andavano assolti con la formula prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2. 2.- Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione agli effetti della responsabilità civile, a ministero del difensore avvocato Finizio Di Tommaso, le parti civili M.E., R.M.S., G.R., quest’ultima anche in nome e per conto della minore Ma.Ma., M.A. M., M.D. e M.M., adducendo a ragione:

mancanza la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione degli indizi di responsabilità a carico degli imputati, con violazione, quindi, dell’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p..

Si sostiene nel ricorso che in mancanza di prova diretta dell’accordo criminoso con lo sparatore materiale, la Corte ha sottoposto verifica dimostrazione indiziaria errando però nel discernimento degli elementi in favore e contro il reo ed errando anche nella valutazione dell’attendibilità dei due principali testimoni del processo D. M.L. e P.A. i quali, impauriti dalle conseguenze che la conferma delle dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagini avrebbe comportato, in dibattimento hanno ritrattato i loro racconti e sul punto vi è stata un’omessa valutazione della loro attendibilità da parte della Corte territoriale. Nel discernimento, poi, degli elementi indiziari i giudici d’appello commettono degli errori valutativi:

– la mancata raccolta di informazioni presso la gelateria (OMISSIS) da parte degli imputati andava correlata con le affermazioni degli stessi i quali dichiarano di non aver appreso alcunchè dal fratello G. in quanto quest’ultimo era fuori di sè e non era in grado di parlare se nulla sapevano perchè gli imputati si recano presso la gelateria e se realmente volevano apprendere che cosa aveva combinato il fratello perchè non chiedono informazioni; in realtà i due si soffermano presso il locale ma una volta constatata l’assenza della vittima continuano la sua ricerca;

– errata la circostanza assunta dalla forte territoriale secondo cui gli imputati dovettero arrivare davanti al locale intorno alle 7,00- ciò sia perchè le telefonate sul cellulare nel corso delle quali S.G. indica il fratello L. i luoghi in cui recarsi si sviluppano tra le 6,20 e le 6,30, e sia perchè il testimone F., vigilante dell’aeronautica militare, afferma che quando prese servizio alle 6,55 le auto dei due S. e del M. erano già ferme e che la moto con S.G. arrivò dopo una decina di minuti, circostanza che dimostra che i due imputati non si fermarono il tempo sufficiente per ottenere una spiegazione ma per trattenere sul posto la vittima sino all’arrivo del fratello armato di pistola;

– vi è la prova certa che furono gli imputati, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla corte d’appello, ad invitare la vittima affermarsi ed accostare l’autovettura. Ciò risulta dalla testimonianza resa da P.A. e anche da quella di D. M.L.;

– la circostanza che S.P. abbia chiesto la vittima perchè non avesse preso le difese del fratello non è un elemento neutro in quanto i fratelli S. hanno sostenuto di non aver appreso alcunchè dal fratello G. in ordine a quanto accaduto in precedenza; la circostanza invece dimostra che gli stessi sapevano tutto di quanto era accaduto prima;

– anche la circostanza che due imputati non siano intervenuti è elemento non di poco conto: se infatti erano rimasti realmente sorpresi dagli spari di G. avrebbero quantomeno dovuto soccorrere M.P. ferito; gli stessi, invece, si diedero a fuga precipitosa confermata dal fotogramma delle ore 07,06,22 dal quale si evince che la loro autovettura Fiat Marea bianca si allontanò prima della motocicletta di G., circostanza confermata anche delle deposizioni di C.L., dell’ispettore L., di P.A., di F. F. e di Ci.Pa..

La Corte poi tralascia di valutare un altro elemento: la D.M. ha dichiarato che durante il litigio tra lo S.G. ed un ragazzo di (OMISSIS) il primo disse che avrebbe chiamato i fratelli per farli venire, essendo evidentemente solito ottenere aiuto dei congiunti per completare i suoi litigi. Infine è disancorato dalle emergenze processuali il ragionamento secondo cui i tre fratelli si avessero concordato una spedizione punitiva si sarebbero mossi certamente assieme alla ricerca della vittima sul punto è sufficiente rileggere la deposizione di S.G. per verificare l’erroneità dell’affermazione: questi infatti impiego del tempo per procurarsi l’arma micidiale mentre fratelli cercavano e trattenevano la vittima, fornendo così un rilevante contributo causale all’esecuzione del delitto.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Vito D’Ambrosio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è manifestamente infondato.

Con esso, infatti, i ricorrenti, pur formalmente lamentando la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e violazioni di legge, propongono censure che solo apparentemente attengono a motivi di legittimità ed hanno, invece, essenzialmente natura di doglianze di merito perchè prospettano una rivisitazione delle risultanze probatorie già congruamente e compiutamente valutate dai giudici di merito. 2.- Osserva il Collegio che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), devono risultare dal testo della sentenza, o del provvedimento diverso, impugnati, per cui dedurre tale vizio significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione o palesemente illogico e non contrapporre alla logica valutazione degli atti, già effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione degli stessi. Secondo la previsione normativa il controllo di legittimità riguarda la coerenza strutturale interna della decisione di cui deve verificare l’oggetti va tenuta sotto il profilo logico argomentativo, pertanto, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento, la cui valutazione spetta in via esclusiva al giudice di merito, non è consentita e non può, quindi, integrare vizio di legittimità la prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali e probatorie ritenuta più aderente alla realtà (Cass. Sez. 4, Sent. 28 settembre 2004, n. 47891, Rv. 230568 ; Cass Sez. 6, sent. 15 marzo 2006 n. 10951, Rv. 233708; Cass. Sez. 6, Sent. 16 gennaio 2008, Rv. 240056, Cass. Sez. 2, Sent. 25 settembre 2009, n.40685).

E’, quindi, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

3.- Considerazioni analoghe valgono riguardo alla denunziata violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., con la quale, in realtà, non è sottoposta a critica la inosservanza di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, i ricorrenti, postulando un preteso travisamento dei fatti nella loro valenza indiziaria, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio connotato dalla mancanza di precisione, concordanza e gravità degli indizi.

4.- Ed invero la forte territoriale nella sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico, completo e consequenziale, rilevato che difettava prova diretta del previo accordo tra gli imputati ed il fratello G. per impartire a M.P. una dura lezione – quale avrebbe potuto essere costituita dalle ammissioni degli imputati, dalla chiamata di correità del coimputato S. G. ovvero da deposizioni di soggetti che l’accordo avessero assistito – e che la verifica degli indizi circa la sussistenza del suddetto accordo non consentiva di considerare gli stessi dotati dei requisiti di gravità e precisione indispensabili. La maggior parte dei fatti dai quali in primo grado fu tratta la prova indiziaria sono sicuramente insussistenti, o perlomeno non provati. I soli fatti evidenziati: – la breve sosta davanti al (OMISSIS) senza interpellare il gestore e i camerieri; – la domanda formulata da S.P. alla vittima sul perchè non avesse preso le difese del fratello; – il mancato intervento degli imputati a difesa del M.; – le esagerazioni nei racconti degli imputati relativamente alle lesioni riportate da G.; anche volerli considerare certi, secondo l’argomentare congruo dei giudici d’appello, non costituiscono indizi di un precedente accordo criminoso.

Se infatti i tre fratelli S. avessero concordato una spedizione punitiva si sarebbero mossi insieme alla ricerca della vittima e, anche ritenendo non credibile che G. fu rinchiuso e poi si liberò con la violenza dopo che i fratelli si erano allontanati, resta secondo la Corte inspiegabile il rilevante intervallo di tempo tra l’arrivo sul luogo del delitto degli attuali imputati rispetto a quello del fratello. Anche la circostanza che i due imputati, una volta incontrato il M., invece di aggredirlo e minacciarlo, si misero a conversare con lui amichevolmente rende inverosimile che volessero impartirgli una lezione; nè essi potevano aver certezza, essendosi mossi separatamente, che si sarebbero poi ritrovati nel luogo imprecisato nel quale la vittima fu poi rintracciata dal fratello G., luogo che non era conosciuto dai due imputati e ancor meno dal fratello G., con il quale essi certamente non ebbero alcun contatto telefonico dopo l’incontro col M. e i suoi amici. In presenza di una prova insufficiente e contraddittoria in merito alla sussistenza del fatto-accordo tra i due imputati ed il fratello G., è stata consequenziale e corretta l’adozione da parte dei giudici di appello della formula prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2.

Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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