Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 22-09-2011, n. 34512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in premessa, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta in favore di G.S. con riferimento alla sentenza n. 857 del 17 dicembre 1999 emessa dal Tribunale di Torino, passata in giudicato il 21.3.2000, che aveva dichiarato il G. colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 condannandolo alla pena di anni 10 e mesi due di reclusione..

Avverso l’anzidetta ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo d’impugnazione, inosservanza dell’art. 634 c.p.p. in relazione all’art. 630 c.p.p., lett. c) e art. 631 c.p.p., sul rilievo che, infondatamente, non erano state ritenute prova nuova le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal coimputato in sede di indagini difensive e la documentazione prodotta da cui risultava l’impossibilità che l’istante si trovasse in Italia nel luogo in cui era stato commesso il reato. Deduce in proposito che prove nuove valide ai fini del giudizio di revisione dovevano intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle preesistenti non acquisite al procedimento ovvero acquisite e non valutate.

Con la memoria in epigrafe indicata, altro difensore ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 634 c.p.p. sul rilievo che lo stesso provvedimento era stato adottato de plano senza fissare apposita udienza camerale, con conseguente violazione del contraddittorio; e, con altra censura, per avere operato indebite valutazioni di merito, peraltro con motivazione carente ed illogica.

Motivi della decisione

1. – La questione di rito che sostanzia il primo dei motivi nuovi proposti in favore del ricorrente, con riferimento alla contestata irritualità della procedura adottata dal giudice a quo, è palesemente infondata.

E’ ius receptum, per consolidata lettura giurisprudenziale di legittimità, che in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche de plano, spettando alla Corte di appello l’adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (cff, da ultimo, Cass. sez. 5, 8.4.2010, n. 21296, rv. 247297).

L’altra censura, integrante il secondo nuovo motivo e le doglianze del ricorso principale sono invece tutte destituite di fondamento.

Lo sono, infatti, quelle inizialmente dedotte, posto che, con motivazione esauriente e formalmente ineccepibile, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi addotti dal ricorrente non avrebbero potuto ritenersi idonei a scardinare il giudicato, giustificando una pronuncia di proscioglimento del ricorrente, in quanto la certificazione del sindaco di Golaj era stata emessa a distanza di oltre dieci anni dal fatto e non valeva, comunque, a dimostrare l’effettiva presenza del G. in (OMISSIS) la data del commesso reato, ben potendo il prevenuto essersi allontanato proprio in quel periodo; che le dichiarazioni rese dal coimputato S.A. al difensore non erano attendibili in quanto, oltre ad essere generiche (non avendo il dichiarante neppure indicato le generalità del correo, indicato come persona diversa dal G.), risultavano contraddette dal chiaro e circostanziato racconto della persona offesa.

Tale interpretazione è conforme a pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. e), la dichiarazione liberatoria resa da un coimputato non può essere considerata prova nuova in senso tecnico, in quanto anche tale dichiarazione soggiace alla regola prevista dall’art. 192 c.p.p., comma 3, secondo cui, senza distinguere tra dichiarazione di accusa e dichiarazione a difesa, la stessa va valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (cfr da ultimo, Cass. Sez. 1, 29.3.2004, n. 15059, rv. 228899).

Peraltro, il provvedimento impugnato ha compiutamente evidenziato che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, M.B., che avevano fondato l’affermazione di colpevolezza, smentivano decisamente le pretese dichiarazioni liberatorie, avendo riferito che il G. teneva ferma la stessa parte lesa, mentre il correo gli sferrava le coltellate; e che ulteriore smentita proveniva dai testi escussi i quali avevano riferito di aver visto due persone, e non una, aggredire lo stesso B. e poi allontanarsi precipitosamente.

Motivatamente, dunque, è stato escluso che gli anzidetti elementi integrassero prova nuova, tale da scalfire la forza del giudicato, valutandone l’astratta capacità di superare la forza del giudicato, senza indebite anticipazioni di merito.

E’, pertanto, infondata anche la censura che sostanzia il secondo nuovo motivo, posto che nessuna valutazione di merito è stata compiuta dal giudice a quo.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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