Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 22-09-2011, n. 34511 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Torino disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 14426/10 RGGIP a carico di M.M.T., indagata per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali.

Avverso tale provvedimento il difensore della parte offesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 408, 409, 410 c.p.p. e art. 127 c.p.p., comma 4, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); nonchè inosservanza di norme processuali, per omessa notificazione alla persona offesa dell’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 2.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, non risulta in atti che l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione sia stato mai notificato alla parte offesa, che, ritualmente, ne aveva fatto richiesta nella querela a suo tempo proposta.

E’ ius receptum che tale mancanza – per interpretazione estensiva dell’art. 409 c.p.p., comma 6 – comporta nullità del decreto di archiviazione, in ragione della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di intervento, nella procedura di archiviazione, della persona offesa che ne abbia fatto rituale richiesta (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975).

2. – Per quanto precede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al PM presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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