T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 1628 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTO che, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di entrambi gli intimati Ministeri, posto che, per comune intentimento, nei giudizi promossi dai pubblici dipendenti in tema di indennità di buonuscita l’unico soggetto passivamente legittimato è l’ente previdenziale, cui invero compete il provvedimento di liquidazione e di pagamento dell’indennità, non rivestendo le Amministrazioni di appartenenza alcun ruolo con rilevanza esterna nel procedimento di liquidazione dell’indennità (da ultimo, ex permultis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1° giugno 2010, n. 14507);

CONSIDERATO, nel merito del gravame, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che siano riconducibili nell’ambito applicativo della disposizione dell’art. 3, l. n. 87 del 1994 (nella parte in cui scolpisce il rivendicato beneficio della riliquidazione delle indennità di buonuscita non correlate a rapporti "esauriti") tutte le situazioni nelle quali il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base di calcolo comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale sia ancora vitale e quindi azionabile in giudizio perché non condizionato da situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela non prescritto e, comunque, non prescritto: al quale ultimo fine, il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 1 e 20, T.U. n. 1032 del 1973, è quinquennale e decorre dalla data del collocamento a riposo (da ultimo, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1293);

RITENUTO che, nel caso di specie, il collocamento a riposo risulta avvenuto in data 9 settembre 1984, di guisa che – nella mancata allegazione di appositi atti interruttivi – la prescrizione deve ritenersi maturata al termine del successivo quinquennio, non risultando a tal fine idonea la richiesta di riliquidazione presentata solo in data 1° giugno 1994;

CONSIDERATO che, per tal via, il ricorso debba essere, in accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione, respinto (sussistendo, ad avviso del Collegio, in eminente considerazione della natura e dell’oggetto della controversia, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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