Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 22-09-2011, n. 34493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Avellino dichiarava non doversi procedere nei confronti di M. G., imputato del reato di ingiuria nei confronti di P. G. perchè lo stesso era estinto per remissione tacita di querela. Riteneva il giudicante che la mancata comparizione della persona offesa, nonostante notifica del verbale di udienza contenente espresso avvertimento che la sua perdurante assenza sarebbe stata intesa come tacita remissione di querela, lo stesso querelante non era comparso, mentre l’imputato era rimasto ancora contumace, sicchè la sua contumacia, benchè l’anzidetto verbale fosse stato comunicato anche a lui, con analogo avvertimento, avrebbe potuto essere intesa come tacita accettazione.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione dell’art. 152 c.p., contestando l’interpretazione del giudice di pace secondo cui la mancata comparizione della persona offesa potesse essere intesa come tacita remissione di querela.

2. – E’, certamente, erronea la preliminare affermazione del giudice a quo secondo cui la mancata comparizione della persona offesa, ancorchè avvisata del significato che sarebbe stato attribuito alla sua persistente assenza, possa essere intesa come tacita remissione di querela.

Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv.

241357, PM c. Viete).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, sia stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della persona offesa, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputata.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *