T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 1624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTO che, in relazione alla materia del contendere, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 28 aprile 2011, causa C61/11 PPU, resa in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del trattato istitutivo, ha ritenuto che "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi art. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo";

CONSIDERATO, per l’effetto, che l’entrata in vigore della normativa richiamata comunitaria, di immediata applicazione, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali (in termini, espressamente Cons. Stato, ad. plen. 10 maggio 2011, n. 8);

RITENUTO che tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato (dovendosi escludere – come puntualmente argomentato dalla citata pronunzia del supremo consesso – l’applicazione ai rapporti non esauriti del principio tempus regit actum, dovendosi invero ritenere che le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possano più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub iudice);

CONSIDERATO che il ricorso debba essere senz’altro accolto (giustificandosi nondimeno – alla luce delle iniziali ed obiettive incertezza circa la compatibilità comunitaria della normativa applicata in re dalla intimata Amministrazione – l’integrale compensazione delle spese di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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