Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 22-09-2011, n. 34508 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura presso il tribunale di Lucera ha presentato ricorso ,per violazione di legge in riferimento all’art. 360 c.p.p., avverso l’ordinanza 9.12.2010 emessa dal tribunale di Bari, con la quale era accolta la richiesta di riesame proposta nell’interesse di D.S. L. ed era stata annullata l’ordinanza 17.11.2010, con la quale il Gip dello stesso tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al reato di omicidio preterintenzionale della moglie D.P.A..

Il tribunale del riesame ha ritenuto l’insussistenza di un sufficiente quadro indiziario, legittimante la misura cautelare avendo ritenuto viziato di nullità di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p. l’accertamento tecnico effettuato in sede di autopsia, dal consulente medico legale. Secondo il tribunale, l’avviso di conferimento dell’incarico, fissato con atto del 9.6.2010 per il successivo giorno 10 giugno, alle ore 11, era stato notificato al D.S. lo stesso 10 giugno alle ore 11,40, quando cioè l’incarico era già stato conferito al consulente tecnico, con conseguente lesione dei diritti di difesa e nullità dell’accertamento, a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c). Il tribunale concludeva che, "non potendosi tener conto in questa sede degli esiti dell’autopsia, fanno difetto i gravi indizi in ordine alla stessa sussistenza del fatto criminoso per cui si procede". Il ricorrente rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, se il p.m. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili, ex art. 360 c.p.p., ricorre l’obbligo di dare avviso al difensore solo nel caso in cui nel momento del conferimento dell’incarico, sia già stata individuata la persona nei cui confronti si procede, mentre tale obbligo non ricorre se la persona indagata sia individuata successivamente, nel corso dell’espletamento dell’incarico (sez. 4, n. 7202 del 21.11.03, Basile, in Cass. pen, 2005, 520).

Alla data del conferimento peritale ((OMISSIS)) il procedimento era iscritto nei confronti di persona da identificare e la notifica al D.S. e ai genitori della donna dell’avviso era stata effettuata in qualità di prossimi congiunti della persona offesa.

L’attribuzione della qualità di indagato al D.S. è stata effettuata il 5.10.2020, a seguito dei risultati delle operazioni peritali, secondo cui la causa della morte era individuata nel "quadro lesivo addominale che ne cagionava la morte per rottura di milza ritardata" nonchè nelle successive conseguenti indagini.

Secondo il ricorrente , la causa del decesso era nota al tribunale, che nella sua ordinanza da atto che "Soltanto la successiva autopsia ha consentito di accertare la rottura di milza "ritardata", quale causa determinante l’exitus della donna, eziolagicamente collegata all’aggressione del marito, con contestauale esclusione di responsabilità dei medici che l’avevano tenuta in cura in ospedale".

Pertanto il tribunale ha erroneamente applicato la norma ex art. 360 c.p.p. e le conseguenze sanzionatone ex art. 178 c.p.c., lett. c), in base al presupposto – consapevolmente inesistente – della sussistenza della qualità di indagato del D.S. già al momento del conferimento dell’accertamento tecnico irripetibile.

Il D.S. ha depositato memoria difensiva in cui fa rilevare che al momento dell’incarico dell’accertamento autoptico egli già rivestiva la qualità di indagato, sia pure in relazione al reato di maltrattamenti. Pertanto ribadisce l’eccezione di nullità del risultato dell’autopsia. L’indagato formula critiche sulla consistenza degli indizia a suo carico , sulla regolarità degli accertamenti della polizia giudiziaria, sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ex art. 274 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto effettivamente risulta dagli atti che il D.S., alle ore 19,34 dell'(OMISSIS), negli uffici del comando della stazione dei carabinieri di San Nicandro Garganico, aveva acquistato qualità di indagato. Si legge nel processo verbale che D.S. "in relazione a quanto accertato in data odierna in relazione alla morte di D.P.A., è sottoposto ad indagini per il reato di maltrattamenti in famiglia ( art. 572 c.p.) …".

L’indagato ha eletto domicilio e si è riservato di nominare una difensore di fiducia.

Il processo verbale, con firma in calce del D.S. è stato redatto in più copie, "per rimetterne una all’interessato, una all’Autorità Giudiziaria competente, una da trattenere a corredo degli atti di questo ufficio".

La copia agli atti dell’ufficio della procura, risulta inviata, via fax, alle ore 20,32.

Risulta,altresì, che l’accertamento autoptico – dopo che l’esame del cadavere, effettuato il giorno (OMISSIS), comunicato il successivo (OMISSIS), ne aveva rilevato la necessità – è stato disposto in quello stesso giorno 9. L’avviso al D.S. (indagato in ordine al reato di maltrattamenti, per il quale, va anche rilevato, che è anche prevista la circostanza aggravante della morte della persona maltrattata) è stato notificato, presso il domicilio eletto, alle ore 11,40, dopo che, alle ore 11, l’incarico al consulente era già stato conferito.

Trattandosi di atto non irripetibile, da disporre ed effettuare con il pieno rispetto del diritto di difesa, la consulenza tecnica, sulla quale è stata fondata l’ordinanza di custodia cautelare, è nulla a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c).

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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