Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 22-09-2011, n. 34488 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 3.6.2010, il tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza 4.5.09 del giudice di pace di Fasano con la quale P. M. è stato condannato alla pena di Euro 516 di multa, perchè ritenuto colpevole del reato di lesioni in danno di D.B.C. e alla pena di Euro 50 di multa perchè ritenuto colpevole del reato di minaccia in danno del medesimo D.B.. Il P. è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Il difensore del P. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. mancanza di motivazione, perchè il tribunale non ha tenuto assolutamente conto delle doglianze espresse nell’atto di appello, essendosi limitato a un generico giudizio positivo sulla sentenza di primo grado;

2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 52 e 582 c.p. e all’art. 612 c.p.; vizio di motivazione: dalle risultanze processuali emerge che il P. si è limitato a difendesi, senza alcuna intenzione di offendere con fatti o con parole.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto, il giudice di appello non è andato al di là del generico richiamo al carattere esauriente e sufficiente della motivazione della sentenza impugnata. Manca del tutto l’indicazione del percorso argomentativo attraverso cui sia giunto a questa valutazione positiva e, speculamente, alla valutazione negativa dei rilievi critici, esposti in maniera formalmente corretta nell’atto di appello. Rimane inespresso l’iter che lo ha portato alla decisione adottata.

L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Brindisi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Brindisi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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