Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 22-09-2011, n. 34486 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.A. ha presentato ricorso avverso la sentenza della corte di appello 26.11.09, con la quale è stata confermata la sentenza 17.5.02 del tribunale della stessa sede, di condanna a 4 anni di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta.

Secondo il ricorrente, la sentenza è nulla per omessa notifica del decreto di citazione dinanzi al giudice di appello. Il C., in data 20.6.02 ha depositato in cancelleria l’atto , con il quale ha nominato l’avv. Patrizia Chiussi per la presentazione del gravame, e ha dichiarato il proprio domicilio nella propria abitazione, in (OMISSIS). In data 1.4.09, la corte di appello ha notificato il decreto di citazione, per l’udienza 18.6.09, presso il difensore, che, con nota 6.4.09, comunicava, per conoscenza, all’imputato di rinunciare al mandato. All’udienza 18.6.09, l’avv. Enzo Barbetta, nominato in data successiva alla presentazione dell’appello, ma antecedentemente alla fissazione dell’udienza, eccepiva il mancato avviso dell’udienza, in qualità di difensore di fiducia, e veniva disposto differimento all’udienza 26.11.09, alla cui conclusione veniva emessa la sentenza impugnata Secondo il ricorrente la sentenza è nulla, per omessa notifica all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio di appello; trattasi di nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 c.p.p., in quanto la notifica presso il primo difensore Chiussi è risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, da parte dell’imputato, non essendo stata allegata copia del decreto di citazione. E’ da escludere l’ipotesi di una nullità a regime intermedio non assoluta, che, secondo la sentenza 12.8.08 delle sezioni unite, potrebbe sussistere solo quando, essendo stata eseguita la notifica in forme diverse rispetto a quella prescritta dalla legge, questa sia stata idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto(conoscenza di fatto che potrebbe configurarsi, in virtù del rapporto fiduciario intercorrente tra il legale e il proprio assistito). L’interruzione di questo rapporto fa venir meno la presunzione di conoscenza, da parte del C., del decreto di citazione erroneamente notificato all’avv. Chiussi.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto dalla comunicazione della rinuncia al mandato, inviata dall’avv. Chiussi al ricorrente – e depositata nella cancelleria della corte di appello l’8.4.09 – emerge che, pur non essendovi allegato il decreto di citazione, questi fu messo in condizione di conoscere la data dell’udienza, fissata nel decreto di citazione medesimo. Si legge infatti nella suddetta nota, che nel procedimento a carico del C. l’udienza "è fissata per il 18.6.09". Va quindi ritenuto che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, fissata dalla citata sentenza S.C. n. 39159 del 12.8.08, la notificazione della citazione effettuata presso il difensore, pur in mancanza di elezione di domicilio da parte dell’imputato, ha determinato una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo stata idonea a determinare nel C. la conoscenza che, alla data del 18.6.09, aveva inizio il secondo grado di giudizio nel procedimento a suo carico. Di questa conoscenza, l’interessato si è avvalso per dare informazione all’avvocato Barbetta, che, però, all’udienza non ha eccepito questa nullità, limitandosi a eccepire l’omessa notifica nei propri confronti, nella qualità di difensore di fiducia, ottenendo il differimento all’udienza del 26.11.09. Ne consegue l’applicabilità della sanatoria della prima nullità, di cui all’art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 c.p.p..

La nullità, non essendo stata tempestivamente eccepita dal difensore presente alla suddetta udienza, è da considerare sanata.

Ugualmente non rilevante l’errata notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza, in quanto nessun ostacolo è derivato al diritto di difesa, esercitato dal difensore di fiducia, con la presente impugnazione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *