T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 7868 Banca d’Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3 febbraio 1997, depositato il successivo 4 marzo 2011, l’istante, dipendente della Banca d’Italia, agisce avverso il provvedimento dell’Istituto 3 dicembre 1996, successivamente comunicato, che ha respinto la richiesta di riconoscimento nei confronti della medesima della indennità EAD.

Il gravame è affidato alle censure di violazione e falsa applicazione di legge, violazione del regolamento del personale della Banca d’Italia, allegato alla sezione I del titolo XV A.11, violazione degli artt. 123 e 131 del regolamento del personale del 1996, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni e disparità di trattamento.

Questo l’iter argomentativo posto a sostegno del ricorso.

L’indennità in parola era erogata a favore del personale addetto ad attività di analisi e programmazione o sistemistiche o di gestione di elaboratori elettronici, in possesso di almeno due dei tre requisiti previsti (alto livello di preparazione tecnica; coordinamento diretto di personale e mezzi elettronici; elevato livello di responsabilità individuale nella progettazione e realizzazione di attività EAD), e per tutto il tempo di sussistenza dei requisiti stessi.

La "indennità EAD" è stata poi abolita dal regolamento del personale del 28 marzo 1996, a far data dal 1° gennaio 1996, unitamente al diverso "compenso EAD", che il ricorrente ha percepito dal 1991 sino al 31 dicembre 1995.

Una norma transitoria (art. 131) di tale regolamento ha riconosciuto ai percettori del "compenso EAD" alla data del 31 dicembre 1995 una somma una tantum, non pensionabile, rapportata al numero di anni in cui tale compenso è stato percepito.

Tale somma è stata regolarmente liquidata al ricorrente, che percepiva precedentemente tale compenso.

L’abolizione della "indennità AED" è stata, invece, regolata con un diverso regime (art. 123 regolamento).

Tale regime prevede il riconoscimento, in capo ai dipendenti nei confronti dei quali è stata accertato, da parte di apposita commissione, il titolo ad usufruire dell’indennità alla data del 31 dicembre 1995, di una somma mensile a titolo di assegno ad personam, in relazione al livello goduto alla stessa data.

Nel diniego oggetto di impugnativa, conformemente al sottostante parere pure impugnato, l’Istituto ha ritenuto che il ricorrente non possedesse i requisiti per l’attribuzione dell’indennità.

Tale conclusione è errata, poiché la tipologia dell’attività svolta dal ricorrente e la connessa responsabilità corrispondono perfettamente ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità.

L’affermazione è comprovata dalla nota 7 marzo 1996, n. 59346 della stessa amministrazione, ove sono specificati i compiti svolti dal ricorrente (si occupa della gestione delle apparecchiature del centro dipartimentale (sistemi VAX e RISC 6000), della rete locale e delle apparecchiature ausiliarie; si occupa delle gestione e delle autorizzazioni all’accesso ai sistemi centrali e dipartimentali e alla procedura Base Monetaria, della installazione sui personal computer dei pacchetti statisticoeconometrici, del kit per il collegamento ai sistemi RISC 6000 e dell’assistenza EAD di I livello agli utenti del servizio; è addetto all’area di lavoro "Gestione sistemi e assistenza di primo livello di cui coordina l’attività in caso di assenza del responsabile").

La stessa nota dichiara che il ricorrente nello svolgimento di dette mansioni ha acquisito un alto grado di preparazione tecnica, estesa ai sistemi operativi MVS, VSM, AIX e DOSWINDOWS.

Il requisito "alto livello di preparazione tecnica" è stato, quindi, dall’amministrazione espressamente dichiarato sussistente in capo al ricorrente.

E il ricorrente possiede anche gli altri due requisiti, "coordinamento diretto di personale e mezzi elettronici" e "elevato livello di responsabilità individuale nella progettazione e realizzazione di attività EAD".

Essi, infatti, sono stati riconosciuti sussistenti in capo ad altro dipendente dell’Istituto, al quale è stato riconosciuto il diritto all’indennità, svolgente identica attività del ricorrente.

Esaurita l’illustrazione delle doglianze ravvisate nel diniego impugnato, il ricorrente ne domanda l’annullamento, unitamente al parere sfavorevole che lo sorregge.

Alla domanda demolitoria il ricorrente fa seguire domanda di accertamento del proprio diritto a percepire l’assegno ad personam, sostitutivo dell’indennità in parola, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Costituitasi in resistenza, la Banca d’Italia domanda il rigetto del gravame, sostenendo l’infondatezza delle censure, partitamente confutate.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dipendente della Banca d’Italia, agisce in giudizio per vedersi riconoscere la "indennità EAD", o, meglio, il correlato assegno ad personam.

A sostegno del gravame, il ricorrente afferma di possedere, diversamente da quanto valutato dall’amministrazione di appartenenza, qui costituita in resistenza, tutti i requisiti previsti per la sua corresponsione.

2. La pretesa, alla luce degli elementi prodotti in giudizio dalla Banca d’Italia, è destituita di fondamento.

La completezza del fascicolo di causa non rende necessario disporre gli adempimenti istruttori richiesti in ricorso.

3. Prima di entrare nel merito della controversia, occorre premettere alcuni cenni utili a ricostruire la natura dell’indennità in parola.

Come già osservato dalla Sezione (9 dicembre 2004, n. 15257), l’attribuzione dell’indennità per lo svolgimento dell’attività relativa all’elaborazione automatica dei dati (cd. EAD) era prevista dagli accordi negoziali stipulati (nel corso del tempo, e fino al 1996) dalla Banca d’Italia con le organizzazioni sindacali. La relativa disciplina veniva inserita nel regolamento del personale della Banca d’Italia e nelle allegate tabelle, che tali accordi recepivano. L’indennità competeva ai dipendenti nei cui confronti fosse stata riconosciuta dall’amministrazione la sussistenza di determinate condizioni di lavoro, e limitatamente al tempo in cui permanevano dette condizioni.

In particolare, si prevedeva che l’attribuzione dell’indennità potesse aver luogo esclusivamente nei confronti del personale che "in forma continuativa e con impegno giornaliero preponderante opera nel campo dell’hardware, delle telecomunicazioni asservite a mezzi o strutture dell’elaborazione automatica dei dati, del software, della gestione dei mezzi complessi dell’E.A.D.".

L’attribuzione dell’indennità non era prevista, quindi, soltanto per dipendenti addetti al Centro Elettronico (Servizio Elaborazione Dati e Sistemi Informativi) della Banca, ma risultava invece correlata al concreto disimpegno, nell’ambito di qualsiasi struttura della banca, di compiti particolarmente connessi con l’elaborazione dei dati.

La percezione dell’indennità, nei diversi livelli previsti, era subordinata alla sussistenza di almeno due dei seguenti tre requisiti: a) alto livello di preparazione tecnica; b) coordinamento diretto di personale e/o mezzi elettronici; e) elevato livello di responsabilità individuale nella progettazione e realizzazione di attività EAD.

Allorquando i requisiti previsti venivano meno, cessava l’attribuzione dell’indennità, ma intervenivano talune erogazioni sostitutive.

Il trattamento economico spettante ai dipendenti interessati successivamente dalla cessazione dell’ indennità è stato disciplinato in maniera differenziata nel corso del tempo.

In particolare, il regolamento del personale approvato nel 1983 e quello approvato nel 1986 prevedevano il mantenimento del diritto dei dipendente a percepire in via continuativa una quota percentuale dell’indennità fino ad assorbimento nello stipendio; successivamente, a partire dal 1986, venne previsto che, in alternativa, il dipendente potesse optare per la percezione di una somma una tantum non pensionabile, differenziata in relazione alla durata della percezione dell’indennità.

Con il regolamento del 1989 venne abolita la possibilità di conservare una quota di indennità fino ad assorbimento nello stipendio, e venne riconosciuta al dipendente cessato dall’indennità soltanto una somma una tantum non pensionabile, la cui misura era più elevata nel caso in cui la cessazione delle mansioni non fosse riconducibile alla volontà del dipendente stesso. Questo regime venne poi confermato dal regolamento del 1992.

Infine, il 10 gennaio 1996, l’indennità di esperto dell’EAD venne abolita, prevedendosi, tuttavia, che ai percettori dell’indennità alla data del 31 dicembre 1995 continuasse ad essere corrisposta una somma mensile a titolo di assegno ad personam.

Invero, alcuni dipendenti della Banca interponevano ricorso giurisdizionale domandando, con riferimento alla disciplina dell’indennità EAD risultante dagli accordi sindacali per il periodo1988/1990, trasfusi nel regolamento del personale del 1989, il riconoscimento della natura retributiva di detta indennità e del diritto alla percezione della medesima anche in caso di cessazione dalle attività nel campo dell’EAD.

Con sentenza dell’11 ottobre 1995, n. 1671, questo Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso, affermava il diritto dei ricorrenti alla conservazione dell’indennità di esperto dell’EAD anche una volta cessate le specifiche mansioni, a titolo di assegno ad personam.

La Banca d’Italia si atteneva alla suddetta decisione, determinando di estenderne gli effetti al restante personale che si trovasse in situazioni equiparabili a quella dei ricorrenti.

La commissione tecnicoconsultiva per l’EAD, riunitasi per l’ultima volta al fine di valutare le posizioni da considerare all’atto dell’eliminazione dell’indennità in argomento, precisava che avrebbero potuto essere prese in considerazione "le posizioni per le quali, alla data del 31 dicembre 1995, siano effettivamente maturati i requisiti per la prima attribuzione dell’indennità" e che le proposte avrebbero dovuto essere esaminate "sulla base dei criteri a suo tempo approvati…in un ottica di coerenza e di continuità…e pertanto secondo criteri oggettivi" (verbale delle sedute del 13 e 20 maggio 1996).

4. Il ricorrente, dipendente della banca con il grado di assistente, veniva proposto con nota 7 marzo 1996, unitamente ad altri dipendenti, dal Servizio Studi per usufruire dell’indennità EAD di III livello – mai precedentemente percepita – in luogo del compenso EAD di I livello già percepito in forza delle mansioni svolte anche presso il Servizio stesso.

Corrispondendo alla richiesta del Servizio Studi, il Servizio Elaborazione Sistemi Informativi, chiamato a rendere consultazione tecnica, sulla base dell’esame delle indicazioni fornite nella predetta nota, concludeva, nei confronti del ricorrente e di altri dipendenti proposti, con l’impugnato parere 17 giugno 1996, che "nell’attività svolta…non si riscontra la sussistenza dei requisiti regolamentari che consentono l’attribuzione dell’indennità".

Sempre al fine di percepire l’indennità in parola, nell’ottobre successivo il dipendente, unitamente ad altri, presentava autonoma istanza.

Nuovamente interpellato per rendere parere sulla predetta istanza, il Servizio Elaborazione Sistemi Informativi, con nota 21 novembre 1996, richiamava il precedente parere negativo, che veniva ribadito ed arricchito in forza di più puntuali valutazioni.

In particolare, premetteva il nominato Servizio che i requisiti richiesti per l’attribuzione dell’indennità in parola non possono essere ricondotti genericamente al grado di autonomia di espletamento dell’attività ovvero a sintetiche affermazioni relative all’alto livello di preparazione tecnica o di conoscenza specialistica nella materia EAD.

Ciò posto, si precisava, anche nei confronti del ricorrente, che le mansioni all’epoca esercitate non facevano emergere l’elevato livello di professionalità, richiesto dall’art. 120/II – all. 11 dell’allora vigente regolamento del personale e dalla circolare n. 106/90.

Tale risalente circolare, attuativa delle previsioni regolamentari, in relazione all’indennità in argomento specificava che le proposte di attribuzione avrebbero dovuto essere formulate secondo "una interpretazione strettamente aderente alla predetta normativa regolamentare, volta al riconoscimento di elevati livelli di professionalità, tenuto conto delle diverse situazioni operative".

Quanto al richiesto possesso di almeno due dei tre requisiti specifici, rilevava il Servizio nel parere in descrizione che:

– l’alto livello di preparazione tecnica non può essere ricondotto alla gestione di sistemi dipartimentali, compito dell’unità di gestione;

– il coordinamento diretto di personale e/o mezzi elettronici non può essere ricondotto ai compiti di sostituzione del responsabile;

– l’elevato livello di responsabilità individuale nella progettazione e realizzazione di attività EAD non si rinviene nella mera installazione di pacchetti o kit o nell’assistenza di I livello.

Richiamando tali considerazioni, l’istanza del ricorrente veniva infine respinta con l’impugnato provvedimento del 3 dicembre 1996.

5. Come anticipato, le conclusioni cui è pervenuta la Banca d’Italia resistono alle censure proposte in gravame.

In dettaglio, il ricorrente affida la comprova dell’affermazione che la tipologia dell’attività svolta e la connessa responsabilità corrispondono ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità innanzitutto alla nota 7 marzo 1996, n. 59346, della stessa amministrazione di appartenenza

Ma l’argomentazione non convince.

Tale atto consiste nella già citata proposta del Servizio studi negativamente vagliata dall’Istituto nel corso del procedimento che ha condotto all’impugnato diniego.

Dalla stessa si evince che il ricorrente si occupa della gestione delle apparecchiature del centro dipartimentale (sistemi VAX e RISC 6000), della rete locale e delle apparecchiature ausiliarie. Si interessa della gestione e delle autorizzazioni all’accesso ai sistemi centrali e dipartimentali e alla procedura Base Monetaria, della installazione sui personal computer dei pacchetti statisticoeconometrici acquistati dal Servizio in autonomia e del kit per il collegamento ai sistemi RISC 6000, nonché dell’assistenza EAD di I livello agli utenti del Servizio. E’ addetto all’area di lavoro "Gestione sistemi e assistenza di primo livello" di cui coordina l’attività in caso di assenza del responsabile.

La nota precisa che il ricorrente, nello svolgimento di dette mansioni, "ha acquisito un alto grado di preparazione tecnica, estesa ai sistemi operativi MVS, VSM, AIX e DOSWINDOWS.".

Si tratta, quindi, di quegli stessi elementi che sono stati vagliati per ben due volte in sede istruttoria, e che sono stati ritenuti insufficienti ad attestare il possesso in capo al ricorrente dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità, sulla base di puntuali e coerenti osservazioni che risultano meramente applicative dei rigorosi criteri cui l’Istituto, con la sopra richiamata regolamentazione interna – di cui è stata ribadita la validità anche in sede di individuazione dell’ultima tornata dei dipendenti aventi titolo ad usufruire della indennità EAD ormai abolita – ha conformato il riconoscimento dell’emolumento.

Né, come sembra ritenere il ricorrente, al fine della percezione dell’indennità per cui è causa può essere valorizzato esclusivamente l’alto grado di preparazione tecnica in materia di sistemi operativi riconosciutogli nella ridetta proposta: l’elemento, infatti, da solo, non soddisfa tutte le condizioni previste per acclarare quell’elevata professionalità di cui, come risulta anche dalle richiamate statuizioni giurisdizionali amministrative, l’indennità costituisce il corrispettivo.

Basti considerare, al riguardo, che dal sopra illustrato profilo professionale del ricorrente risulta assente lo svolgimento di compiti di diretto coordinamento di personale e di mezzi elettronici, che condivisibilmente l’Istituto ha ritenuto non poter essere ricondotto ai meri compiti di sostituzione del responsabile, così come non è rinvenibile l’elevato livello di responsabilità individuale nella progettazione e realizzazione di attività EAD, che, altrettanto correttamente, il diniego non rinviene nella installazione di pacchetti o kit o nell’assistenza di I livello.

Quanto a tali due requisiti, del resto, il ricorrente si limita ad affermarne il possesso, senza confortare l’assunto con alcun principio di prova.

E neanche può ravvisarsi la contraddittorietà rimarcata in ricorso tra la proposta formulata dal Servizio studi e l’impugnato atto di diniego.

Infatti, è possibilità insita nell’andamento di ogni procedimento amministrativo che il provvedimento finale, preceduto dall’approfondimento istruttorio proprio della formazione della decisione rappresentata nella determinazione conclusiva, possa discostarsi dalla valutazione provvisoriamente formulata dall’organo proponente, senza che, per ciò stesso, possa ravvisarsi contraddittorietà nell’agire amministrativo, fermo restando, naturalmente, l’obbligo di una adeguata motivazione, che, nella specie, risulta essere stato pienamente soddisfatto.

Quanto, poi, alla disparità di trattamento pure denunziata dall’interessato, si osserva che l’amministrazione resistente ha dato adeguata dimostrazione delle differenze esistenti tra il profilo professionale del ricorrente e quello del dipendente cui l’indennità è stata riconosciuta.

Ciò ha fatto, in particolare, segnalando e documentando (nota del Servizio Studi del 9 novembre 1992) che, nei confronti di quest’ultimo, è stato possibile rinvenire, oltre all’alto grado di preparazione tecnica, riconosciuto anche in capo al ricorrente, un’approfondita conoscenza dei sistemi operativi e la responsabilità del coordinamento di addetti e di gestione di apparecchiature, ovvero elementi che il ricorrente non ha dimostrato in giudizio di poter vantare.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto della natura dell’interesse azionato in giudizio, il Collegio reputa equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *