Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1407 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Rilevato che:

con sentenza in data 6 luglio 2007 il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’opposizione proposta da Onda TV s.r.l. avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 239 del 18 agosto 2005 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di L’Aquila aveva ingiunto alla suddetta società il pagamento della somma di Euro 2.555, 81 per violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2, in relazione alla mancata comunicazione al competente Centro per l’Impiego, entro il termine di legge (5 giorni), dell’assunzione di due lavoratrici nonchè per violazione dell’art. 9 bis, comma 3, della stessa Legge, in relazione alla mancata consegna alle dette lavoratrici della dichiarazione contenente i dati della registrazione dell’assunzione;

per la cassazione di tale sentenza Onda TV s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso affidato a due motivi; la Direzione Provinciale del Lavoro di L’Aquila resiste con controricorso col quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata; deve preliminarmente osservarsi che il ricorso è inammissibile;

è stato infatti precisato (cfr., da ultimo, Cass. 21 marzo 2011 n. 6376) che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 che ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. – che prevedeva il ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che avesse definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione – tali sentenze sono diventate soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale dell’art. 339 cod. proc. civ.; è stato in particolare precisato (Cass. 10 dicembre 2010 n. 25073) che, a norma dell’art. 27, comma 5, del suddetto D.Lgs., l’assoggettamento all’appello delle sentenze in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione si applica alle sentenze (come quella in esame) pronunciate dopo il 2 marzo 2006, anche se l’ordinanza sanzionatoria opposta è stata emessa anteriormente alla data suddetta;

in applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3000 (tremila) oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *