Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto da P.L. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento "La Milanese Impresa di Pompe Funebri s.r.l." proposto da P.L. ai sensi dell’art. 98, L. Fall., aveva disposto l’ammissione del ricorrente allo stato passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1 per l’importo complessivo di Euro 11.000,00 oltre interessi e rivalutazione.

La Corte di merito riteneva la tardività dell’appello e la sua conseguente inammissibilità sul rilievo che lo stesso era stato proposto con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2005 e quindi dopo la scadenza del termine breve di quindici giorni dalla data (21 giugno 2005) di notifica della sentenza stabilito dall’art. 99, comma 5, L. Fall., disposizione non modificata, in parte qua, dalla sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980 n. 152.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il P.; il fallimento "La Milanese Impresa di Pompe Funebri s.r.l." è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso il P. denuncia l’erroneità della sentenza impugnata assumendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, L. Fall., nella parte in cui stabilisce che il termine per appellare decorre dall’affissione della sentenza resa sull’opposizione allo stato passivo, il termine applicabile per l’appello sarebbe quello ordinario previsto dal codice di rito.

Con gli altri motivi, esposti, peraltro, in modo non ritualmente articolato e privi dell’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, il ricorrente: ripercorre i risultati della prova testimoniale espletata, assumendo che gli stessi confermerebbero le circostanze sulle quali era basata la domanda e, in particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; formula una serie di conteggi finalizzati a dimostrare l’ammontare delle differenze retributive pretese; invoca l’applicazione della disciplina sul lavoro straordinario nonchè della L. n. 604 del 1966.

Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata è stata depositata in data 14 luglio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; trova pertanto applicazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, ove anche si volesse ritenere la sussistenza di una denuncia avente ad oggetto la sussistenza di un vizio di motivazione, è rinvenibile il "momento di sintesi" nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per tale preliminare ed assorbente ragione essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146) che la disciplina sul quesito di diritto si applica anche nelle ipotesi in cui viene denunciato un error in procedendo.

Nulla deve essere stabilito in tema di spese considerato il mancato svolgimento di attività processuale da parte del fallimento "La Milanese Impresa di Pompe Funebri s.r.l." rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *