T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 7863 Albi professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 dicembre 2008 e depositato il 18 dicembre 2008, A.B. ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

Giova premettere che:

– il ricorrente, già cancellato per radiazione dall’albo degli agenti di assicurazione, con istanza del 25 giugno 2008 ha chiesto la reiscrizione nel registro unico (sezione A) degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

– con nota n. 1503002904 di prot. del 28 luglio 2008, l’IS.V.A.P. comunicava che, non essendo decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione dall’albo degli agenti, era preclusa la reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi degli artt. 114 d.lgs. n. 209/2005, 27 comma 2 e 70 del regolamento IS.V.A.P. n. 5/2006 e che, in mancanza di osservazioni, si sarebbe provveduto a rigettare l’istanza;

– con nota del 13 agosto 2008, l’interessato rappresentava che, a suo avviso, e salvo dar luogo ad applicazione retroattiva delle disposizioni richiamate dall’Istituto, la reiscrizione doveva ritenersi consentita secondo la previgente disciplina della legge n. 48/1979, essendo decorsi tre anni dalla cancellazione dall’albo degli agenti.

– con la nota provvedimentale n. 1508003830 di prot. del 2 ottobre 2008, comunicata al ricorrente con raccomandata a.r. consegnata l’8 ottobre 2008, il Presidente dell’IS.V.A.P. ha rigettato la domanda di iscrizione sul rilievo che, ai sensi delle predette disposizioni, e tenuto conto dell’intervenuta abrogazione di quelle della legge n. 48/1979, la reiscrizione è possibile soltanto decorsi cinque anni dalla cancellazione, ove disposta in applicazione della sanzione disciplinare della radiazione.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

– Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.

– Violazione ed errata interpretazione dell’art. 114 d.lgs. n. 209/2005 e delle circolari applicative.

Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) hanno efficacia dal 1° gennaio 2006, onde non possono regolare fattispecie sorte sotto il vigore della previgente disciplina, e in particolare disciplinare il termine "dilatorio" per la reiscrizione nel registro unico nel caso di cancellazione dall’albo degli agenti, che deve ritenersi fissato in tre anni, quale già previsto dall’art. 10 della legge n. 48/1979, e non già in cinque anni, come stabilito dall’art. 114 del d.lgs. n. 209/2005, violandosi altrimenti il principio generale d’irretroattività della legge.

Costituitosi in giudizio l’Istituto intimato, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, depositata il 14 gennaio 2009, è stata dedotta l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che la normativa vigente (e in specie l’art. 66 del regolamento IS.V.A.P. n. 5/2006) reca espresso divieto di reiscrizione nel registro unico degli intermediari dei soggetti già cancellati dall’albo degli agenti in forza di provvedimenti disciplinari di radiazione; sicché non vi è alcuna applicazione "retroattiva" della nuova normativa che invece, nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, si è limitata a regolare gli effetti della cancellazione dall’albo degli agenti in rapporto alla possibilità di accesso al nuovo registro unico degli intermediari.

Con ordinanza n. 170 del 14 gennaio 2009 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della nota provvedimentale impugnata.

Con atto depositato in data 30 marzo 2011, con richiamo ad allegata nota di comunicazione alla parte in data 14 marzo 2011, sottoscritta dalla parte stessa, l’avv. Luca Casini ha dichiarato di rinunciare al mandato; a detta rinuncia non ha fatto seguito la nomina di nuovo difensore.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere, pertanto, rigettato.

1.1) L’art. 10 comma 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 (recante "Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione") stabiliva che la riammissione all’albo fosse consentita "…nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione".

Tale disposizione, assieme all’intera legge n. 48/1979, è stata abrogata (tra altre) dall’art. 354 comma 1 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private"), con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi del successivo art. 355.

L’art. 343 del d.lgs. n. 209/2005, con norma transitoria tesa a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ha disposto testualmente che:

"I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo".

La disposizione ha, quindi, escluso che i soggetti cancellati dall’albo a seguito di procedimento disciplinare definitivo (radiazione) possano conseguire, automaticamente, ossia senza sottoporsi alla prova d’idoneità di cui all’art. 110 comma 2 d.lgs. n. 209/2005 e all’art. 9 del regolamento n. 5/2006, la iscrizione al nuovo registro degli intermediari assicurativi di cui al precedente art. 109, e quindi anche alle sezioni A) (relativa a "gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione") e B) ("i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione").

La disposizione dell’art. 114 è, invece, in se riferibile soltanto alla reiscrizione a seguito di cancellazione dal registro ("L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione").

Orbene, in relazione al chiaro disposto dell’art. 343 del d.lgs. n. 209/2005, l’agente di assicurazione, già cancellato per radiazione dall’albo, non ha alcun titolo per ottenere l’iscrizione nel (nuovo) registro degli intermediari assicurativi in via automatica (ossia senza sottoporsi alla prova d’idoneità di cui all’art. 110 comma 2 d.lgs. n. 209/2005 e all’art. 9 del regolamento n. 5/2006), non potendosi ovviamente invocare la disciplina di una disposizione abrogata, qual è l’art. 10 comma 2 della legge n. 48/1979, che regolava la reiscrizione all’albo.

L’art. 66 del regolamento IS.V.A.P. n. 5 del 16 ottobre 2006 ha, poi, disciplinato l’iscrizione automatica al registro degli intermediari delle persone fisiche già iscritte negli albi nazionali degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, ribadendo la condizione, tra le altre, che "la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione".

In effetti il successivo art. 70 commi 1 e 3 consente, soltanto, la iscrizione nella sezione E) (relativa ai "soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori egli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera") qualora, intervenuta la cancellazione per radiazione dall’albo degli agenti di assicurazione e dall’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, siano decorsi cinque anni dalla cancellazione (la disposizione stabilisce testualmente che: "E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione").

1.2) Orbene, nel caso di specie è pacifico e incontestato che il ricorrente è stato cancellato dall’albo degli agenti di assicurazione a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva della radiazione in data 22 giugno 2005, da considerare definitiva poiché non consta che essa sia stata impugnata e annullata.

La nota provvedimentale gravata, con diffusa motivazione, ha escluso che egli potesse conseguire la iscrizione non essendo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 209/2005 e all’art. 27 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 5 del 16 ottobre 2006, benché tali disposizioni riguardino, in senso proprio, solo la reiscrizione a seguito di cancellazione per radiazione dal registro, laddove, come rilevato sub 1.1), la iscrizione automatica nel registro, a seguito di cancellazione per radiazione dall’albo, sembra affatto preclusa, salva l’eccezione di cui all’art. 70 comma 3 del regolamento n. 5/2006.

Ne consegue che tanto la domanda di annullamento del diniego di iscrizione, quanto le correlate domande di accertamento del preteso diritto all’iscrizione nel registro e di risarcimento del danno, conseguente al diniego di iscrizione, sono completamente destituite di fondamento giuridico.

Inapplicabile, perché abrogata con effetto dal 1° gennaio 2006, è la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 48/1979 (che riguardava la reiscrizione all’albo) e i termini ivi stabiliti.

Del pari non può sostenersi che le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 209/2005, e in specie l’art. 343, violino il principio d’irretroattività della legge (peraltro privo di portata generale, salvo che in tema di norme incriminatrici penali), posto che esse si sono limitate a regolare la portata e gli effetti di situazioni già irreversibilmente consolidatesi (la cancellazione dall’albo con provvedimenti disciplinari definitivi) in rapporto alla nuova disciplina relativa al registro degli intermediari assicurativi.

Sotto altro aspetto, l’orientamento interpretativo dell’IS.V.A.P., di considerare applicabile il termine quinquennale ai fini della possibilità di iscrizione automatica -ossia senza sottoporsi alla prova d’idoneità di cui all’art. 110 comma 2 d.lgs. n. 209/2005 e all’art. 9 del regolamento n. 5/2006, al registro degli intermediari degli agenti cancellati per radiazione dall’albo, è chiaramente inteso a temperare, in senso favorevole agli interessati, il rigore della disciplina legislativa e regolamentare, a tenore della quale essa sarebbe da considerare, invece, del tutto preclusa.

3.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

4.) In relazione alla novità della questione sussistono giuste ragioni per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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