Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 22-09-2011, n. 34484 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 5 luglio 2010, che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado dal Tribunale di Gorizia per il reato di tentativo di violenza privata in danno della moglie separata O.E..

Il ricorrente ne deduce la nullità con sei motivi di ricorso, con i quali denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per l’omesso esame dei testimoni indicati dalla difesa; l’inadeguata valutazione dei fatti contestati originariamente come minacce aggravate e l’omessa declaratoria di non procedibilità per tardività della querela; l’inadeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena; l’erroneità della liquidazione del danno in favore della parte civile; l’omessa applicazione dell’indulto.

La parte civile ha depositato note contestando l’avversa impugnazione.

Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.

Infondato è il primo motivo di appello, atteso che la sentenza impugnata, la cui motivazione va letta unitamente a quella di primo grado, ha chiarito che l’escussione di quattro testimoni, tutti comuni ad entrambe le parti, era più che sufficiente alla delibazione della vicenda, nè il ricorrente ha inteso precisare su quali circostanze i testimoni a suo dire illegittimamente pretermessi avrebbero dovuto deporre, ed il motivo per il quale il loro esame avrebbe dovuto indurre una valutazione dei fatti radicalmente diversa.

Quanto all’asserita tardività della querela, il ricorrente aveva l’onere di dedurre specificamente quando la querela era stata proposta e perchè dovesse considerarsi tardiva: si tratta invero di questione di fatto la cui fondatezza la Corte non può verificare con l’accesso diretto agli atti, che le è precluso.

Destituito di fondamento è anche il motivo concernente l’omessa concessione dell’indulto, atteso che, come ha correttamente ritenuto la corte territoriale, la condonabilità della pena sarà oggetto di più compiuta vantazione da parte del giudice dell’esecuzione.

Gli altri motivi sono inammissibilii in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone l’oscuramento dei dati identificativi della parte civile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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