Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1402 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7 giugno 2007, la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di P.D., impiegato di secondo livello presso lo studio della notaia G.M.G.S., dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatogli il 6 dicembre 2002 da quest’ultima, condannandola a risarcirgli il danno nella misura di tre mensilità di retribuzione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G.M. G.S. con un unico motivo.

Resiste al ricorso P.D. con rituale controricorso.

La ricorrente ha infine depositato una memoria.

Motivi della decisione

Col ricorso, la difesa di G.M.G.S. deduce la violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5" in relazione ai principi di diritto processuale in tema di onere della prova, nel caso che ne occupa, incomprensibilmente eluso".

Premesso che la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta che il giudice di merito verifichi l’assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere di provare l’effettività della dedotta ristrutturazione, la relativa incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore e l’impossibilità di repechage di quest’ultimo in diversa posizione lavorativa, la ricorrente deduce che tali circostanze sono state tutte accertate in giudizio, sulla base delle prove offerte dalla G..

Da queste sarebbe infatti risultato che, nel periodo del licenziamento del ricorrente, per ragioni di contenimento dei costi c’era stata una riduzione di risorse umane (oltre il P. anche un’altra dipendente si era dimessa nel gennaio 2003 e non era stata sostituita almeno per un anno) e che le mansioni del P. erano state assunte prevalentemente dalla notaia e in minima parte affidate ad un collaboratore autonomo. Infine non era emerso che il licenziamento intimato fosse stato pretestuoso.

Viceversa la sentenza d’appello aveva ritenuto non provata "l’ineluttabilità per il datore di lavoro, a causa di ragioni non contingenti ed insuperabili, di eliminare la posizione lavorativa del P.", con ciò errando:

– sia perchè in mancanza di prova della pretestuosità del licenziamento e il presenza della prova della effettività del riassetto organizzativo "ogni altro sindacato giudiziale era da ritenere precluso al giudice di merito";

– sia per la necessità di valutare la prova in base al principio di ragionevolezza, violato nel caso in esame per avere la Corte limitato la propria considerazione al documento certificante l’andamento dello studio, trascurando di operare una valutazione comparativa e complessiva di tutte le prove, dalle quali emergerebbe l’effettiva definitiva soppressione del posto occupato dal P..

Il ricorso conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

"dica la Corte se:

– la valutazione del giudice di merito, per ritenersi legittima, debba essere analiticamente rivolta a tutti gli elementi della fattispecie e rispetto al singolo elemento a tutte le risultanze probatorie acquisite ed ai mezzi dedotti dalla parte e, se del caso ed in ossequio al principio di ragionevolezza, uno o più elementi della fattispecie possano essere comunque ritenuti provati ove essi emergano, anche solo in via presuntiva, dal complesso delle acquisizioni probatorie raccolte in seno al giudizio;

– la valutazione del giudice di merito, sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie, possa ritenersi corretta e legittima, segnatamente alla valutazione operata dalla stessa di tutti quegli elementi probatori confluiti nel giudizio e relativamente alla verifica della sussistenza o meno del motivo og-gettivo del licenziamento".

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con esso le censure oscillano tra la contestazione del principio di diritto adottato dalla Corte territoriale in materia di controllo giudiziale della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ineluttabilità dello stesso a causa di una sfavorevole situazione aziendale non contingente o altra causa specifica, secondo la sentenza; effettività della soppressione di uno o più posti di lavoro, secondo la ricorrente) e l’erronea parziale valutazione delle prove in ordine alla giustificazione del licenziamento.

In ordine al primo profilo, manca peraltro nella rubrica alcuna indicazione di legge violata e comunque difetta la formulazione di un adeguato quesito di diritto, necessario a pena di inammissibilità nel caso di specie, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame.

Quanto al secondo profilo, costituente l’unico oggetto del quesito peraltro astratto, senza riferimenti alla situazione processuale cui si riferisce la censura e quindi inammissibile secondo la giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., da ultimo, Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 o Cass. 21 settembre 2011 n. 19191, esso appare sostanzialmente diretto, nelle argomentazioni svolte nel corpo del motivo, a valorizzare le risultanze probatorie, che si ritengono trascurate, su fatti (effettività della riduzione) in realtà diversi da quelli che la sentenza ha ritenuto necessari per sostenere un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base al diverso principio di diritto enunciato (vale a dire una situazione aziendale non contingente che renda ineluttabile la riduzione in un’ottica di licenziamento come "ultima ratio") e non investito dal quesito.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 60,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge (12,50%, IVA e CPA).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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