Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 22-09-2011, n. 34483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- S.C. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2010 che, pur riducendo l’entità della pena, aveva tuttavia confermato la condanna pronunciata a suo carico dal giudice di pace per il reato di lesioni colpose in danno di C. D.P. – così modificata l’originaria imputazione di lesioni volontarie – che secondo l’ipotesi di accusa aveva trascinato al suolo con la sua moto agganciandole la borsetta con il manubrio, in esito ad un diverbio insorto per la sua insofferenza nei confronti dei cani che la donna portava a guinzaglio.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 521 c.p.p., atteso che contestategli originariamente le lesioni dolose, era stato poi ritenuto responsabile dell’ipotesi colposa, dalla quale non aveva potuto difendersi.

Deduce poi inadeguatezza della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione della dinamica del fatto.

La parte civile ha depositato memoria difensiva, con cui contrasta gli assunti del ricorrente.

2.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.

Infondata è la prima censura atteso che, come del resto ha correttamente ritenuto il Tribunale, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p., perchè per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sezioni Unite n. 36551 del 15 ottobre 2010 – Rv 248051; Sez. Unite n. 16 del 22 ottobre 1996-Rv 205619).

E’ quanto avvenuto nel caso di specie, come si rileva dalla sentenza impugnata, atteso che la ricostruzione del fatto è assolutamente coincidente con quella ritenuta in sentenza, e l’imputato s’è difeso in ordine al fatto contestato ed alle lesioni cagionate alla parte offesa, sostenendo di non aver causato volontariamente l’evento; il giudice di pace aveva ritenuto la fondatezza del suddetto assunto difensivo, affermando la responsabilità dell’imputato per l’ipotesi colposa, invece che dolosa come originariamente contestato.

Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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