T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 7860 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 1320 aprile 2010 e depositato il 21 aprile 2010, U.A. S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. F.S., procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

– U.A. S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra A.A. S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;

– con nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008, il Servizio tutela utenti e assicurati dell’IS.V.A.P. trasmetteva ad A.A. S.p.A. un reclamo, presentato dalla signora R.M.F., inteso a conoscere le modalità di liquidazione di una polizza di previdenza scolastica a prestazioni e premio annuale rivalutabile, con invito a fornire diretto riscontro all’assicurata entro quarantacinque giorni nonché allo stesso IS.V.A.P. entro trenta giorni;

– con successiva nota n. 1009049721 del 7 maggio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, rilevato che alla precedente nota non era stato dato alcun esito, sollecitava alla U.A. S.p.A., sottentrata come detto alla A.A. S.p.A., il riscontro entro l’ulteriore termine di trenta giorni;

– con nota del 10 maggio 2009, U.A. S.p.A. informava che alla interessata era stato fornita risposta tempestiva al reclamo (con note del 23 e 24 gennaio 2009), mentre all’IS.V.A.P. non era stato dato riscontro per "un mero disguido";

– con nota n. 0909009703 del 13 maggio 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad U.A. S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, in relazione al mancato riscontro della nota del 12 dicembre 2008, nel termine di trenta giorni ivi assegnato;

– acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 519/10 dell’11 febbraio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 febbraio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.874,26, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005.

A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di equo procedimento. Difetto dei presupposti e della motivazione. Travisamento.

Si contesta la commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa, fondata sulla considerazione del mero ritardo nel fornire riscontro alla nota del 12 dicembre 2009, computato in ragione di centoquattordici giorni, senza alcuna considerazione della "gravità del danno cagionato" all’Istituto o all’assicurato, del "grado di colpa o dolo", della "eventuale sussistenza di recidiva", laddove non vi è nella specie alcun danno (all’assicurato reclamante è stato dato tempestivo riscontro e dal ritardo nel riscontro all’IS.V.A.P. non deriva danno), la colpa è lieve, posto che il ritardo è dipeso da "mero disguido", e non sussiste alcuna recidiva.

2) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento.

Il termine assegnato per fornire riscontro all’assicurato reclamante era pari a quarantacinque giorni, e quindi analogo termine doveva essere assegnato ai fini del riscontro all’IS.V.A.P., mentre è stato fissato termine pari a trenta giorni (ciò che deve riguardarsi come "lapsus calami" o comunque come indizio di illogicità e contraddittorietà), onde i giorni di ritardo andrebbero rideterminati da centoquattordici a novantanove.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di presupposti e sviamento.

La società ricorrente ha comunque dato riscontro alla richiesta d’informazioni, onde non sussiste la violazione, sebbene al limite "una mera irregolarità formale".

Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l’11 giugno 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) In via preliminare deve chiarirsi che la società ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 16 giugno 2011, si sofferma anche sulla violazione dell’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, ossia del c.d. termine di "fase" di novanta giorni tra il ricevimento della proposta motivata del Servizio sanzioni e la notificazione del provvedimento conclusivo gravato, laddove in ricorso non viene sviluppata alcuna censura sul punto (viceversa oggetto di motivi di doglianza in altri ricorsi n. 4080/2010, n. 4620/2010 e n. 8945/2010, chiamati in trattazione alla stessa udienza di discussione del 22 giugno 2011).

Ne consegue che di tale profilo, introdotto tardivamente con memoria non notificata, il Tribunale non può darsi carico.

1.2) Nel merito il ricorso è destituito di fondamento giuridico.

1.2.1) Com’è noto, l’art. 5 comma 1 del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private") attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una generale funzione di "vigilanza sul settore assicurativo", con strumentali poteri autorizzativi, prescrittivi, accertativi, cautelari e repressivi, e con specifico potere regolamentare (comma 2) ai fini di garantire "la sana e prudente gestione delle imprese" e "la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati".

Le finalità delle funzioni di vigilanza, come enunciate dal successivo art. 3, sono costituite dall’obiettivo di assicurare "…la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori".

In funzione dell’effettività della tutela degli assicurati, a questi ultimi, oltre che in generale a ogni persona fisica e giuridica e alle associazioni consumeristiche, il successivo art. 7 riconosce la facoltà "…di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento".

La presentazione dei reclami è stata disciplinata con il regolamento I.SV.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, ed è espressamente esclusa solo per i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria, quelli relativi alla violazione delle disposizioni del testo unico dell’intermediazione finanziaria e quelli relativi alle forme pensionistiche complementari -le ultime due esclusioni in rapporto all’ovvia competenza di altre autorità indipendenti di regolazione e vigilanza (cfr. art. 4 comma 2 lettere a), b) e c).

L’art. 4 comma 5 del regolamento precisa, poi, che i reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale assicurativo "…segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto…", sono "rivolti direttamente all’impresa" (assicuratrice), salva la facoltà di presentarli all’IS.V.A.P. quando, già rivolti all’impresa, siano rimasti privi di riscontro entro quarantacinque giorni o abbiano avuto "risposta ritenuta non soddisfacente"; tali reclami, ai sensi del comma 6, ove trasmessi all’IS.V.A.P. sono inoltrati entro novanta giorni dal loro ricevimento all’impresa assicuratrice, che deve darne diretto riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Il successivo art. 6 nell’ambito dell’istruttoria sul reclamo, da avviare con notizia al reclamante entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo (comma 1), stabilisce che l’IS.V.A.P., "…oltre che al reclamante, può, ai sensi dell’articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta oltre che al reclamante".

Si tratta, quindi, di applicazione specifica e settoriale dei generali poteri istruttori attribuiti dall’art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale l’Istituto "…può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione".

L’osservanza dei conseguenti doveri collaborativi informativi imposti alle imprese assicuratrici, agli intermediari e agli altri soggetti richiamati dalla citata disposizione, è sanzionata (tra altre violazioni) dall’art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00.

1.2.2) Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, deve rammentarsi, in punto di fatto che:

– la signora R.M.F. inoltrò ai primi di ottobre del 2008, contestualmente all’IS.V.A.P. e alla A.A. S.p.A., una nota con cui lamentava che il premio liquidato a chiusura di una polizza di previdenza scolastica a prestazioni e premio annuo rivalutabile fosse inferiore al cumulo dei premi versati, precisando che aveva "…provato a chiedere spiegazioni all’agenzia sul perché ho riscattato un valore più basso di quanto versato, la risposta è sempre "perché è così’..";

– con nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008 -ricevuta dall’impresa assicuratrice, secondo quanto riferito nello stesso ricorso, il 18 dicembre 2008- il Servizio tutela utenti e assicurati dell’IS.V.A.P. trasmetteva ad A.A. S.p.A. il reclamo, chiarendo che a esso andava dato riscontro all’assicurato entro quarantacinque giorni (termine chiaramente riferibile al disposto di cui all’art. 4 comma 6 del regolamento) e all’Istituto entro trenta giorni (termine a sua volta evidentemente desunto dall’art. 6 comma 2 del regolamento);

– al reclamo U.A. S.p.A. (sottentrata a A.A. S.p.A.), che non aveva dato riscontro nei quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento diretto del reclamo, ha dato riscontro all’interessata, con note del 23 e 24 aprile 2009, tempestive rispetto al ricevimento della nota dell’IS.V.A.P., mentre nessun riscontro veniva dato all’IS.V.A.P.;

– soltanto a seguito dell’ulteriore nota n. 1009049721 del 7 maggio 2009 del Servizio utenti, intesa a sollecitare l’adempimento, con nota del 10 maggio 2009 U.A. S.p.A. assicurava che alla interessata era stato fornita risposta al reclamo (con note del 23 e 24 gennaio 2009), mentre all’IS.V.A.P. non era stato dato riscontro per "un mero disguido".

1.3) Orbene, alla luce del quadro fattuale e di riferimento normativo dianzi delineato, tanto la nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008 (impugnata ad evidenti fini tuzioristica non essendo stata oggetto di alcuna censura), quanto l’ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 519/10 dell’11 febbraio 2010, risultano immuni dai vizi di legittimità dedotti in ricorso.

1.3.1) La più radicale censura, ancorché articolata come la terza nella serie ordinale prescelta dalla società ricorrente, è costituita, secondo quanto esattamente rilevato dai difensori dell’Istituto, dalla contestazione dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, ossia della stessa configurabilità di una condotta sanzionabile.

Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, l’omesso riscontro, nel termine di giorni trenta, alla nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008, sia dipeso da "mero disguido", rappresenti "mera omissione formale" e costituisca, in definitiva, "mera irregolarità formale".

Tale prospettazione è priva di fondamento giuridico.

L’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, nell’attribuire all’Istituto il potere di "richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza" e nello stabilire che tali soggetti sottoposti a vigilanza "forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta…" (all’Istituto) oltre che al reclamante (a questi nel più ampio termine di quarantacinque giorni), impone alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La disposizione costituisce applicazione regolamentare settoriale del generale potere d’indagine contemplato dall’art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale, giova ribadirlo, l’Istituto "…può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione", la cui fattispecie, quanto all’individuazione delle modalità e termini dei doverosi riscontri, è integrata, ovviamente, dalle sottostanti disposizioni regolamentari, in generale, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del codice delle assicurazioni, e specificamente ai sensi del successivo art. 7.

In senso analogo si esprime, d’altro canto, l’art. 190 comma 1, esplicitamente rubricato "Obblighi di informativa", secondo il quale l’Istituto "…può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento".

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell’art. 189 comma 1 e dell’art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, mira ovviamente ad assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all’esercizio degli strumentali poteri d’indagine (tra cui la richiesta d’informazioni), che resterebbero del tutto frustati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

Ne consegue che non può sostenersi che una condotta omissiva rispetto ad una richiesta formulata dall’Istituto nell’incontestato e incontestabile esercizio dei propri poteri d’acquisizione informativa, protratta oltre il termine previsto dal regolamento, costituisca una "mera irregolarità" e non anche una violazione sanzionabile, non potendo porsi, in subiecta materia, una distinzione tra "violazioni formali" e "violazioni sostanziali", posto che l’inosservanza dei doveri collaborativi costituisce violazione necessariamente "formale" epperò non priva di risvolti "sostanziali" in quanto idonea a frustrare le esigenze della vigilanza.

Né può assumere valore "scriminante" l’allegazione di ragioni giustificatrici individuate in modo affatto generico e privo di riscontro probatorio in un "mero disguido", in disparte la considerazione che l’art. 8 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008 impone alle imprese assicuratrici l’istituzione di apposita "funzione aziendale" per la gestione dei reclami ("Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 si dotano di una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo"), con previsione di conseguenti oneri di comunicazione all’Istituto dei responsabili, recapiti e modifiche (comma 4) e di adeguata pubblicizzazione sui siti internet delle modalità per la presentazione dei reclami (comma 5), di tal ché il "mero disguido" non può logicamente ricondursi che a inadeguato impianto o gestione della predetta funzione aziendale.

D’altro canto, secondo quanto già rilevato da questo Tribunale, la funzione di vigilanza e i correlati poteri d’indagine ed obblighi informativi "…comportano la soggezione…ai poteri di indagine dell’Autorità (relativi a richiesta di informazioni, ordine di esibizione documenti, ispezioni, verifiche etc.) nonché, per converso, la sussistenza di specifici obblighi di informativa da parte dei soggetti vigilati", di tal ché la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 "…presidia l’obbligo di collaborazione in sé, in quanto posto a garanzia dell’efficiente esercizio dell’attività di vigilanza…" (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

1.3.2) Sempre secondo l’ordine logicogiuridico, devono esaminarsi le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta la commisurazione della sanzione alla sola entità del ritardo, e il sotteso giudizio di "eccezionale entità dell’illecito", senza debita considerazione dell’assenza di profili di danno, per l’assicurato e per l’Istituto, del grado lieve della colpa (trattandosi di "mero disguido", dell’assenza di recidiva.

Anche le suddette doglianze sono destituite di fondamento giuridico.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "…congrua, attesa la eccezionale gravità dell’illecito consistente in un ritardo superiore a 100 giorni dalla scadenza del termine utile entro il quale l’impresa avrebbe dovuto fornire riscontro alla nota ISVAP, l’applicazione della sanzione…nella misura proporzionale al ritardo di 114 giorni -rapportata al limite minimo di euro 15.000,00 (pari a tre volte il minimo edittale per le violazioni di grave gravità) applicato per ritardi fino a 100 giorni, ed al limite massimo di euro 50.000 applicabile per ritardi a partire da 365 giorni…", determinandola quindi in Euro 16.849,06.

In sostanza, quindi, l’Istituto ha irrogato una sanzione pari a Euro 15.000,00 (pari al triplo del minimo) per i primi cento giorni, sommandovi Euro 1.849,06 per i successivi quattordici giorni, in ragione di Euro 132,075 (che in effetti è di poco inferiore ad 1/365 della sanzione edittale massima di Euro 50.000,00 che sarebbe pari a Euro 136,98 al giorno, ed è comunque inferiore all’unità giornaliera della sanzione minima di Euro 15.000,00, rapportata a 100 giorni, pari a Euro 150,00).

Orbene, la società ricorrente non contesta in se la misura della sanzione edittale minima per i primi cento giorni, come individuata in Euro 15.000,00 e di quella differenziale per i successivi quattordici giorni, come rapportata a (circa, e anzi meno come detto) 1/365 della sanzione edittale massima di Euro 50.000,00.

Le sue censure si appuntano sulla circostanza che sia stato considerato il solo dato "oggettivo" dell’entità del ritardo e non siano stati valutati altri elementi.

Ebbene, la parametrazione della sanzione al numero di giorni, successivi al trentesimo -che costituiva il termine per fornire riscontro alla nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008, pervenuta il 18 dicembre 2008 alla A.A. S.p.A., cui è sottentrata la ricorrente U.A. S.p.A., appare affatto logica e ragionevole: trattandosi di violazione di obblighi informativi assoggettati ad un termine prefissato e specifico (come espresso dall’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008), è evidente che la sanzione debba essere commisurata all’entità del ritardo nell’assolvimento dell’obbligo informativo; né può considerarsi illogica la considerazione che un ritardo protratto per centoquattordici giorni, pari a quasi quattro volte il termine, debba ritenersi di "eccezionale gravità".

Sotto altro aspetto, è evidente che, poiché la condotta addebitata e sanzionabile costituisce appunto la violazione del termine e il ritardo nell’adempimento, non può assumere rilievo, perché estraneo alla struttura dell’illecito amministrativo, "di pura condotta" appunto, l’assenza di un evento di "danno", non risultando comunque evidente (né avendo tale profilo costituito oggetto di specifica censura) "…l’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative", che ai sensi dell’art. 326 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 possono escludere sinanco la contestazione degli addebiti.

Quanto poi al "grado della colpa" deve ribadirsi l’orientamento già espresso da questo Tribunale, nel senso che essendo la sanzione ex art. 310 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 posta a presidio dell’obbligo di collaborazione informativa, strumentale a garantire l’effettività e l’efficacia dei poteri di vigilanza, "…la sua concreta applicazione è condizionata esclusivamente dalla verifica della imputabilità e volontarietà del ritardo nella "risposta" (quale essa sia), senza che, come normalmente accade in tema di violazioni amministrative, occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’agente (tenuto conto che) l’art. 3 della l. n. 689 del 1981, di applicazione generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, pone infatti una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

Nel caso di specie, peraltro, non è idonea ad escludere la colpa la mera allegazione che il ritardo è dipeso da non meglio precisato "mero disguido", che comunque evidenzia, come già rilevato sub 1.3.1), inadeguato impianto o gestione della funzione aziendale di gestione dei reclami.

Infine, l’assenza di recidiva non può assumere a sua volta alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione, dato che, all’opposto, la reiterazione di violazioni può semmai implicare il suo aumento: in altri termini la recidiva costituisce, "in positivo", ove sussistente (in virtù del rinvio di cui all’art. 326 comma 5 del codice delle assicurazioni all’art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come aggiunto dall’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), circostanza che determina un aumento della sanzione base, laddove la sua mancanza non può rappresentare, al contrario, circostanza che determina una diminuzione della stessa.

1.3.3) Da ultimo risultano palesemente infondate anche le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso, incentrate sull’insostenibile rilievo che il termine per il riscontro della nota n. 1008136508 del 12 dicembre 2008 (trenta giorni) avrebbe dovuto essere pari a quello per il riscontro all’assicurato (quarantacinque giorni) e che, per conseguenza, dai giorni di ritardo andrebbe detratta la frazione differenziale (quindici giorni).

Al riguardo è sufficiente ribadire che si tratta di due termini del tutto distinti e non sovrapponibili: il primo assegnato in relazione alla chiara disposizione dell’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008; il secondo previsto dall’art. 4 comma 6 del medesimo regolamento.

Di tal ché non vi è alcuna illogicità né contraddittorietà nella doverosa indicazione, nella predetta nota, del termine di quarantacinque giorni per il riscontro all’assicurata reclamante e di trenta giorni per quello all’IS.V.A.P.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente U.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, alla rifusione, in favore dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del Presidente protempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *