Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 22-09-2011, n. 34481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- F.G. ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 18 maggio 2010, che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di ricettazione di un autocarro e di furto pluriaggravato di notevole quantità di salumi ed insaccati in danno di M.C., asportati dall’autotreno del predetto che era stato precariamente parcheggiato su apposita piazzuola di sosta.

La penale responsabilità era stata ritenuta sulla base dell’intervento eseguito da personale della polizia giudiziaria, che aveva sorpreso in quasi flagranza l’imputato, riuscendo a fermare l’autocarro, a bordo del quale la refurtiva era stata portata, dopo un serrato e movimentato inseguimento, nel corso del quale erano stati inutilmente esplosi anche colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio e l’imputato aveva tentato di spingere fuori strada l’auto inseguitrice, dandosi infine alla fuga a piedi dopo essere stato costretto a fermare l’autocarro; era stato tuttavia raggiunto e tratto in arresto.

Deduce il ricorrente l’inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei fatti ed all’affermazione di responsabilità, a suo avviso fatta sulla base di elementi indizianti non univoci, atteso che quanto alla ricettazione dell’autocarro non c’era prova che il mezzo fosse di provenienza illecita, nè la mancanza dei dati identificativi del telaio poteva surrogare la prova; quanto al furto dei salumi, non v’era prova che quelli rinvenuti dalla P.G. a bordo dell’autocarro fossero proprio quelli rubati al M..

2.- Il ricorso è destituito di fondamento, in quanto i vizi di motivazione dedotti con il ricorso sono insussistenti.

E’ infatti agevole rilevare come la corte territoriale abbia dato piena contezza delle ragioni della decisione, esaminando puntualmente tutti i profili della vicenda, ed in particolare gli elementi fattuali in base ai quali era stato possibile ritenere inequivocamente che l’autocarro condotto dal ricorrente era di provenienza illecita.

Allo stesso modo doveva ritenersi accertato che i salumi rinvenuti a bordo dell’autocarro erano proprio quelli rubati, tanto che l’autotrasportatore dal cui mezzo erano stati asportati li aveva riconosciuti.

Dal comportamento del ricorrente la corte territoriale aveva tratto ulteriori significativi elementi di conferma del quadro probatorio, atteso che il ricorrente aveva tentato in tutti i modi di sottrarsi all’inseguimento dei carabinieri, non fermandosi neppure dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco, tentando di spingere fuori strada l’auto inseguitrice, tentando poi di fuggire a piedi; detto comportamento la corte territoriale ha ritenuto estremamente dimostrativo della consapevolezza che il F. evidentemente aveva di trovarsi in situazione gravemente illecita.

Il ricorso è pertanto infondato e merita rigetto.

Del resto ove il ricorrente intendesse proporre il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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