Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1399 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M., pensionato con decorrenza dal 1 ottobre 1996, adiva il Tribunale di Rimini chiedendo l’accertamento nei confronti dell’Inps del suo diritto alla riliquidazione della pensione mediante l’utilizzo, ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale utile ai fini pensionistici relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, anche delle voci retributive ultramensili, con condanna dell’istituto al pagamento dei conseguenti arretrati di pensione.

Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

L’Inps propone ricorso per cassazione a cui resiste il C..

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8. L’istituto sostiene che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente nel senso che sono da escludersi, nella base da assumere per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall’assicurato, indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplato dalla lettera della legge. In tal senso deporrebbe la ratio della disposizione, di favorire l’assicurato che si trova a subire eventi che inciderebbero negativamente sulla sua base pensionabile, in contemperamento però con la necessità di tenere conto della circostanza che viene riconosciuto un accredito contributivo in assenza di un versamento effettivo. Si osserva anche che la tesi contraria potrebbe determinare l’effetto di attribuire all’assicurato una contribuzione maggiore di quella a cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per tutto l’arco dell’anno.

Il ricorso non è fondato.

La tematica è stata già esaminata a fondo dalla giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare, le sentenze n. 16313/2004 e n. 17502/2009, oltre all’ordinanza decisoria n. 25900/2010), rispetto alle cui puntualizzazioni il ricorso non prospetta rilevanti nuovi argomenti. Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui "Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8".

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne è stata chiesta la distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro per esborsi ed Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte all’avv. Paolo Boer.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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