Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 22-09-2011, n. 34480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E. ricorre personalmente avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 17 settembre 2008, che l’aveva ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave in danno di P. L..

Il ricorrente ne deduce l’ingiustizia, assumendo di essere stato nella circostanza parte lesa, avendo lavorato alle dipendenze del predetto senza percepire la retribuzione che gli era dovuta, che gli era stata recisamente negata dal P. che l’aveva minacciato.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè palesemente tardivo (l’estratto contumaciale era stato notificato il 3 novembre 2008 mentre il ricorso è stato proposto quasi due anni dopo), sia perchè prospetta esclusivamente questioni di merito, che avrebbero dovuto essere proposte con appello.

La tardività dell’impugnazione impedisce tuttavia di qualificare il gravame come appello e di trasmettere gli atti alla corte territoriale competente.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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