Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1398 Invalidi civili Malattia, assicurazione e assistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catanzaro, confermava la sentenza di primo grado del tribunale di Vibo Valentia, che aveva riconosciuto il diritto di S.G. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dell’1.1.1996, in quanto invalido e bisognoso di accompagnamento dall’epoca della visita della commissione medica del (OMISSIS), essendo "minore non deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età". Rigettava infatti l’appello dell’interessato, diretto al riconoscimento del diritto fin dall’epoca della domanda amministrativa dell’8.10.1992.

La Corte osservava che non risultava documentata la presenza, prima della data della visita della commissione medica, della necessaria condizione di inabilità. Tale carenza di documentazione rendeva evidentemente impossibile una decorrenza anteriore del beneficio.

Il S., rappresentato dal padre S.P., ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 3 e vizio di motivazione circa la ripartizione dell’onere probatorio.

Si sostiene che, qualora in esito alla visita medica la commissione competente abbia attestato la sussistenza del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, senza indicare alcuna data di decorrenza, e l’assistito si avvalga in giudizio di tale prova documentale, deve, essere riconosciuto il diritto dal primo giorno del mese successivo alla domanda in difetto di prova contraria da parte dell’amministrazione competente convenuta.

Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte con le sentenze n. 14732/2002 e 12564/2003 (in termini parzialmente diversi, cfr. Cass. n. 7576/2004), al cui orientamento interpretativo si intende dare continuità, ha rilevato che, secondo la L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e la L. n. 18 del 1980, art. 3 le prestazioni in favore degli invalidi civili, rispettivamente previste da dette disposizioni, della pensione di inabilità, dell’assegno di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e ha osservato che tali disposizioni anche hanno la finalità di evitare che eventuali ritardi nello svolgimento degli accertamenti sanitari non imputabili agli interessati alla prestazione assistenziale si risolvano in danno dei medesimi, e che di conseguenza, in caso di positiva verifica della sussistenza dei presupposti sanitari del diritto alla prestazione assistenziale e mancata precisazione della data di perfezionamento di tali presupposti, il compiuto accertamento comporta se concorrono i requisiti socio-economici la decorrenza della prestazione dalla data indicata dalle richiamate norme di legge, salvo che la commissione medica, in presenza di elementi adeguatamente significativi circa il consolidarsi delle richieste condizioni di salute solo successivamente alla domanda amministrativa, ne precisi la relativa epoca.

Nella specie, secondo quanto risulta dalla sentenza, che riporta la parte rilevante del verbale redatto dalla commissione medica in data (OMISSIS), così come precisato nel ricorso (al quale quindi non può essere addebitato il difetto di "autosufficienza"), tale commissione non ha fornito alcuna specificazione circa la decorrenza dello stato invalidante richiesto per l’indennità di accompagnamento, e quindi non è giustificata la posticipazione della decorrenza di tale prestazione rispetto alle prescrizioni di legge.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito, con il riconoscimento del diritto alla prestazione con decorrenza fin dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa e la condanna dell’Inps al pagamento dei ratei relativi, conseguenti all’anticipazione della decorrenza, con gli accessori di legge.

In considerazione della particolarità e non completa chiarificazione della questione in ambito giurisprudenziale, si ritiene di compensare per giusti motivi le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, riconosce il diritto alla prestazione con decorrenza dal primo del mese successivo alla data della domanda amministrativa e condanna l’Inps al pagamento dei relativi ratei con gli accessori di legge; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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