Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 22-09-2011, n. 34479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della corte di appello di Bologna del 24 aprile 2009, che pur riducendo la pena, aveva tuttavia confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata a suo carico dal Tribunale di Rimini per il reato di lesioni volontarie gravi in danno di I.S., secondo l’ipotesi di accusa da lui colpita con una testata al volto.

Deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile in quanto è inteso a sollecitare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la corte territoriale abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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