T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-10-2011, n. 7881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 maggio 2011 e depositato il successivo 16 giugno 2011, il ricorrente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di cui ha avuto piena conoscenza in data 23 febbraio 2011, formulando – nel contempo – istanza di remissione in termini sulla base del rilievo che non sarebbe"stato messo nelle condizioni di poter comprendere il contenuto" di quanto disposto e delle modalità dell’impugnazione;

Rilevato che il Collegio non ravvisa le condizioni per poter accogliere la suddetta istanza, tenuto conto che: – premesso che il provvedimento impugnato risulta redatto in ben quattro lingue diverse (italiano, inglese, francese e spagnolo), la circostanza che il ricorrente è originario di uno stato – la Nigeria – in cui la lingua ufficiale è l’inglese e, comunque, il fatto che vive in Italia da "diversi anni", come dichiarato dal predetto e comunque confermato dai tempi richiesti per la procedura di regolarizzazione (conclusasi nel febbraio 2010) e dalla nascita della di lui figlia già nel 2004 in Italia, inducono a ritenere che il soggetto di cui trattasi si trovasse ben in condizione di comprendere il testo del provvedimento de quo; – non va, poi, sottaciuto che nel provvedimento in questione è espressamente indicata la possibilità per l’interessato di "presentare ricorso… entro 60 gg. dalla data odierna al T.A.R. con sede in Roma..";

Ritenuto che, ciò detto, il ricorso vada dichiarato irricevibile in quanto proposto oltre il termine di legge di 60 gg., ossia tardivamente proposto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di lite seguano la soccombenza e debbano essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore del Ministero dell’Interno;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5230/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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