T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-10-2011, n. 7880 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, impugna i decreti con i quali il Questore della Provincia di Roma ed il Prefetto della Provincia di Roma hanno disposto rispettivamente la revoca della licenza di porto di fucile al predetto rilasciata nonché il divieto per quest’ultimo di "detenere armi, munizioni e materiale esplodente";

– con i motivi aggiunti in seguito notificati e depositati, impugna i decreti con cui le già citate autorità hanno confermato i provvedimenti già adottati;

– ai fini dell’annullamento, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

Ritenuto che:

– il ricorso introduttivo del presente giudizio vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che, nonostante l’utilizzo del termine "conferma" nella formulazione letterale dei provvedimenti sopravvenuti, quest’ultimi comunque rivelano l’espletamento di una nuova istruttoria, ossia l’assunzione di una nuova "decisione" che – in quanto tale – si sostituisce, in toto, a quella in precedenza adottata;

– i motivi aggiunti debbano essere respinti, attesa l’infondatezza delle censure formulate. In particolare, va rilevato che – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – i decreti sopravvenuti non si limitano a "ripetere pedissequamente le argomentazioni su cui" si basavano i provvedimenti precedenti, bensì provvedono alla rappresentazione di nuovi e ben definiti "fatti", i quali – oltre a rivelarsi idonei a supportare le decisioni adottate e, dunque, a costituire una valida ed esauriente motivazione – non risultano adeguatamente confutati;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore dell’Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1197/2010, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– respinge i motivi aggiunti;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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