T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-10-2011, n. 7874 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 5 maggio 2011, è stato trasferito per incompatibilità ambientale dalla Questura di Roma al Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona, lamentando, tra l’altro, che sussiste difetto di motivazione o, comunque, sussiste contraddittorietà dell’agire amministrativo in ragione dei "brillanti risultati" da lui conseguiti "dopo la riammissione in servizio";

Ritenuto che tale censura meriti di essere condivisa, tenuto conto che:

– l’incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza (cfr, tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 26 maggio 2011, n. 4749);

– la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti dell’incompatibilità ambientale è connotata da ampia discrezionalità, ancor più se si tratta – come nella specie – di Corpi di Polizia, laddove l’immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancor maggiore (cfr., tra le altre, TAR Lazio, già citata; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 10 giugno 2010, n. 8711);

– in ogni caso, detta valutazione non deve sfociare nell’arbitrio, sicché sussiste la necessità di esaminare attentamente i fatti che possono dare origine all’incompatibilità o, comunque, l’oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell’attività nella sede di appartenenza e che la stessa sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 266; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 2 settembre 2010, n. 1889);

– applicando i su indicati criteri al caso di specie, il provvedimento impugnato si rivela carente: – il provvedimento de quo rivela che l’Amministrazione ha operato fissando un rapporto di stretta consequenzialità tra i fatti descritti e l’incompatibilità ambientale; – tenuto conto che tali fatti non risultano "penalmente" accertati ed, anzi, la sentenza penale di cui si fa menzione nel provvedimento sembra porli in discussione e – nel contempo – non sono recenti (risalendo al 20022003), tale modo di operare si profila inadeguato almeno dal punto di vista motivazionale, tenuto conto che non consente di comprendere con la dovuta chiarezza le ragioni dell’effettivo instaurarsi di una situazione di incompatibilità ambientale e, conseguentemente, del ripristinarsi della funzionalità e del prestigio dell’ufficio a seguito del "trasferimento" del ricorrente, tanto più ove si consideri che quest’ultimo è stato riammesso in servizio a decorrere dal 31 ottobre 2009 (e, dunque, a seguito dei fatti contestati), riportando "brillanti risultati" e "apprezzamenti" (così come affermato dal ricorrente stesso, adducendo a supporto specifici eventi, ed affatto confutato dall’Amministrazione);

Ritenuto che, ciò detto, il ricorso meriti di essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6860/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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