Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 22-09-2011, n. 34506 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15-5-2008 il Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona – Sez. Dist. di Senigallia nel procedimento a carico di A.J., a seguito di eccezione formulata dal difensore, all’esito di escussione di un teste all’udienza del 10-4-2008 nella quale si era disposto il rinvio del procedimento per acquisire gli atti relativi alla identificazione dell’imputata – rilevato che gli atti antecedenti alla emissione del decreto di citazione (ossia il verbale di identificazione e nomina di difensore del 25-10-2003;

(l’informazione di garanzia del 23-12-2004; l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.) erano stati emessi nei confronti di A.J. nata in (OMISSIS), in data (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), e che si trattava di persona domiciliata in luogo diverso da quello indicato nell’atto di convocazione in giudizio, e avente data di nascita differente;

esaminati gli "alias" risultanti dall’elenco dei precedenti dattiloscopici e rilevato che in nessuno degli stessi compariva la data di nascita indicata nel decreto di citazione a giudizio;

visto il verbale di identificazione del 22-6-2007 (relativo alla identificazione di A.J. a mezzo di passaporto (OMISSIS) e domiciliata di fatto in (OMISSIS) s.n.c. presso B.E.) – atto in base al quale era stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Rilevato che non vi era certezza che la persona nei cui confronti era stato emesso detto decreto fosse la stessa che si era resa responsabile del delitto di cui in rubrica – dichiarava la nullità del decreto di citazione ordinando la restituzione degli atti al PM, per incertezza sulla identificazione della persona imputata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Ancona,deducendo l’abnormità dell’ordinanza,avendo essa determinato una regressione del procedimento,in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Evidenziava altresì che secondo giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sent. n. 3949 del 6-12-2007-RV 23 83 76) l’incertezza sulla individuazione anagrafica dell’imputato derivante dall’avere egli fornito generalità diverse in distinte occasioni, è suscettibile di rettificazione mediante procedura di correzione di errore materiale, quando non vi sia dubbio sulla sua identificazione, nella specie risultante dai rilievi dattiloscopici che non lasciavano dubbi sulla identità personale".

Il PM evidenziava che all’atto di costituzione delle parti in giudizio non era stata sollevata alcuna eccezione,avendo il difensore di fiducia rilevato solo un errore di trascrizione del cognome,con l’aggiunta di una "N", e che solo dopo lo svolgimento dell’istruttoria era stata rilevata la questione della citazione in giudizio di persona diversa,eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio.

In secondo luogo il PM rilevava che l’eventuale errore di indicazione della persona imputata, avrebbe potuto comportare un giudizio di assoluzione e non una declaratoria di nullità.

Peraltro il requirente riteneva illogica la motivazione per aver considerato gli alias che erano indicati in un elenco risalente al 2004,allegato alla comunicazione di notizia di reato,onde non avrebbe potuto includere dichiarazioni successive.

Per tali rilievi il PM chiedeva l’annullamento della ordinanza ,con ogni provvedimento conseguente.

Il PG in Sede chiede con requisitoria,che la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso,proposto oltre il termine di legge.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso di cui si tratta risulta inammissibile.

Invero il provvedimento impugnato – che dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinando la restituzione degli atti al PM è atto immediatamente impugnabile dunque risulta tardivamente depositato l’atto di impugnazione dal PM. presso il Tribunale di Ancona in data 26 giugno 2008, ossia oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui il PM era venuto a conoscenza del provvedimento (secondo il disposto dell’art. 585 c.p.p., (v. Cass. 24-12-2008, n. 242659).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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