T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-10-2011, n. 7873 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento meglio indicato in epigrafe, denunciando, tra l’altro, carenza di motivazione in ragione della genericità delle condotte contestate (meramente indicate in "ripetute telefonate e riferiti invii di email’ e a "controlli" in alcune occasioni "circa la presenza delle persone frequentate") e, comunque, della circostanza che "allo stato non si comprende come" le condotte in questione "potrebbero configurare un atteggiamento persecutorio nei confronti" della sig.ra Strano;

Ritenuto che tale censura sia meritevole di condivisione, atteso che:

– l’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con, modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, prevede che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., la persona offesa può avanzare richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore di condotte persecutorie. Ai sensi del citato art. 612 bis, sono considerate tali quelle reiterate con cui chiunque minaccia o molesta taluno "in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita";

– come ripetutamente affermato in precedenti giurisprudenziali, la finalità dell’ammonimento di cui trattasi è "di dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale, tuttavia già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale; ovvero,ancora, per dare alla vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l’aggressore ad una condotta più prudente e non lesiva" (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2011, n. 1205);

– in ragione del diverso peso delle conseguenze dell’ammonimento rispetto a quelle determinate dalla sentenza del giudice penale, si giustifica il rilievo che, ai fini del primo, non sussiste la necessità che sia raggiunta la prova del reato: è comunque indispensabile che ricorrano elementi concreti, atti a rivelare un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso, il quale – in quanto tale – deve aver ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura;

– nella specie, tale comportamento non è riscontrabile: – il provvedimento impugnato è motivato in ragione di "ripetute telefonate", "riferiti invii di email’ nonché dalla circostanza che "in alcune occasioni" il ricorrente avrebbe controllato "la presenza delle persone frequentate dall’ex moglie"; – in ragione del pensare comune, condotte di tal genere – riportate, tra l’altro, senza riferimento alcuno all’effettivo tenore delle comunicazioni inviate – si profilano inidonee a concretizzare un comportamento oggettivamente "minaccioso" o "molesto", tale da porre il contendente in una posizione di ingiustificata predominanza, da cui consegua uno specifico evento di danno (rectius: un perdurante stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, il fondato timore per la propria incolumità ovvero,sempre in alternativa, l’alterazione delle proprie abitudini di vita);

Ritenuto che, per le ragioni sopra indicate, il ricorso vada accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7208/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di ammonimento indicato in epigrafe.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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