Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 3 marzo 2011 la Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, pronunciava sentenza favorevole alla estradizione verso la Repubblica di Ucraina di S.Y. (o S. o S.), nei cui confronti era stato emesso in data 5 febbraio 2009 un provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere dal Tribunale Distrettuale (OMISSIS) della città di (OMISSIS) per il reato di lesioni, previsto e punito dall’art. 296, comma 2, del codice penale ucraino per fatti accaduti in data (OMISSIS) a (OMISSIS).

Rilevava la Corte di appello che sussisteva il presupposto della doppia incriminabilità, trattandosi di fatto previsto come reato anche dalla legge italiana, e che non erano ravvisabili ragioni ostative all’accoglimento della domanda di estradizione, tra l’altro essendo stato accertato attraverso la documentazione trasmessa dall’autorità richiedente, che, contrariamente a quanto dedotto dall’estradando, nell’ordinamento della Ucraina era previsto per l’imputato minorenne un trattamento differenziato e più mite rispetto a quello ordinario, sia sotto il profilo processuale sia sotto quello sostanziale, finalizzato a promuovere la riabilitazione e il reinserimento sociale del minore.

2. Essendo stata attestata in data 9 aprile 2011 la irrevocabilità di detta sentenza, a seguito della relativa comunicazione al Ministro della giustizia veniva emesso in data 10 maggio 2011 decreto di estradizione, e l’interessato, in data (OMISSIS) veniva consegnato a personale della polizia ucraina presso lo scalo di (OMISSIS), da dove veniva avviato per l'(OMISSIS).

3. In data 31 maggio 2011 il difensore dell’estradato, Picerno Michele, ha presentato atto di ricorso per cassazione, con il quale, premesso che la sentenza della Corte di appello non era stata mai notificata al difensore di fiducia, deduceva che le doglianze già rappresentate in una memoria del 3 marzo 2011 alla Corte milanese circa i trattamenti crudeli, disumani e degradanti che caratterizzavano la condizione dei detenuti in Ucraina avevano ricevuto una risposta meramente formale nella sentenza impugnata, e che la estradizione del S. avrebbe comportato una responsabilità dello Stato italiano alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Motivi della decisione

1. Va premesso che il ricorso è tempestivo (e va quindi esaminato nel merito) risultando dagli atti che l’avviso di deposito della sentenza impugnata venne notificato (in data 24 marzo 2011) al primo dei due difensori di fiducia nominati, avv. Alessandro Bonalume, e non al secondo, avv. Michele Picerno, il quale del resto rassegnò le sue conclusioni alla udienza tenutasi davanti alla Corte di appello.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come sopra precisato, nella sentenza impugnata si osserva che nell’ordinamento della Ucraina è previsto per l’imputato minorenne un trattamento differenziato e più mite rispetto a quello ordinario, sia sotto il profilo processuale sia sotto quello sostanziale, finalizzato a promuovere la riabilitazione e il reinserimento sociale del minore.

Ed in effetti dalla documentazione in atti si ricava che in detto ordinamento è previsto, tra l’altro, che l’imputato minorenne che abbia commesso per la prima volta un reato può, in caso di accertato pentimento, essere esonerato dalla responsabilità penale, in tal caso applicandosi misure di carattere educativo o un periodo di messa alla prova, con l’ausilio di qualificati educatori; sono previste particolari sanzioni, quali la sottoposizione al lavoro in favore della collettività nel tempo libero dagli studi o dal lavoro privato; le pene detentive sono eseguite presso speciali stabilimenti improntati a finalità educative, tenuto conto delle condizioni di vita, del livello di educazione e della peculiare personalità del minorenne; sono stabiliti speciali e più brevi termini di prescrizione dei reati e per l’ammissione alla liberazione condizionale (indipendentemente dalla gravita del reato); è previsto uno speciale e più favorevole regime di cancellazione della iscrizione dei precedenti penali.

Risultano dunque rispettate nell’ordinamento ucraino le esigenze di tutela della peculiare personalità dell’imputato e del condannato minorenne sulla base di variegate disposizioni improntate a speciali esigenze di rieducazione e recupero sociale, conformemente a quanto previsto sia dalla Costituzione italiana sia dalle Carte sovrannazionali.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione anche del peculiare sviluppo processuale, si ritiene di contenere in Euro trecento.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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